Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, nella Sentenza del 11 luglio 2008 n. 813, osserva che, nell’ambito del procedimento per l’approvazione del Piano Regolatore Generale, pur non essendo compito della Regione mediare tra le istanze dei privati e le scelte delle Amministrazioni comunali, a fronte di una lesione dei diritti partecipativi, è ammissibile una prescrizione regionale che ripristini la posizione dei privati, negando efficacia alle modifiche approvate senza che agli interessati sia stata data la possibilità di interloquire.
Inoltre, il TAR Lombardia soggiunge che, in base ai criteri desumibili dall’art. 10 co. 2, L. 17 agosto 1942 n. 1150, è necessaria una nuova pubblicazione, quando il Piano Regolatore Generale in conseguenza delle modifiche accolte (indipendentemente dal fatto che le stesse siano state presentate da terzi privati o dagli uffici comunali) acquisti un’impostazione completamente diversa da quella originaria.
Infatti, il Collegio conferma che è necessario rinnovare la pubblicazione del Piano Regolatore Generale, quando per effetto delle modifiche apportate successivamente alla sua prima pubblicazione, siano incisi negativamente interessi già differenziati di soggetti che non hanno potuto esprimere le proprie considerazioni. In quest’ultimo caso il cambio di disciplina, anche se coinvolge singoli immobili, altera in modo radicale la prospettiva dei proprietari, ai quali deve quindi essere concessa la remissione in termini per la presentazione di osservazioni secondo lo schema normale della procedura di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.
Emiliana Matrone
T.A.R. Lombardia – Brescia – Sentenza 11 luglio 2008 , n. 813
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 617 del 2002, proposto da:
T. SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Rampinelli, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Vittorio Emanuele III;
contro
COMUNE DI ROVATO, rappresentato e difeso dall’avv. Silvano Venturi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Moro 10;
REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione consiliare n. 6 del 20 marzo 2002, con la quale sono state accolte e approvate le modifiche d’ufficio al PRG introdotte dalla Regione con la DGR n. 7/8245 del 1 marzo 2002;
– della DGR n. 7/8245 del 1 marzo 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2008 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Rovato (mappali n. 194 e 195) che nella zonizzazione del PRG adottato con deliberazione consiliare n. 30 dell’11 settembre 1999 è stata classificata come B2 (residenziale) in continuità con la classificazione del programma di fabbricazione all’epoca in vigore. La ricorrente intendeva utilizzare tale area per svolgere interventi edilizi in collegamento con l’edificazione commerciale di un altro lotto di sua proprietà. In particolare in data 10 agosto 2000 è stata depositata presso gli uffici comunali una DIA per la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate.
2. Al momento dell’esame delle osservazioni e dell’approvazione definitiva del PRG, oggetto della deliberazione consiliare n. 42 del 28 ottobre 2000, il Comune ha però modificato la destinazione dell’area della ricorrente in SP (attrezzature e servizi pubblici) determinandone l’inedificabilità. La modifica è stata introdotta in accoglimento di osservazioni presentate da terzi senza procedere alla nuova pubblicazione del piano e comunque senza consentire il contraddittorio con la ricorrente in qualità di proprietaria. In seguito alla nuova zonizzazione il Comune con provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica del 1 marzo 2001 ha sospeso la pratica relativa alla DIA.
3. In sede di approvazione ai sensi dell’art. 27 della LR 15 aprile 1975 n. 51 la Regione attraverso la DGR n. 7/8245 del 1 marzo 2002 ha preso posizione anche sulle modifiche introdotte in seguito a osservazioni di terzi e ha stabilito che tali modifiche avrebbero richiesto una nuova pubblicazione del PRG. Di conseguenza la Regione ha prescritto che fossero stralciate dal PRG le previsioni introdotte sulla base delle suddette osservazioni (sono indicate espressamente quelle di C. C. e G. Z.) e che fosse considerato come testo efficace, per le parti interessate, unicamente quello della deliberazione consiliare n. 30 dell’11 settembre 1999.
4. Il Comune con deliberazione consiliare n. 6 del 20 marzo 2002 ha accolto e approvato le modifiche d’ufficio al PRG introdotte dalla Regione con la DGR n. 7/8245 del 1 marzo 2002 ma ha riproposto per i mappali n. 194 e 195 della ricorrente la destinazione SP.
