Il TAR Lazio, nella sentenza del 28 maggio 2008 n. 5218, ha annullato, per carenza istruttoria e difetto di motivazione, la delibera del Comune di Roma che prevedeva l’istituzione di nuove aree di parcheggio a pagamento.
Emiliana Matrone
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II
Sentenza 28 maggio 2008, n. 5218
RITENUTO IN FATTO:
– che l’art. 7 del codice della strada consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti;
– che ai sensi della predetta norma, è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente “nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”;
– che nell’area “Ostiense X-C” il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; e che le “strisce blu” (indicative delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi;
– che pertanto, con diffida notificata ai sensi dell’art. 140 della l. n. 206 del 2005, l’associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel quartiere, di prendere visione degli atti relativi all’istituzione dei parcheggi in questione, al fine di verificare la legittimità dell’azione amministrativa e di tutelare – secondo la propria funzione istituzionale – gli interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati; nonché di ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento;
– che con nota prot. 79556 del 17.12.2007 l’Amministrazione ha risposto, affermando che i parcheggi a pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n. 1514 del 31.5.2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere di G.C. n. 104 del 2004 n. 320 del 2002;
– che, pertanto, con il ricorso in esame l’associazione ricorrente ed i cittadini interessati alla realizzazione di parcheggi gratuiti hanno impugnato le predette delibere unitamente a tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorché ignoti, propedeutici o comunque connessi alla istituzione dei parcheggi in questione, e ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni reintegratorie;
– che il Comune di Roma si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;
– che si è costituita in giudizio anche l’A.T.A.C. la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, la sua infondatezza;
ESAMINATI i motivi di ricorso;
RITENUTO che l’eccezione di tardività sollevata dall’A.T.A.C. non merita accoglimento in quanto i ricorrenti hanno avuto notizia dell’esistenza e del contenuto specifico e lesivo degli atti impugnati solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta del Comune alle loro richieste;
CONSIDERATO che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 7, 8 e 9 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del d.m. n. 1444 del 1968, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla delibera n. 104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa) non si evincono le ragioni giuridiche e l’iter logico che hanno condotto alla sua adozione; e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato su un’istruttoria sommaria;
RITENUTO che la doglianza merita di essere condivisa;
ritenuto, in particolare:
– che la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”);
– che in ogni caso tale “studio” non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un “soggetto terzo” (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;
– che, in definitiva, non v’è traccia – agli atti di causa – di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;
– che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria;
– che, conseguentemente, esso appare altresì sommariamente ed insufficientemente motivato;
– che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”;
– che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;
RITENUTO, infine, che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa, non possa essere accolta; e ciò in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta” (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto);
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che l’Amministrazione intendesse adottare; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.