La polizza assicurativa stipulata dalla scuola a favore degli alunni per possibili infortuni durante le lezioni ha natura non di convenzione negoziale rientrante nello schema dell’assicurazione della responsabilità civile, bensì di una stipulazione a favore di terzo.
Da ciò consegue che il diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti dallo scolaro si prescrive in un anno. Infatti, la Cassazione, nella Sentenza del 09-05-2008 n. 11513, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 18.6.1998, n. 6062), afferma che “il termine di prescrizione nella specie applicabile è quello annuale e non anche quello ordinario decennale”.
Ecco la sentenza in argomento:
Cass. civ. Sez. III, 09-05-2008, n. 11513
Svolgimento del processo
S. e B.P., esercenti potestà sul figlio F., nel convenire in giudizio il ministero della pubblica istruzione dinanzi al pretore di Tropea, esposero che il predetto minore, alunno di scuola media, aveva riportato lesioni in conseguenza di un incidente verificatosi durante le ore di lezione, casualmente riferibile a comportamenti colposi del personale docente chiamato ad esercitare la vigilanza prevista ex lege dall’art. 2048 c.c..
Chiesero, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio F..
Il ministero, nel costituirsi in giudizio, contestato in via principale l’assunto di controparte per essersi a suo dire l’incidente verificato per caso fortuito, chiese in subordine di essere manlevato dalle compagnie “Generali s.p.a.” e “Assitalia s.p.a”, con le quali aveva all’uopo stipulato polizze assicurative. Il giudice di primo grado accolse tanto la domanda risarcitoria degli attori, quanto quella di garanzia del ministero, condannando entrambe le società assicuratrici, in solido, a tenere indenne il ministero dall’obbligo di pagamento delle somme riconosciute allo scolaro a titolo di risarcimento danni.
La sentenza venne impugnata dalle Assicurazioni generali nei confronti del solo ministero dinanzi al tribunale di Catanzaro, il quale, accogliendo il gravame, affermò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità (ove si prescinde del tutto dall’esame della questione relativa alla procedibilità dell’appello in pendenza di altro, precedente gravame interposto dai coniugi B., questione che non risulta riproposta in questa sede), che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante era stata erroneamente disattesa dal primo giudice, trattandosi, nella specie, non di convenzione negoziale rientrante nello schema dell’assicurazione della responsabilità civile, bensì di una stipulazione a favore di terzo, volto a vantaggio delle possibili vittime di infortuni, alle quali competeva l’azione indennitaria, da esercitarsi direttamente, con conseguente applicabilità dell’art. 2952 c.c., comma 2 (indicativo di un termine di prescrizione annuale) e non del quarto comma del medesimo articolo (riferibile, di converso, al contratto di assicurazione della responsabilità civile).
La sentenza della corte di appello è stata impugnata dal ministero della pubblica istruzione con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di gravame.
L’intimato si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 2 – art. 2952 c.c.); motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo non ha pregio.
Premesso che non risulta in questa sede contestata la qualificazione del rapporto contrattuale (assicurazione a favore di terzo per gli infortuni) operata dal giudice del merito, sì che l’oggetto della odierna controversia è circoscritto alla corretta individuazione del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie de qua, osserva questa corte che l’applicazione del disposto di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, da parte del tribunale di Catanzaro risulta del tutto corretta, atteso che la (erroneamente invocata dal ricorrente) disposizione del successivo comma 4, fa riferimento all’assicurazione per la responsabilità civile e non anche a quella per gli infortuni (nella specie, con disposizione a favore di terzo). Consegue che, alla luce di una condivisibile giurisprudenza di questa stessa corte (Cass. 18.6.1998, n. 6062) da cui il collegio non ha motivo di discostarsi, il termine di prescrizione nella specie applicabile (e ormai decorso) era quello annuale, e non anche quello ordinario decennale.
Il ricorso è pertanto rigettato, La disciplina delle spese segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1100,00 di cui Euro 100,00 per spese generali. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008