Con il parere n. 39/2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il collocamento in quiescenza e in pensione dei pubblici dipendenti non prevede le dimissioni volontarie con il modello informatico. Infatti, è pacifico che per il dipendente in possesso dei requisiti necessari al pensionamento, allorquando non ricorrano i presupposti per il collocamento in quiescenza d’ufficio, le sue dimissioni volontarie non necessitano dei requisiti di forma previsti dal decreto interministeriale 21 gennaio 2008, in quanto possono essere espresse nelle ordinarie forme.
Emiliana Matrone
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Servizio Trattamento del Personale
PARERE UPPA 11 giugno 2008, n. 39
Legge 17 ottobre 2007 n. 188 e decreto interministeriale 21 gennaio 2008 – dimissioni volontarie – sussistenza dei presupposti per il pensionamento.
All’I.N.A.I.L.
ROMA
p.c.
Al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
ROMA
Si fa seguito alla lettera del 15 maggio 2008, n. 22744-1233, con la quale questo Ufficio ha esposto alcune considerazioni in relazione all’interpretazione della legge 17 ottobre 2007 n. 188 e del decreto interministeriale attuativo del 21 gennaio 2008.
La questione in particolare riguarda l’applicazione alla fattispecie delle dimissioni volontarie dei dipendenti in possesso dei requisiti per il collocamento in pensione delle nuove disposizioni che prevedono, a pena di nullità, la compilazione del modulo informatico, introdotto e disciplinato dalla legge e dal decreto interministeriale menzionati.
Si segnala al riguardo che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al quale pure la questione era stata prospettata per competenza, ha avallato l’ipotesi di interpretazione prospettata dallo scrivente, ponendo l’accento in particolare sulla ratio della nuova disciplina (nota allegata del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 26 maggio 2008, n. 15/V/8590/14.01.04).
Come anticipato, il decreto interministeriale 21 gennaio 2008 è stato adottato in attuazione dell’art. 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188, ed ha lo scopo di introdurre un unico modello informatico valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità, per la presentazione delle dimissioni volontarie.
L’introduzione del modello informatico è volta a neutralizzare una pratica vessatoria ritenuta molto diffusa nel settore privato, in base a quanto risulta dalla relazione della Commissione lavoro del Senato, consistente nel richiedere al lavoratore la sottoscrizione, al momento dell’assunzione o durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, di una lettera di dimissioni senza data che il datore di lavoro si riserva di utilizzare a sua discrezione per far cessare ad nutum e in qualunque momento il rapporto stesso. La legge, allo scopo di tutelare la libera determinazione del lavoratore, introduce un particolare requisito di forma, senza modificare la vigente disciplina in materia di recesso di cui all’art. 2118 c.c.
Il Ministero del lavoro, per definire meglio l’ambito di applicazione della normativa in oggetto, ha emanato due circolari esplicative (circolari 4 marzo e 25 marzo 2008). Per quanto interessa in questa sede, la circolare 25 marzo prevede espressamente la non applicabilità della nuova disciplina nel caso di “collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione”.
Ciò posto, in linea con la circolare e con il parere reso dalla predetta Amministrazione, innanzi tutto la nuova normativa non trova applicazione nel caso di raggiungimento dei limiti lavorativi massimi di età, quando cioè si verifica una risoluzione automatica del rapporto (65 anni o 67 nel caso di manifestazione della volontà di permanenza in servizio).
In secondo luogo, anche nelle differenti situazioni, in cui il dipendente è in possesso dei requisiti per il pensionamento ma non ricorrono i presupposti per il collocamento in quiescenza d’ufficio, si ritiene che per le dimissioni volontarie di cui all’art. 2118 c.c. non sia necessario il rispetto dei requisiti di forma di cui alla l. n. 188 del 2007 e al d.m. 21 gennaio 2008, ma che esse possano essere espresse nelle ordinarie forme.
Ciò in considerazione della speciale ratio sottesa all’introduzione della nuova disciplina, già sopra evidenziata. Infatti, ci si trova di fronte ad una situazione di fatto e di diritto particolare, in cui, essendo presenti i requisiti legali che consentono il pensionamento, risulta assente “la necessità (…) di combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere dal lavoratore, in via preventiva, all’atto dell’assunzione.” (ciò a maggior ragione nel settore pubblico in cui – in generale – l’esigenza di tutela sottesa alla disciplina appare meno evidente).
Rimane salva naturalmente ogni diversa valutazione di codesta Amministrazione nell’ambito dell’esercizio dei poteri datoriali.
Il Direttore dell’Ufficio
FRANCESCO VERBARO