…non è condizionato all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite. Il TAR Campania, infatti, con la sentenza del 20 giugno 2008 n. 6041, rileva che l’autorizzazione all’impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenze n. 9777 del 2004, n. 46 del 2005 e n. 7482 del 2007) ciò in quanto le prescrizioni in materia dell’art. 14 della legge 5.8.1981, n. 416, come modificate dall’art. 7 della legge del 25.2.1987, n. 67, vanno interpretate nel senso che tale distanza ha l’esclusivo fine di individuare le zone nelle quali già esistono punti di rivendita, per farne scaturire la natura di atto dovuto dell’autorizzazione nella sola ipotesi in cui non esistano altri punti vendita nell’ambito dei quattrocento metri.
Ne consegue che tali norme non introducono alcuna preclusione alla collocazione di punti di rivendita a distanza inferiore – non trovando applicazione in caso di nuove licenze – e che la predetta misura lineare non può essere assunta come parametro di distanza tra nuove e precedenti rivendite, né tanto meno giustificare in via esclusiva un provvedimento di revoca in autotutela.
In conformità a tale interpretazione va poi letta anche la previsione del decreto sindacale del quale, per il solo fatto della menzione della distanza di mt. 400, non può ritenersi, in assenza di ulteriori elementi, la contrarietà alla disposizione di legge appena esaminata.
Il provvedimento di diniego impugnato, il quale fonda invece in via esclusiva sulla rilevata distanza da altre edicole inferiore a 400 mt., per tali ragioni deve essere annullato.
Emiliana Matrone
TAR Campania Napoli, sez. III, 20 giugno 2008, n. 6041
SENTENZA
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato alla controparte il 1° luglio 1999 e depositato il successivo 16 luglio, A.I., premesso:
– di essere titolare di una rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa a Napoli, in via F. Bolvito nn. 38/40, per la quale aveva presentato al Comune di Napoli, in data 29.1.1996, istanza di autorizzazione corredata dei necessari documenti;
– di avere inoltrato al medesimo comune, in assenza di ogni riscontro dell’istanza, comunicazione di inizio di attività in data 1.3.1996, corredata della ricevuta di versamento di lire 685.000, avviando di conseguenza l’attività commerciale;
– che, a distanza di tre anni dalla data di maturazione del silenzio-assenso, il Comune, con ordinanza sindacale del 23.4.1999, ha respinto l’istanza a suo tempo presentata sul rilievo che la distanza intercorrente con esercizi similari è inferiore ai 400 metri stabiliti per legge nonché dal decreto sindacale n. 40405,
ha impugnato quest’ultimo provvedimento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 l. 241/90, nonché delle disposizioni dettate dai relativi regolamenti di attuazione di cui ai dd.PP.RR. 300/92 e 407/94, eccesso di potere, sviamento, violazione del giusto procedimento di legge, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, in quanto la p.a. non ha nessun potere di diniego, essendo già maturato l’assenso per silenzio a seguito della d.i.a., ma piuttosto un potere di annullamento che, nella specie, non è stato esercitato e che, comunque, sarebbe stato esercitato senza motivare con riguardo alla sussistenza di un pubblico interesse, senza dare comunicazione di avvio del procedimento e, infine, senza acquisire il parere della commissione giornalai;
2) ancora violazione e falsa applicazione della l. 241/90 e dei dd.PP.RR. 300/92 e 407/94, violazione e falsa applicazione della legge 416/81, art. 14 e succ. modificazioni e integrazioni, e della delibera di Giunta Regionale Campana 29/13 del 21.2.1990, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 114/98 e della l. 108/99, violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, carenza dei presupposti, sviamento, in quanto il provvedimento in questione, adottato dopo tre anni dalla formazione silenziosa dell’autorizzazione, neppure motiva con riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione, ma fonda unicamente sulla violazione della distanza di mt. 400 da altra edicola che peraltro costituisce non un criterio fisso ed inderogabile, ma un riferimento di massima per i comuni non disciplinati dal piano di localizzazione; ed inoltre, in quanto neppure è indicato l’esercizio col quale interferirebbe l’edicola della ricorrente; infine, quanto al decreto 4045 (che risalirebbe al 13.9.1996), esso, comunque non sarebbe applicabile al caso di specie perché successivo alla formazione del silenzio assenso, sarebbe illegittimo in quanto adottato dal Sindaco in luogo della Giunta e perché fa assurgere la distanza dei 400 mt. ad unico ed esclusivo criterio per il rilascio delle autorizzazioni;
3) violazione e falsa applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 6 l. 127/97, eccesso di potere, incompetenza, in quanto il provvedimento in questione, di competenza dirigenziale, è stato sottoscritto dal Sindaco (e, in sua vece, dall’Assessore alla Normalità) e da altro soggetto non identificabile.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio rilevando, in particolare, che la d.i.a. era già stata revocata perché illegittimamente formata per mancanza del requisito della iscrizione al R.E.C. e che il provvedimento era invece conforme alla normativa evocata.
Nella Camera di consiglio del 19 ottobre 1999, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione alle doglianze di cui al secondo motivo di ricorso con le quali la ricorrente lamenta che la distanza di 400 m. fissata dalla l. n. 416 del 1981 non costituisce un criterio fisso e inderogabile, ma un riferimento di massima per i territori comunali non disciplinati dal piano, da valutare unicamente ad altri indici, quali il rapporto tra popolazione e vendite
Esso pertanto deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure.
Invero, sul punto questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che l’autorizzazione all’impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenze n. 9777 del 2004, n. 46 del 2005 e n. 7482 del 2007) ciò in quanto le prescrizioni in materia dell’art. 14 della legge 5.8.1981, n. 416, come modificate dall’art. 7 della legge del 25.2.1987, n. 67, vanno interpretate nel senso che tale distanza ha l’esclusivo fine di individuare le zone nelle quali già esistono punti di rivendita, per farne scaturire la natura di atto dovuto dell’autorizzazione nella sola ipotesi in cui non esistano altri punti vendita nell’ambito dei quattrocento metri.
Ne consegue che tali norme non introducono alcuna preclusione alla collocazione di punti di rivendita a distanza inferiore – non trovando applicazione in caso di nuove licenze – e che la predetta misura lineare non può essere assunta come parametro di distanza tra nuove e precedenti rivendite, né tanto meno giustificare in via esclusiva un provvedimento di revoca in autotutela.
In conformità a tale interpretazione va poi letta anche la previsione del decreto sindacale n. 4045 del 13.9.1996 del quale, per il solo fatto della menzione della distanza di mt. 400, non può ritenersi, in assenza di ulteriori elementi, la contrarietà alla disposizione di legge appena esaminata.
Il provvedimento di diniego impugnato, il quale fonda invece in via esclusiva sulla rilevata distanza da altre edicole inferiore a 400 mt., per tali ragioni deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato (R.G. n. 5887/1999), lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del provvedimento di diniego gravato.
Condanna il Comune di Napoli a rifondere ad Anna Ingangi le spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre maggiorazioni, IVA e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così è deciso nella Camera di consiglio del 22 maggio 2008.