Cass. civ. Sez. I, 07-01-2008, n. 30
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 1 marzo 2001 nella causa di separazione giudiziale dei coniugi promossa da G.M.D. contro B.O. – in contraddittorio con la figlia S., nata il (OMISSIS) dal loro matrimonio, contratto il (OMISSIS), convivente con il padre e intervenuta in causa per domandare un contributo di mantenimento a carico della madre nella misura di L. 800.000, mensili – il Tribunale di Forlì pronunciava la separazione dei coniugi senza addebito e senza alcun obbligo di assegno di mantenimento; disponeva che la G. occupasse il primo piano della casa coniugale ed il B., con la figlia S., il secondo piano; dichiarava che la casa situata in (OMISSIS) era di proprietà del B.; condannava quest’ultimo al pagamento a favore della moglie della somma di L. 183.009.285, per spese di materiale e manodopera da lei corrisposte per la costruzione della casa medesima, oltre al pagamento di L. 62.507.300, e interessi legali, quale quota spettante alla G. del patrimonio liquido comune, compensando tra le parti le spese di giudizio.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 luglio 2003 – 22 gennaio 2004, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.O. e B.S., dichiarava che la G. non. aveva diritto ad occupare alcuna parte della casa coniugale e rigettava l’appello incidentale proposto dalla G..
Avverso la sentenza d’appello B.O. e B. S. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
G.M.D. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Va innanzitutto rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto congiuntamente da B.O. e dalla figlia B.S., ma che quest’ultima è priva di legittimazione rispetto alle domande oggetto dei primi tre motivi di ricorsi e che B.O. non è legittimato rispetto alla domanda oggetto del quarto motivo di ricorso.
2. Con il primo mezzo d’impugnazione sì lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 2697 c.c., in relazione all’abrogato istituto della comunione tacita familiare, nonché erronea valutazione delle prove.
Si sostiene che la Corte di appello aveva fatto ricorso ad un’inesistente e indimostrata comunione tacita familiare nonostante che all’epoca dei lavori di edificazione sul terreno del B., che avevano avuto inizio due mesi prima (19.12.1973 – v. ctu) che le parti contraessero matrimonio (23.2.1974), la famiglia non fosse ancora sorta.
Appariva anche violato il principio del carico dell’onere probatorio perchè la G. non aveva dimostrato nulla in ordine alla formazione ed alla consistenza del patrimonio familiare e circa la sussistenza di atti o comportamenti che evidenziassero inequivocabilmente la volontà di mettere l’immobile a disposizione del consorzio familiare.
Si sottolinea poi che gli indizi evidenziati dalla Corte territoriale si riferiscono tutti ad attività cronologicamente posteriori alla edificazione dell’immobile che la medesima Corte non aveva minimamente considerato il rilievo probatorio del compendio documentale prodotto in causa (fatture, denunce dei redditi, ecc.).
Infine il Giudice di secondo grado non aveva motivato circa le censure mosse al valore dell’immobile come determinato dal c.t.u., immotivatamente più alto del valore delle fatture relative al costo del materiale e della manodopera, che costituiva il limite del diritto al rimborso.
