La certificazione dei contratti di lavoro è stata introdotta dal D.lgs. 276/2003 al fine di ridurre il notevole contenzioso in materia di lavoro.
Il potere di certificazione è attribuito ad apposite commissioni, che possono essere istituite presso tre organismi:
a) gli enti bilaterali, nazionali o territoriali, costituiti ad iniziativa di una o più associazioni di datori e di lavoratori;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e Province;
c) università pubbliche e private, registrate in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
In particolare, il D.M. 21 luglio 2004 ha disciplinato la composizione e il funzionamento delle commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e Province.
Il D.M. prevede in entrambe la partecipazione di un rappresentante dell’INPS edell’INAIL, in qualità di membri di diritto, e, in funzione consultiva, di un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e degli Ordini professionali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI — D.M. 21 luglio 2004
1. Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione. — 1. Presso le Direzioni provinciali del lavoro – Servizio politiche del lavoro e presso le Province sono costituite le Commissioni di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro è composta dal Dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell’INPS e da un rappresentante dell’INAIL.
3. La Commissione di certificazione presso la Provincia è composta dal Dirigente del Servizio provinciale per l’impiego, che la presiede, da tre funzionari del Servizio provinciale competente, da un rappresentante dell’INPS, da un rappresentante dell’INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal Presidente della Commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal Presidente della Commissione su designazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro a livello provinciale.
4. Alle riunioni delle Commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle Entrate ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 12 del 1979.
5. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
6. La comunicazione del calendario della seduta con l’indicazione delle relative pratiche rivolta all’INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorità possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione.
7. La partecipazione alle riunioni della Commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell’articolo 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le Commissioni possono stipulare una convenzione per la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione. In tal caso le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Modalità di funzionamento. — 1. Le Commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo un proprio regolamento interno. Le Commissioni sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformità con le disposizioni di legge e regolamento.
2. Ricevuta l’istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, il Presidente della Commissione di certificazione, valutata la regolarità della documentazione di cui all’articolo 3, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell’istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo.
3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il Presidente provvede a redigere apposito calendario dei lavori della Commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio regolamento interno, il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro o del servizio provinciale può costituire eventuali sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
3. Procedimento di certificazione. — 1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione.
2. L’istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.
3. L’istanza di certificazione deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la Commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
5. Completato l’esame della documentazione prodotta ed espletata l’audizione delle parti, viene redatto l’atto di certificazione ai sensi dell’articolo 6.
4. Attività di consulenza e assistenza. — 1. Nel corso del procedimento di cui all’articolo 3, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
2. La Commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
5. Audizione delle parti. — 1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell’ora stabilite. L’eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 3.
2. L’audizione delle parti ha per oggetto l’assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
3. Le parti presenziano personalmente all’audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attività svolta dalla Commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di certificazione.
6. Provvedimento di certificazione. — 1. L’atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l’indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 6, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della Commissione.
5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione.
7. Conservazione dei contratti certificati. — 1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la documentazione afferente, devono essere conservati presso la Direzione provinciale del lavoro o presso la Provincia, secondo la titolarità del procedimento di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso. L’archiviazione può avvenire anche per via informatica.
8. Commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative. — 1. La certificazione dei regolamenti interni delle società cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è effettuata secondo la procedura dettata dal presente decreto presso la specifica Commissione di cui al comma 2.
2. La Commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative è istituita presso la Provincia. Essa è composta da un Presidente, indicato dalla stessa, e in maniera paritetica dai rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
9. Commissione di certificazione dei contratti di appalto. — 1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall’articolo 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, è effettuata secondo la procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
10. Attività formative. — 1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 1, comma 1, e della Commissione unitaria di cui all’articolo 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Province provvedono ad organizzare, nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente, attività di carattere formativo e informativo sugli argomenti oggetto delle procedure di certificazione.
11. Codici di buone pratiche. — 1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le Commissioni di certificazione operano sulla base del proprio regolamento interno.
12. Norme di chiusura. — 1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto, ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell’attività di certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali ulteriori fasi procedurali, come disposto dall’articolo, 78 comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro organo.
3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego di certificazione, una successiva istanza può essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione adita.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare esplicitamente, nell’istanza di certificazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia all’istanza.