Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nella Sentenza 22 maggio 2008 n. 4855, in ordine all’affidamento di un incarico di patrocinio e consulenza legale ad un avvocato da parte del Comune, conferma che i principi di derivazione comunitaria e l’esigenza di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, oltre che di contenere i livelli di spesa pubblica, impongono la predisposizione di un bando o avviso pubblico, la previa individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle istanze, lo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa dei curricula presentati nonché l’obbligo di motivare congruamente la scelta, onde consentire il controllo sull’imparzialità della procedura.
Dunque, il Comune non può affidare incarichi di consulenza legale senza una previa selezione pubblica.
L’individuazione del professionista in assenza dell’esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo configura, infatti, la violazione del principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità.
Emiliana Matrone
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione II
Sentenza 22 maggio 2008, n. 4855
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della l. n. 1034/1971, nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della l. n. 205/2000;
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e sentite sul punto le parti costituite, come da verbale;
Premesso che la controversia ha ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di patrocinio e consulenza legale del Comune di Barano d’Ischia, in sede amministrativa e civile, di durata annuale, a professionista esterno, con compenso mensile di Euro 3.227,39, oltre accessori;
Ritenuto che il ricorso merita accoglimento, rilevandosi manifestamente fondate, oltre che assorbenti, la seconda e terza censura, con cui è dedotta la violazione del principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità, atteso che l’ente ha conferito in via diretta l’incarico senza indire una procedura selettiva e senza valutare in alcun modo l’istanza, con allegato curriculum, presentata dal ricorrente (in data 9 gennaio 2008);
Rilevato che i suddetti principi risultano recepiti dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall’art. 32 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248, che dopo aver fissato, al comma 6, i presupposti per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavo autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al comma 6-bis (inserito dal suddetto c.d. decreto Bersani) stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
Rilevato che tra le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione del citato art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato, rientrano anche i comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto che i summenzionati principi di derivazione comunitaria e l’esigenza di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, oltre che di contenere i livelli di spesa pubblica, che hanno ispirato la nuova normativa (cfr. Preambolo e art. 1 del d.l. n. 223 del 2006), impongono la predisposizione di un bando o avviso pubblico, la previa individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle istanze, lo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa dei curricula presentati nonché l’obbligo di motivare congruamente la scelta, onde consentire il controllo sull’imparzialità della procedura;
Ritenuto di condividere al riguardo gli indirizzi contenuti nella circolare del Ministero della funzione pubblica dell’11 marzo 2008, n. 2, circa l’obbligo della messa in concorrenza degli incarichi mediante lo svolgimento di una procedura comparativa (cfr., in particolare, schema di regolamento allegato, al quale si devono adeguare anche gli enti locali);
Ritenuto che l’esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l’individuazione del professionista non è esclusa dalla circostanza che l’importo del compenso è inferiore a 100.000 euro, analogamente a quanto disposto espressamente in tema di incarichi di progettazione e direzione lavori (art. 91, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, in base al quale l’affidamento deve avvenire “[…] nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”);
Rilevato che, nel caso di specie, il Comune di Barano d’Ischia, oltre a non aver previamente predisposto un avviso pubblico né fissato i criteri di giudizio, non ha neanche effettuato alcuna valutazione comparativa, ancorché il ricorrente abbia spontaneamente presentato il proprio curriculum (impegnandosi, peraltro, a svolgere l’incarico per l’inferiore importo mensile di Euro 2.600,00);
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato, condannando il Comune soccombente a rimborsare al ricorrente le spese della presente causa, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Seconda – accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n. 2022/2008 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Barano d’Ischia a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive del contributo unificato, liquidate complessivamente in 2.000,00 (duemila/00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.