La Corte di Cassazione, nella sentenza del 24 aprile 2008 n. 1078, segue l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.
Pertanto, il proprietario del veicolo che, invece di fornire i dati del conducente, dichiaradi non essere in grado di indicare tali dati equivale a mancata comunicazione e lo espone alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, comma 8, codice della strada.
Emiliana Matrone
Corte di Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza – 24 aprile 2008, n. 1078
Fatto e diritto
Con atto notificato il 6. 12. 2005, la Autoscuola S. di Lollo Sara &., C. s.n.c. in persona del legale rappresentante S. Roberto, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Pordenone del 26.6.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Pordenone le irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 180, comma 8, codice della strada, per avere, senza giustificato motivo, non ottemperato all’invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona che alla guida del suo autoveicolo si era resa responsabile della violazione di cui all’art. 142, comma 9, codice della strada.
La Prefettura di Pordenone non si è costituita.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto tale disposizione applicabile alla attuale opponente, società priva di personalità giuridica, nonostante che essa ponga l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente l’autoveicolo al momento della violazione soltanto a carico del proprietario persona fisica o persona giuridica.
La censura, oltre che inammissibile, è palesemente infondata. Il motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questo grado di giudizio, dal momento che di esso la sentenza non fa alcuna menzione, né il ricorrente indica, come invece sarebbe suo onere, di averlo sollevato con l’atto di opposizione dinanzi al giudice di pace.
Esso è comunque manifestamente infondato, atteso che la disposizione di cui all’art. 126, comma 2, codice della strada puntualizza chiaramente l’obbligo di comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore della violazione, in capo al proprietario del veicolo, rimanendo a tal fine indifferenti le sue caratteristiche soggettive di persona fisica ovvero di ente dotato o meno di personalità giuridica, tenuto altresì conto, con riferimento alle società di persone, che ad esse l’ordinamento giuridico riconosce comunque una soggettività giuridica autonoma e distinta dalle persone che vi aderiscono (Cass. N. 6169 del 2003; Cass. N. 5233 del 1999).
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, codice della strada, censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto insussistente la violazione contestata, nonostante la prova di essa non fosse stata fornita dall’Amministrazione e nonostante la opponente avesse comunque assolto all’obbligo impostole, rispondendo alla richiesta di informazione di non essere in grado di individuare chi fosse alla guida dell’autoveicolo il giorno e l’ora della presunta violazione.
Il motivo appare manifestamente infondato.
Quanto alla dedotta violazione della regola sull’onere della prova, è sufficiente osservare che – in disparte il rilievo secondo cui, nell’illecito omissivo, la prova di avere posto in essere il comportamento dovuto incombe sull’obbligato – nella specie la prova della violazione risultava in positivo dalla stessa giustificazione fornita dall’opponente, che riconosceva di non avere fornito le generalità ed i dati della patente del presunto trasgressore.
L’argomentazione di avere comunque ottemperato all’obbligo di comunicazione mediante la dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente è parimenti del tutto priva di pregio, basandosi su una lettura della norma incompatibile tanto con il suo tenore letterale, quanto con la sua chiara ratio giustificatrice, rappresentata dall’obiettivo di individuare e quindi sanzionare il trasgressore della violazione, da cui emerge chiaramente che l’obbligo in parola può considerarsi assolto soltanto con la comunicazione completa delle informazioni richieste. Su punto questa Corte ha del resto già avuto modo di precisare che “Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente” (Cass. N. 13748 del 2007).
Il terzo motivo di opposizione deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con travisamento dei fatti su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inverosimile, data l’attività di autoscuola svolta dalla opponente, la sua giustificazione di non avere potuto fornire le generalità del conducente.
Il motivo è inammissibile, integrando la valutazione censurata un apprezzamento di merito non denunziabile in sede di legittimità. Il giudizio sulla congruità della giustificazione fornita per l’omessa indicazione delle generalità del trasgressore, che, in quanto ritenuta valida, normativamente esclude la violazione, costituisce infatti un accertamento di mero fatto, demandato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se non per difetto di motivazione, che qui non risulta sollevato in modo specifico. In ogni caso, si osserva che l’obbligo di comunicazione imposto dall’art. 126 bis codice della strada implica a carico del proprietario che conceda ad altri l’uso del proprio autoveicolo un dovere preliminare di approntare un sistema minimo di organizzazione che lo metta in grado di poterlo assolvere, considerazione che evidentemente rende inadeguate eventuali giustificazioni fondate su non meglio precisate sopravvenute difficoltà o impossibilità di identificazione.
Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.