Il Consiglio di Stato, nella Decisione del 09/06/2008 n. 2874, osserva che è legittimo il regolamento comunale che comprenda il “ricovero natanti” tra le attività per le quali è richiesta l’autorizzazione di pubblica sicurezza.
Per il Consiglio, infatti, hanno carattere esemplificativo e non tassativo le indicazioni contenute nell’art. 86, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 riguardo alle attività per il cui esercizio si rende necessaria l’autorizzazione, attualmente rilasciata dall’autorità comunale, per l’espletamento delle stesse. Pertanto, la previsione tra le categorie interessate degli “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture” deve essere interpretata come ricomprendente anche le attività di ricovero natanti
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato,Decisione 09/06/2008 n. 2874
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3959 del 2007, proposto da C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Faccini con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Luigi Janari, in Roma, via Cassiodoro n. 19;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio col patrocinio della Civica Avvocatura in un’unione con l’avv. Nicolò Paoletti, domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
per la riforma
della sentenza del TAR del Veneto, sezione terza, 1 marzo 2006, n. 469;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2008 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti l’avv. Faccini e l’avv. Paoletti, come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR del Veneto, previa riunione di tre ricorsi proposti dalla C. s.n.c., per l’annullamento rispettivamente del provvedimento n. 7692 del 29.9.94, con cui è stato negato il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ricovero natanti, del provvedimento 7.4.95, con cui si è ordinata la chiusura dell’attività in parola di fatto intrapresa, e del provvedimento n. 5476 del 30.6.95, di reiezione di un’ulteriore richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di ricovero natanti, ha respinto i primi due ed ha accolto il terzo. La motivazione addotta dal primo giudice, per respingere i ricorsi contro il diniego di concessione dell’autorizzazione e l’ordine di chiusura dell’attività sono rinvenibili nella considerazione che” in base al P.R.G. allora vigente l’area risultava classificata in parte come zona residenziale di ristrutturazione urbanistica (ove è consentita solo la residenza), in parte come zona agricola vincolata. Per quest’ultima, l’art. 66 delle N.T.A. prevede quale unica destinazione ammissibile quella a “percorsi ciclabili e pedonali, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, e, ove occorra, parcheggi pubblici”. Destinazioni queste incompatibili con l’attività di ricovero natanti.
La ditta appellante, oltre a contestare le motivazioni contenute nella sentenza, espone i seguenti motivi:
1/a Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato per l’omessa pronuncia sulla violazione dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’articolo 41, comma tre, della Costituzione, dedotta in tutti e tre i ricorsi quale motivo di illegittimità del regolamento comunale di Venezia n. 5931 del 14 aprile 1989, costituente presupposto dei tre provvedimenti opposti. Richiama l’art. 4 del d.p.r. 2001 n. 480.
1/b Eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei fatti e delle domande dedotti nei tre ricorsi – difetto di istruttoria.
1/c Eccesso di potere per motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla predetta censura di violazione di legge.
2/a Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento ed errata valutazione dei fatti e dei motivi di doglianza con riguardo al diniego di autorizzazione ed all’ordine di chiusura oggetto dei ricorsi di n. 4171 del 1994 e n. 1550 del 1995. Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia.
2/b Eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione di rigetto del secondo motivo di illegittimità (eccesso di potere per difetto di istruttoria), dedotto con il ricorso n. 1550 del 1995, rispetto alla motivazione che ha accolto uguale motivo di illegittimità dedotto con ricorso n. 2139 del 1995.
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento anche dei primi due ricorsi di primo grado.
E’ costituito in giudizio il comune di Venezia, che controbatte le tesi avversarie, ribadendo in particolare l’esigenza del rispetto delle norme urbanistiche, richiamate nell’ambito della materia del rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza dalle norme procedimentali dettate nel regolamento comunale, e conclude per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
Oggetto dell’appello è la sentenza di cui all’epigrafe, nella parte in cui il Tar del Veneto ha respinto due dei tre ricorsi proposti dall’attuale appellante; in particolare il ricorso con il quale si chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 7692 del 29.9.94, che ha negato il rilascio di una autorizzazione per l’esercizio di ricovero natanti, ed il provvedimento 7.4.95, con cui si è ordinata la chiusura dell’attività in questione.