La controricorrente eccepisce, in particolare: a) che, in base alle risultanze della c.t.u. (pag. 32), nessuno dei coniugi era stato in grado di produrre giustificativi dei lavori di costruzione dell’abitazione iniziati il 19 dicembre 1973, sicché il medesimo c.t.u., considerato che i coniugi avevano contratto matrimonio il (OMISSIS) e supponendo che nel periodo del 1973 fosse stato effettuato solo l’impianto del cantiere e che i tempi medi di dilazione del pagamento su forniture di materiali si aggirano sui 60 – 90 giorni dalla consegna, aveva ipotizzato di attribuire il costo di costruzione in misura eguale ad entrambi i coniugi; b) che lo stesso c.t.u. (pag. 29) aveva riferito che i lavori si erano conclusi il 22 ottobre 1975, e quindi dopo l’entrata in vigore del diritto di famiglia; c) che, potendo solo il B., quale titolare del terreno, ottenere il finanziamento per l’edificazione del laboratorio artigiano e dell’abitazione sovrastante, la moglie aveva acconsentito a cessare l’attività di imprenditore a proprio nome, con la conseguente apertura in data (OMISSIS) (pag. 16 c.t.u.) di una nuova ditta individuale la cui denominazione veniva mutata in “Pelletteria M. di B. Vincenzo”; d) che se la moglie non può vantare diritti reali sul terreno, ella è comunque titolare di un diritto di credito anche sotto il profilo più generale del disposto ex art. 2033 c.c.; e) che sin dalla celebrazione del matrimonio si era creata fra i coniugi una comunione tacita familiare e che, pertanto, la moglie doveva essere liquidata in ragione del suo apporto quantomeno paritetico alla comunione, e cioè almeno nella misura dei costi di costruzione e dei materiale utilizzati nell’edificazione dell’immobile nell’entità riconosciuta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello.
3. Il motivo non è fondato, ma si rendono necessarie alcune precisazioni.
Il Giudice di merito ha ritenuto esistente tra i coniugi un rapporto di comunione tacita familiare in ordine agli utili della gestione in comune del laboratorio di pelletteria, trasferito nell’immobile costruito sul terreno di proprietà del B.) e ne ha tratto la conseguenza che la costruzione dell’immobile, destinato pure ad accogliere il laboratorio artigianale del quale il B. era ormai divenuto partecipe era avvenuta con denaro comune di entrambi i coniugi.
Osserva il Collegio – in relazione all’obiezione del ricorrente sulla non configurabilità della comunione tacita familiare nel periodo intercorrente tra l’inizio della costruzione dell’immobile (19 dicembre 1973)e la data del matrimonio ((OMISSIS)) – che essendo la gestione comune del laboratorio iniziata precedentemente alla costruzione dell’immobile (nel quale è stata poi trasferita, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di merito), il rapporto tra i soggetti poi unitisi in matrimonio era comunque configurabile come una società di fatto, con la medesima conseguenza in ordine alla comunanza del denaro.
L’indagine sulla ricorrenza di una comunione tacita familiare integra un apprezzamento di fatto, rimesso al Giudice di merito, insindacabile in questa sede, se congruamente motivato (Cass. 6 aprile 1990 n. 2909, 6 maggio 1982 n. 2831), come deve ritenersi avvenuto nella specie, avendo la Corte d’appello fatto riferimento ad elementi significativi, quali la gestione comune del laboratorio, il trasferimento nell’immobile di proprietà del B., la gestione promiscua degli utili.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui sarebbe stato fatto erroneamente riferimento al valore commerciale dell’immobile finito, anziché al costo del materiale e della manodopera, urta contro la pronuncia del Giudice di primo grado, confermata in appello, che ha condannato il B. al pagamento a favore della moglie della somma di L. 183.009.285, per spese di materiale e manodopera da lei corrisposte per la costruzione della casa.
Quanto alle censure contro le determinazioni del c.t.u., che il ricorrente dichiara genericamente di riproporre in questa sede, esse sono inammissibili perchè non specificamente riportate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825), sicchè non può valutarsi in questa sede l’eventuale mancata considerazione, da parte del Giudice di merito, di circostanze di fatto di carattere decisivo oggetto di rituale deduzione dinanzi al medesimo.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 2041, 2697 c.c., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione ed erronea valutazione delle prove.
Si deduce che la G., una volta attribuitole il rimborso del 50% del valore di costruzione dell’immobile si sarebbe indebitamente arricchita del valore locativo della metà della casa dove aveva abitato per l’intero periodo di coniugo, con la conseguenza che tale indebito arricchimento andava liquidato in favore del B. e, se del caso, compensato con quanto per ipotesi dovuto da quest’ultimo per capitale ed interessi. Si chiede, inoltre, che questa Corte chiarisca se il debito del B. è un debito di valuta, come qualificato in primo grado, o un debito di valore, come ritenuto dalla Corte d’appello.
