Cassazione – Sezione terza – sentenza – 16 giugno 2008, n. 24338
Osserva
1) Il Questore di … omissis …, con provvedimento in data 30.6.2007, notificato il 3.7.2007, vietava a C. A. di accedere ad impianti sportivi ove si svolgono partite di calcio e gli prescriveva di comparire presso la stazione carabinieri competente territorialmente. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il GIP del Tribunale di … omissis …, con ordinanza in data 6.7.2007 convalidava il provvedimento del Questore.
Riteneva il GIP che ricorressero tutti i presupposti richiesti dalla legge (art. 6 L 401/89) per la emissione del provvedimento, in relazione alla condotta violenta posta in essere dal soggetto in occasione di manifestazione sportiva (era stato accertato attraverso le immagini televisive che il C., identificato in virtù della corrispondenza della fattezza delle scarpe e dei jeans indossati, aveva colpito, al termine della partita, con un calcio da tergo un giornalista lucano, (preso di mira anche da altri tifosi), che prendeva posto nella tribuna dello stadio. Tale condotta risultava particolarmente grave per il pregiudizio per l’ordine pubblico in un contesto agonistico, contrassegnato già da forte tensione tra le tifoserie e per il ruolo della vittima impegnata nella telecronaca della partita.
Ricorreva poi il requisito della necessità e dell’urgenza (stante il perdurare del rischio di condotte analoghe) e della pericolosità del soggetto (la presenza di figure istituzionali e la stessa qualità di consigliere comunale del C. non avevano avuto efficacia inibitoria).
2) Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore, per violazione di legge, non ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 6 comma 1 L 401/89 (non riguardando il fatto le fattispecie speciali indicate nella prima parte del comma 1 e non essendo comunque procedibile penalmente per mancanza di querela) e per difetto di motivazione in ordine all’attribuibilità della condotta al ricorrente (identificato approssimativamente attraverso le immagini televisive, neppure allegate e quindi non esaminate dal GIP, in base a capi di abbigliamento di comune uso). Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in relazione al fumus, alla gravità del fatto, alla pericolosità, alla necessità e urgenza, alla adeguatezza e proporzionalità della misura ed alla durata. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3) Il ricorso è infondato. Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.44273/2004), risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento del Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e succ. modif.,dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale n. 512 del 20.11.2002, n. 136 del 23.4 1998 e n. 234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità del soggetto verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata , la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Con la predetta decisione le Sezioni Unite hanno anche precisato che il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto del percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, tutte le censure sollevate dal ricorrente sono infondate avendo il giudice della convalida dimostrato di aver controllato tutti i presupposti legittimanti la misura. Quanto alla pericolosità, la misura di prevenzione atipica in questione prescinde, ovviamente, dall’avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità ed è caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale. Non è richiesta pertanto la formulazione di un giudizio di intrinseca pericolosità del soggetto, ma soltanto l’accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati dall’art. 6 comma 1, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che egli abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza: situazioni tutte queste ritenute dal legislatore di per sé idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (cfr. ex multis Cass. pen. sez. l, 2.3.2004 n.9684). Non c’è dubbio alcuno che la condotta ascritta al C. rientri nelle ipotesi previste dall’art. 6 cit. In occasione, infatti, di una manifestazione sportiva (partita di calcio), in un contesto agonistico già contrassegnato da accesi contrasti tra le tifoserie, con tentativi di invasione del campo e lancio di oggetti contundenti, venne esercitata violenza sulle persone (il giornalista lucano, M.G., veniva colpito da tergo con un calcio). Irrilevante pertanto è che il C. non sia stato denunciato (ipotesi questa prevista dalla prima parte del medesimo articolo 6).
Il GIP, poi, con motivazione, congrua ed immune da vizi logici, richiamando la informativa della DIGOS, ha ritenuta assolutamente certa la identificazione nel C. dell’autore dell’episodio di violenza in danno del cronista. La identificazione fu possibile attraverso l’esame attento delle immagini televisive. Benché dette immagini non ritraessero il volto dell’aggressore, in base alla dinamica dell’azione era assolutamente certo che a sferrare il calcio fosse il stato il C. in quanto pochissimi attimi prima le uniche persone presenti vicino alla balaustra dove si trovava il M., erano il C. medesimo e M. A. Né vi era possibilità di confusione tra i due, in quanto le scarpe (chiare) ed i jeans (scuri) indossati dall’aggressore e ripresi dalle immagini televisive corrispondevano a quelli indossati dal C. ed erano, invece, diversi da quelli indossati dal M..
La identificazione quindi avvenne per “esclusione” e non sulla base del mero riferimento a capi di abbigliamento di uso comune. La sussistenza della pericolosità è stata infine correttamente desunta dall’essersi il ricorrente lasciato andare al descritto episodio di violenza nonostante la presenza alla manifestazione di figure istituzionali e di forze dell’ordine e nonostante la sua qualità di consigliere comunale e, quindi, dalla ridotta capacità di autoregolamentazione; di qui la persistenza della pericolosità e l’adeguatezza della misura imposta. In ordine alla necessità, la motivazione non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto; quanto all’urgenza, l’omessa motivazione determina l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte dell’art. 6 L. 410/89 (Cass. pen. sez. 7 n. 39049 del 26.10.2006; Cass. sez. 3 n. 1212/2008).
Tali principi sono stati osservati in quanto vengono indicate le ragioni di necessità ed urgenza che giustificavano l’imposizione del provvedimento di presentazione. Sotto il primo profilo si richiama “la stringente esigenza di neutralizzare in occasione delle competizioni sportive la pericolosità del C.” e sotto il secondo profilo “la perduranza del rischio di reiterazioni di condotte analoghe in dispute sportive calcistiche che vedono impegnata la squadra di … omissis …”
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.