Pubblicati, sul sito internet del Ministero dell’Economia e Finanze, il decreto 6.6.2008 dell’Agenzia del Territorio e la relativa convenzione per il libero accesso alla consultazione dei dati catastali.
La riforma del catasto poggia sulla innovazione tecnologica, realizzata dall’Agenzia del territorio, soprattutto nel corso degli ultimi anni. La completa informatizzazione degli archivi catastali e dei processi di aggiornamento e di consultazione, ormai telematici e fruibili dagli studi dei professionisti e dalle stesse abitazioni dei cittadini, ha infatti mutato radicalmente il rapporto con l’Amministrazione, superando il vincolo spazio -temporale che obbligava gli uni e gli altri ad accedere fisicamente agli uffici.
Emiliana Matrone
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 6 giugno 2008
Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale – Nuovo schema di convenzione.
IL DIRETTORE
dell’Agenzia del territorio
Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
Visto il decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, recante disposizioni per l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e, in particolare, l’articolo 5 che stabilisce che dal 1° gennaio 2008 l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall’Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all’allegato B dello stesso decreto;
Visto il decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 6 novembre 2007, con il quale è stato sostituito il testo della convenzione di cui all’allegato B del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007;
Considerata la necessità di modificare ulteriormente il testo della convenzione di cui all’allegato B del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, nell’ottica di migliorare la gestione dei rapporti convenzionali;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1
Disciplina convenzionale
1. L’allegato B al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, già sostituito con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 6 novembre 2007, è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 6 giugno 2008
Il Direttore dell’Agenzia
MARIO PICARDI
Convenzione per l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la
consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale
tra
l’Agenzia del territorio, con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5, in persona del legale rappresentante,
di seguito denominata “Agenzia”
e
………………………………….…………………..…………… CF/PI: …………………..……………………….
con residenza/sede in ………………………………………………………………………… rappresentato da
..…………………..………………………………..….. in qualità di ……………………………..………………
di seguito denominato “Utente”
Premesso:
a) che l’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che “l’accesso ai servizi di
consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa
vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base
convenzionale……”, rinviando ad appositi decreti del Direttore dell’Agenzia del territorio la definizione
delle modalità attuative dell’accesso medesimo;
b) che con decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le
modalità di accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche
dati ipotecaria e catastale;
c) che l’Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell’Agenzia per
l’accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o catastale.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Oggetto)
L’Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell’Agenzia al fine di accedere al servizio di
consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.
Art. 2
(Importi dovuti)
L’attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese
amministrative connesse alla convenzione, dell’importo di Euro 200,00 (duecento//00), nonché
dell’importo di Euro 30 (trenta//00), per ogni password resa disponibile in ogni anno solare a titolo di
contributo annuale relativo ai costi di gestione dei sistemi informatici.
L’Utente potrà, comunque, richiedere l’ampliamento del numero delle password durante il periodo di
vigenza della Convenzione versando il contributo annuale di cui al comma precedente.
Per ogni anno successivo all’anno di stipula della convenzione, l’Utente dovrà corrispondere, entro il
31 gennaio, l’importo di Euro 30,00 (trenta//00) per ogni password resa disponibile nell’anno solare
precedente e che voglia mantenere attiva.
Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai
sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, sono
versati dall’Utente su apposito conto corrente intestato all’Agenzia del territorio con modalità
telematiche, attraverso il Portale dell’Agenzia.
L’Utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria, se non esente ai sensi della
normativa vigente, si impegna a versare preventivamente, con modalità telematiche sul conto corrente
postale unico a livello nazionale intestato all’Agenzia, ai sensi del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie
dovute. Sulle somme versate non sono dovuti interessi
Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi
tributi viene detratta dall’importo versato preventivamente dall’Utente ai sensi del comma precedente
del presente articolo.
Qualora l’importo reso disponibile all’Utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi
dovuti, l’Agenzia non procede all’erogazione del servizio.
L’Agenzia abiliterà l’Utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà
prendere visione dei versamenti effettuati.
Art. 3
(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)
L’Utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla
Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l’Utente
si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n.
196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati
acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell’operato dei propri dipendenti,
incaricati e collaboratori.
L’inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, accertata, nell’ambito di competenza
dall’Agenzia o da altre autorità, determinerà, in relazione alla gravità dell’inadempimento stesso, la
sospensione del collegamento telematico ovvero la risoluzione della convenzione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 c.c., comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4
(Gestione dei sistemi informativi)
L’Agenzia ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca,
rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma
restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì,
l’assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e
strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico.
L’Agenzia fornirà agli utenti adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di
elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, mediante preventiva
pubblicazione, con congruo preavviso, di apposita comunicazione sul sito dell’Agenzia.
Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per
le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L’Utente prende atto che, al fine di garantire la fruibilità del servizio a tutti gli utenti, qualora si
verificassero picchi anomali ed imprevedibili delle richieste, anche in relazione alla capacità
elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia potrà introdurre limiti al numero di
interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 5
(Livelli di Servizio)
L’Agenzia, nell’esecuzione del servizio di accesso telematico alla banca dati catastale ed ipotecaria,
s’impegna al pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nella Carta della Qualità pubblicata sul sito
dell’Agenzia stessa.
Art. 6
(Durata)
La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza.
Art. 7
(Restituzione di somme depositate e non utilizzate)
A seguito di risoluzione della convenzione ovvero in caso di disdetta di cui all’art. 6, l’Utente può
richiedere all’Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse
ipotecarie, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.
Art. 8
(Clausola di salvaguardia)
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Art. 9
(Foro competente)
Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Agenzia e l’Utente
direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.
Art. 10
(Tutela dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), i dati comunicati dall’Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il
trattamento dei dati da parte dell’Agenzia è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per
l’esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero
qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
Art. 11
(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni e notifiche all’Agenzia connesse all’esecuzione della presente convenzione
dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Agenzia del Territorio – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi –
Ufficio gestione contratti e convenzioni – Viale Antonio Ciamarra n. 144, 00173 Roma, ovvero,
mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo reso noto dall’Agenzia del Territorio.
Per l’Agenzia del Territorio L’Utente*
Il Direttore dell’Agenzia pro tempore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l’Utente approva specificamente gli articoli 4, 6 e 9.
L’Utente*
*Sottoscritto con firma digitale