La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 3 luglio 2008 n. 18376, afferma che il datore di lavoro è tenuto a far rispettare le misure di sicurezza da parte dei lavoratori, dei quali deve controllare con adeguata continuità l’effettiva collaborazione nell’adozione delle misure di sicurezza richieste dal contesto lavorativo.
Infatti, nella fattispecie una guardia giurata, regolarmente dotata dall’Istituto di Vigilanza, alle cui dipendenze prestava servizio, di giubbotto antiproiettile, non indossava l’indumento protettivo nello svolgimento delle mansioni, restando gravemente ferito durante una rapina.
La Corte, nel caso di specie, esclude che il mero affidamento del giubbotto antiproiettile al dipendente costituisse piena osservanza delle misure necessarie alla tutela del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto eseguire il necessario controllo circa l’effettiva collaborazione del dipendente nell’adozione della particolare misura di sicurezza costituita dall’indumento protettivo, controllo che, secondo la Corte, va effettuato con adeguata continuità.
Emiliana Matrone