La vendita (o acquisto) di un bene immobile non giustifica la modifica del contributo di mantenimento. In tema di separazione dei coniugi, la Cassazione civile, nella sentenza 8 maggio 2008 n. 11487, ricorda che secondo l’art. 156 c.p.c. per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio.
Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2008, n. 11487
Fatto
1 F.S., con ricorso depositato il 13 settembre 2002 proponeva dinanzi al tribunale di Bologna istanza di modifica delle condizioni della separazione personale dalla moglie C.M. V. deducendo un mutamento delle proprie condizioni economiche.
Il tribunale rigettava detta istanza. Avverso il decreto il F. proponeva impugnazione alla Corte di appello la quale, con decreto in data 12 gennaio 2004, nel contraddittorio fra le parti, la rigettava. Avverso tale provvedimento il F. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla C. il (omissis). La parte intimata non ha depositato difese.
Diritto
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 155 e 156 cod. civ., art. 710 c.p.c. per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto l’infondatezza della domanda di modificazione delle condizioni di separazione, in quanto i mutamenti della situazione economica dedotti erano ricollegabili alla situazione accertata con la sentenza di separazione e non tali da richiedere il mutamento dell’assetto economico da essa stabilito. Si deduce che l’affermazione del decreto impugnato, secondo la quale tutti gli atti di disposizione posti in essere dal ricorrente sarebbero sostanzialmente ininfluenti in guanto assorbiti da preesistenti favorevoli condizioni economiche, violerebbe l’art. 710 c.p.c., svuotando di contenuto la possibilità, prevista da tale articolo, di ottenere il mutamento delle condizioni di separazione per il deterioramento delle condizioni economiche della parte obbligata al pagamento di assegni. Si deduce, altresì, la contraddittorietà della motivazione, per avere il decreto ritenuto per un verso che dalla cessione di un immobile effettuata dal ricorrente sarebbe derivato il vantaggio di non pagare più interessi per le passività esistenti nel suo patrimonio, mentre per altro verso si afferma che il tale patrimonio sussistevano notevoli risparmi accumulati, i quali avrebbero reso superflua la vendita dell’immobile.
Con il secondo motivo si denuncia la carenza assoluta di motivazione del decreto, nella parte in cui in cui risulterebbe incomprensibile la sua ratio decidendi per avere ritenuto che gli atti di liberalità del ricorrente in favore di un figlio dovevano “presumersi compiuti nell’ambito di una valutazione degli obblighi già derivanti da una pronuncia giudiziale a favore degli altri parenti”.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il decreto in questione è impugnabile con ricorso a questa Corte ex art. 111 Cost. e pertanto, secondo la normativa applicabile al caso di specie ratione temporis, unicamente per violazione di legge o difetto assoluto di motivazione.
Il decreto impugnato ha esattamente riaffermato – ponendola a fondamento della motivazione adottata – in diritto la regola fissata dall’art. 156 c.p.c., u.c., secondo la quale per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio (Cass. 1 agosto 2003, n. 11720; 7 dicembre 1999, n. 13666).
La violazione di legge, dedotta con il primo motivo, pertanto, non sussiste, mentre è inammissibile la deduzione, con lo stesso motivo, di un vizio motivazionale, che nella sostanza si traduce nella censura di una valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello, incensurabili in questa sede.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo con il quale, deducendosi formalmente un difetto assoluto di motivazione, si censura ugualmente una valutazione di merito.
XI ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008