Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza del 27 maggio 2008 n. 21069
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) E. G. 2) Ministero Economia e Finanze;
avverso Ordinanza del 10/05/2005 Corte Appello di Genova; sentita la relazione fatta dal Consigliere Amendola Adelaide; Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso a Corte di cassazione, dott. Giovanni D’Angelo, che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 20 maggio 2005 la Corte d’appello di Genova respingeva la domanda di riparazione proposta da B. G. in relazione alla detenzione dallo stesso sofferta dall’8 gennaio 1999 al 14 gennaio 2002, nell’ambito del procedimento penale che lo aveva visto indagato di importazione, detenzione e trasporto di chilogrammi 4,9998 di sostanza stupefacente di tipo cocaina. In motivazione il giudicante, premesso che l’istante era stato condannato in primo grado e prosciolto in appello ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., per la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate durante la fase delle indagini preliminari, ex art. 271 cod. proc. pen. – in ragione della mancata esplicitazione nei decreti autorizzativi delle ragioni dell’uso di impianti diversi da quelli esistenti presso gli uffici di procura – osservava che la predetta inservibilità, anche se totale e radicale, doveva tuttavia intendersi limitata al processo penale, laddove il giudice della riparazione era chiamato ad una valutazione complessiva degli elementi disponibili nel processo, e quindi anche di tutti quelli citati dal GIP nel procedimento applicativo della misura, al fine di verificare la sussistenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi ostativi all’attribuzione del beneficio. Rilevava quindi che dalle conversazioni intercettate, peraltro neppure smentite da uno dei coimputati, si traeva, secondo il giudice di merito, la prova di una condotta imprudente e anzi illecita del B., che intratteneva rapporti concernenti il traffico di stupefacenti e disponeva di somme da investire delle quali non era in grado di indicare la provenienza.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, B. G., chiedendone l’annullamento con ogni conseguente pronuncia per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello fondato il suo convincimento sul «ripescaggio» di materiale colpito dalla sanzione dell’inutilizzabilità. Evidenzia in particolare il ricorrente che alla sanzione dell’inutilizzabilità consegue, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 271 cod. proc. pen., la materiale distruzione del supporto dell’intercettazione, la quale è ben più radicale di quella, facoltativa e a istanza degli interessati, di cui all’ultimo comma dell’art. 269 cod. proc. pen.. Sostiene quindi che il risultato investigativo delle captazioni deve ritenersi tamquam non esset anche fuori dell’ambito del procedimento penale e tale da travolgere anche le pretese ammissioni del coimputato S..
1.2 Il Procuratore generale presso a Corte di cassazione, dott. Giovanni D’Angelo, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio.
1.3 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria.
2.1 Le doglianze sono fondate. L’inutilizzabilità degli atti di indagine, e segnatamente delle intercettazioni, derivante, nella fattispecie, dalla mancata enunciazione, nei decreti autorizzativi, delle ragioni del loro compimento con apparecchiature collocate in uffici diversi da quelli di procura, comporta anche il divieto di trarre, da detti atti, elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave ostativi all’insorgere del diritto alla riparazione.
Non a caso questa Corte, con riguardo a un tipo di procedimento, come quello di prevenzione, dominato da valutazioni ampiamente discrezionali in ordine alla pericolosità sociale del soggetto proposto, ha anche di recente affermato, che «le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione (nella specie, proprio per difetto di adeguata motivazione sull’indisponibilità degli impianti interni), non possono essere utilizzate neanche nel procedimento di prevenzione, trattandosi di prove illegali, assunte in violazione dei diritti dei cittadini garantiti da principi costituzionali» (Cass. 15 giugno 2007, n. 29688). In tale contesto l’ordinanza impugnata, nella quale il giudice a quo ha motivato la scelta adottata in dispositivo sulla base dei risultati di captazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione, deve essere cassata con rinvia al giudice a quo, che dovrà riformulare la sue valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave ostativi alla attribuzione del beneficio della riparazione, a prescindere da quegli esiti investigativi. P.Q.M. La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Genova. Così deciso in Roma il 9 aprile 2008. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2008