5. Contro tale classificazione la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 17 giugno 2002 e depositato il 3 luglio 2002. Le censure si possono sintetizzare in un unico motivo di contraddittorietà tra provvedimenti e sviamento di potere, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto della prescrizione della Regione. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
6. La tesi della ricorrente, che afferma la necessità di ritornare alle previsioni urbanistiche della deliberazione consiliare n. 30 dell’11 settembre 1999, appare fondata. In via generale si sottolinea che la Regione ha correttamente rilevato una violazione procedimentale nella mancata pubblicazione del PRG dopo le modifiche derivanti dall’accoglimento di osservazioni di terzi. E’ vero che l’art. 27 comma 1 della LR 51/1975 (applicabile all’epoca dei fatti) non impone una nuova pubblicazione quando il PRG risulti modificato per effetto dell’accoglimento di osservazioni. Tuttavia in base ai criteri desumibili dall’art. 10 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 una nuova pubblicazione è necessaria quando il PRG in conseguenza delle modifiche accolte (indipendentemente dal fatto che le stesse siano state presentate da terzi privati o dagli uffici comunali) acquisti un’impostazione completamente diversa da quella originaria. Si può inoltre ritenere necessario il rinnovo della pubblicazione quando attraverso le modifiche siano incisi negativamente interessi già differenziati di soggetti che non hanno potuto esprimere le proprie considerazioni (v. TAR Brescia 15 febbraio 2007 n. 170, punto 9). In quest’ultimo caso il cambio di disciplina, anche se coinvolge singoli immobili, altera in modo radicale la prospettiva dei proprietari, ai quali deve quindi essere concessa la remissione in termini per la presentazione di osservazioni secondo lo schema normale della procedura di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici. Pur non essendo compito della Regione mediare tra le istanze dei privati e le scelte delle amministrazioni comunali, a fronte di una lesione dei diritti partecipativi è ammissibile una prescrizione regionale che ripristini la posizione dei privati negando efficacia alle modifiche approvate senza che agli interessati sia stata data la possibilità di interloquire.
7. In concreto il Comune obietta che non vi sarebbe alcuna inottemperanza rispetto alla prescrizione regionale, in quanto la DGR n. 7/8245 del 1 marzo 2002 fa riferimento a due specifiche osservazioni (quelle di C. C. e G. Z.) mentre l’area della ricorrente sarebbe stata diversamente azzonata in accoglimento dell’osservazione del geom. R. B. e di altri tecnici operanti nel territorio comunale. In effetti in quest’ultima osservazione (rubricata con il n. 233) vi è un riferimento all’area della ricorrente (punto 90), di cui si chiede la classificazione come zona SP. Il Comune ha accolto l’osservazione ritenendo la precedente classificazione come zona B2 un mero errore materiale. Delle due osservazioni espressamente indicate nella DGR n. 7/8245 del 1 marzo 2002, la prima (quella presentata da C. C. e rubricata con il n. 257) non riguarda i mappali n. 194 e 195 ma un’altra area della ricorrente (che può essere identificata con il lotto di cui era previsto il completamento a fini commerciali), mentre la seconda (quella presentata da G. Z.) non risulta agli atti. E’ stata invece depositata l’osservazione presentata dall’arch. E. Z. (rubricata con il n. 254) nella quale si chiede (punto 15) la trasformazione da zona B2 a zona SP di un’area libera a sud-ovest del parco Aldo Moro che può essere identificata con i mappali n. 194 e 195.
8. Le considerazioni esposte sopra al punto 6 permettono di concludere che la Regione nell’esaminare le modifiche al PRG introdotte in seguito all’accoglimento delle osservazioni di terzi intendeva riferirsi complessivamente a tutte le osservazioni accolte senza il contraddittorio con i proprietari e non soltanto alle due espressamente richiamate. La prescrizione regionale si basa infatti su una questione di metodo e non scende nell’esame delle singole previsioni urbanistiche. L’intreccio delle osservazioni sintetizzato sopra al punto 7 a sua volta chiarisce che la posizione della ricorrente è stata effettivamente presa in considerazione nell’ambito della fase regionale della procedura. In particolare l’osservazione di C. C., pur essendo riferita all’altezza e alla volumetria del lotto commerciale, contiene un implicito riferimento anche ai mappali n. 194 e 195, la cui utilizzazione edilizia nei pregressi contatti tra la ricorrente e il Comune era sempre stata qualificata come servente rispetto all’intervento commerciale. Infine per quanto riguarda l’osservazione del geom. R. B. occorre sottolineare che il passaggio da zona B2 a zona SP non è il risultato di un errore materiale in senso proprio ma di una scelta che ex post è stata valutata come inopportuna e in questo senso erronea. Così inteso l’errore non consente di escludere questa previsione urbanistica da quelle che la Regione ha qualificato come inefficaci.
9. Il ricorso deve quindi essere accolto, con l’effetto di annullare la zonizzazione approvata dal Comune e di ricondurre la destinazione delle aree oggetto del presente giudizio alle previsioni urbanistiche della deliberazione consiliare n. 30 dell’11 settembre 1999. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2008 con l’intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Sergio Conti
L’ESTENSORE
Mauro Pedron
IL CONSIGLIERE
Mario Mosconi
Depositata in Segreteria l’11 luglio 2008