L’appellante, nel contestare la pronuncia del primo giudice, ribadisce due questioni centrali intorno alle quali sono articolate le censure prospettate in entrambi i ricorsi.
Con la prima, sostiene che per l’esercizio dell’attività di ricovero natanti non sarebbe prevista dalla legge alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza, posto che l’art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/31 riguarda esclusivamente le autorimesse. E sotto tale profilo estende l’impugnazione al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Venezia il 14 aprile 1989 ( deliberazione n. 5931) che, invece, prevede l’autorizzazione anche per al ” ricovero natanti”.
Con la seconda, sostiene che l’attività, per la quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione e che di fatto da tempo svolge, riguarda la custodia delle imbarcazioni ormeggiate nell’antistante specchio acqueo. L’attività, quindi, non implica l’esistenza di appositi manufatti od opere, per cui non può assumere rilevo alcuno la destinazione urbanistica dell’area a zona residenziale.
Quanto alla prima questione, il Collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “hanno carattere esemplificativo e non tassativo le indicazioni contenute nell’articolo 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 riguardo alle attività per il cui esercizio si rende necessaria l’autorizzazione, attualmente rilasciata dall’autorità comunale, per l’espletamento delle attività; pertanto, la previsione tra le categorie interessate degli “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture” deve essere interpretata come ricomprendente anche le attività di ricovero natanti.”. ( Consiglio di Stato, sez. V, 08-01-1998, n. 60). Per cui. sotto tale profilo, non può essere censurato il regolamento del Comune di Venezia, nella parte in cui comprende il “ricovero natanti” tra le attività per le quali è richiesta l’autorizzazione di pubblica sicurezza. Quantomeno ciò è pacifico per gli atti ed i provvedimenti adottati all’epoca cui si riferisce l’impugnazione ( tra il 1989 ed il 1995), poiché è noto che l’entrata in vigore del Regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse, approvato con D.P.R. 19-12-2001 n. 480, che all’articolo 4, comma 2, ha soppresso dal corpo dell’articolo 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, le parole “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture”, ha fatto venir meno la fonte legislativa di legittimazione del potere regolamentare esercitato dall’Amministrazione in questa specifica materia.
Quanto alla seconda questione, l’assunto dell’appellante è esatto nei termini che seguono. E’ pacifico tra le parti che l’attività esercitata dall’appellante non comporta di per se trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere o manufatti comunque incidenti sugli aspetti urbanistici ed edilizi, e che l’interesse urbanistico in se considerato non è ricompresso tra quelli che caratterizzano l’autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773. Il collegamento fra l’autorizzazione in parola e la disciplina urbanistica è creato dal Regolamento comunale 14 aprile 1989, che all’art. 2 inserisce nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione il parere anche dell’ufficio Urbanistica. Ma tale disposizione, meramente procedimentale, non sta a significare una dilatazione della nozione di urbanistica fino a comprendervi anche attività che non si manifestano attraverso la trasformazione del territorio e l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina edilizia da quello proprio della realizzazione delle opere e dei manufatti all’attività in genere.
Ne consegue che non è sufficiente addurre, a sostegno del diniego di rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, che l’attività di ” ricovero natanti” non è inclusa tra le destinazioni previste dal Piano Regolatore Generale e dagli altri strumenti urbanistici. Occorre invece, specie quando l’attività si concretizzi nella custodia delle imbarcazioni ormeggiate nell’antistante specchio acqueo, enunciare, con congrua e puntuale motivazione, in che modo la stessa sia di ostacolo alla realizzazione delle previsioni urbanistiche.
L’appello, pertanto, si dimostra fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, unitamente agli onorari, in complessivi euro 3.000,00 ( tremila).
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato, sezione V, accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
Condanna il Comune di Venezia al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, unitamente agli onorari, in complessivi euro 3.000,00 ( tremila).
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2008, con l’intervento dei signori:
– Raffaele Iannotta – Presidente
– Aldo Fera – Consigliere estensore
– Marzio Branca – Consigliere
– Francesco Caringella – Consigliere
– Michele Corradino – Consigliere
IL PRESIDENTE
Raffaele Iannotta
L’ESTENSORE
Aldo Fera
Depositata in Segreteria il 9 giugno 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
Antonio Natale