5. Il motivo è inammissibile perchè, in relazione alla prima parte, la questione dedotta non forma oggetto della sentenza impugnata né delle conclusioni trascritte nell’epigrafe del provvedimento e, in relazione alla seconda parte, il ricorrente non chiarisce se egli censura l’affermazione della Corte d’appello sulla qualificazione del credito come credito di valore e, in tal caso, quali sarebbero le ragioni sulle quali sì baserebbe la sua diversa opinione.
6. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione ed erronea valutazione delle prove acquisite al processo. In tema di addebito della separazione era risultato che la G., senza alcun plausibile motivo, aveva abbandonato la casa coniugale disinteressandosi totalmente del marito e della figlia e che non si era data, carico di alcuna responsabilità morale ed economica nei confronti della minore.
7. Anche questo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondato il quarto motivo di appello – con il quale l’appellante sosteneva, genericamente e apoditticamente, che la mancanza di elementi di addebito a carico del B. imponesse che la separazione fosse addebitata alla moglie osservando che tale tesi, per se stessa inaccettabile in linea di principio, non appariva sorretta in concreto da specifiche indicazioni probatorie. Il ricorrente, senza censurare direttamente la motivazione della Corte territoriale, deduce in questa sede di legittimità una circostanza di fatto, e cioè che la moglie avrebbe abbandonato la casa coniugale, senza fare alcun riferimento ai tempi ed ai modi con cui sarebbe stata introdotta dinanzi al Giudice di merito una domanda di addebito sotto tale profilo e su quali prove essa sarebbe risultata fondata.
8. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 2697 c.c., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla statuizione che aveva esentato la G., sull’indimostrato presupposto che il B. era più ricco di lei, dall’obbligo di concorrere al mantenimento causa di separazione di primo grado da parte della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, nonostante che la G. si fosse appropriata della somma di L. 100.000.000, del patrimonio liquido familiare e che esercitasse stabile attività lavorativa. La controricorrente eccepisce che il marito non avrebbe potuto impugnare la sentenza sul punto per non aver svolto la relativa domanda, mentre l’intervento nella causa di separazione di primo grado da parte della figlia S. era palesemente irrituale, tenuto conto che la domanda di contributo al mantenimento avrebbe dovuto essere svolta dal di lei padre, unico legittimato. La G. conferma quindi la dichiarazione, già effettuata in appello, di non accettazione del contraddittorio sulla domanda di contributo al mantenimento della figlia proposta da B.O. perchè domanda nuova.
9. Il motivo non è fondato.
Rileva anzitutto il Collegio che la sentenza impugnata si è pronunciata, respingendola, sulla domanda di contributo di mantenimento proposta dalla figlia S. a carico della madre. Rispetto a tale domanda non sono configurabili questioni di novità e di non accettazione del contraddittorio in appello, trattandosi di una domanda già introdotta in primo grado dalla figlia S.. La sentenza impugnata ha ritenuto non dovuto il contributo di mantenimento richiesto dalla figlia S. alla madre, in quanto la prima già partecipava in qualche misura all’attività lavorativa paterna, mentre l’età e la patologia tumorale da cui la G. risultava affetta incidevano negativamente sulla sua situazione economico – reddituale. Si tratta di una valutazione su circostanze di fatto, riguardanti in particolare l’inadeguatezza delle risorse economiche della G., necessarie per far fronte alle sue esigenze di sopravvivenza, ma tali da non consentirle di contribuire anche al mantenimento della figlia. Tale valutazione sfugge al sindacato di questa Corte, essendo stata effettuata dal Giudice di merito in maniera non illogica, in quanto collegata ad elementi significativi, quali l’età e la malattia.
10. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente B.O., in ragione della soccombenza, mentre devono essere compensate relativamente al rapporto processuale tra B.S. e G.M.D..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.O. al rimborso a favore di G.M.D. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00, per onorar ed Euro 100,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio tra B.S. e G.M.D..
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008