Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, nella Sentenza del 3 luglio 2008 n. 642, afferma che il principio di affidamento del cittadino nei confronti della p.A. deve ritenersi incluso nel concetto di buon andamento di cui all’art. 97, Cost. e, inoltre, risulta innervato nei principi enucleati nella ripetuta L. n. 241/1990. Infatti, il Collegio argomanta nel senso che se l’amministrazione deve essere garante della correttezza dello svolgimento del procedimento, al quale presiede, è anche vero che sussistono altri valori ed esigenze giuridicamente rilevanti, quali la buona fede e l’affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico.
Emiliana Matrone
T.A.R. Abruzzo – Pescara – Sentenza 3 luglio 2008 , n. 642
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 261 del 2007, proposto da:
M. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Renato Di Benedetto, Valeria Toppetti, con domicilio eletto presso Renato Di Benedetto in Pescara, via G. D’Annunzio, 267;
contro
Amm.ne Autonoma Monopoli Stato-Ispettorato Comp.le Pescara, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le L’Aquila, domiciliata per legge in L’Aquila, via Portici S.Berardino;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO N. 519 DEL 24.4.2007 RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PATENTINO PER LA RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Amm.ne Autonoma Monopoli Stato-Ispettorato Comp.le Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ditta ricorrente gestisce un albergo all’interno del quale si colloca una rivendita di generi di monopolio, giusta patentino rilasciato nel 1972 e sempre rinnovato.
A seguito dell’adozione di nuovi più restrittivi criteri per i rinnovi dei patentini, l’amministrazione comunicava la necessità – ai fini del rinnovo – che il rapporto tra il prelievo della rivendita e quello del patentino fosse, salvo ipotesi particolari, al minimo del 15%.
L’amministrazione dei monopoli comunicava poi l’intenzione di non rinnovare il patentino, ma parte ricorrente faceva presente che nel 2006 aveva superato il limite prescritto; l’amministrazione riteneva invece di fare riferimento all’anno 2005 e con il provvedimento qui gravato negava il rinnovo.
A sostegno del ricorso la ditta interessata deduce la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la mancanza dei presupposti. La ditta non solo non era stata resa edotta dell’istruttoria eseguita ma altresì ignorava l’esatto ammontare del livello di introiti che avrebbe dovuto raggiungere.
Secondo la ricorrente non sarebbe poi logico fare riferimento al 2005 sulla base di nuovi criteri adottati con circolare del 1 agosto 2005.
Deduce altresì la violazione di legge e della stessa circolare 375 del 1 agosto 2005, che consente una deroga in casi particolari, tra cui si possono annoverare la stessa ubicazione dell’albergo e la circostanza che nel 2006 la soglia del 15 % era stata superata.
Con apposita memoria difensiva depositata il 23 maggio 2008 il Ministero ha confutato le tesi di parte ricorrente.
Infine, nel corso della pubblica udienza del 19 giugno 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La questione giuridica decisiva, ad avviso di questo Collegio, concerne l’affidamento dei privati nei confronti della pubblica amministrazione.
Al caso si deve invero ritenere applicabile la generale clausola di buona fede che deve informare l’azione amministrativa nel suo complesso (si veda Consiglio Stato, sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6190).
Come esposto in narrativa, l’amministrazione dei monopoli di Stato ha adottato criteri più restrittivi per la concessione e per i rinnovi dei patentini per la rivendita di generi di monopolio, esplicitati con circolare del 1 agosto 2005, ed ha applicato i nuovi parametri (il rapporto minimo tra l’intera attività svolta e quanto ricavato dalla vendita di generi di monopolio), in riferimento allo stesso anno 2005.
Orbene tale circostanza, pacifica in causa, rende per sé sola illegittimo il provvedimento per violazione del principio di affidamento.
Questo Collegio non ignora certo che tale principio talvolta stenta ad affermarsi nella prassi dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, ma ritiene che esso tuttavia sia immanente al sistema, sia in base alla novellata legge 241 del 1990, nel testo modificato nel 2005, sia in base ai principi comunitari ormai entrati a far parte di diritto del nostro ordinamento, anche ai sensi dello stesso articolo 1 della citata legge 241 del 1990.
Infatti, un corretto rapporto tra amministrazione e privato deve risultare rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e impone la tutela dell’affidamento degli interessati (Consiglio Stato, sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441).
In altri termini, il principio di affidamento può ritenersi incluso nel buon andamento di cui all’articolo 97 della Carta costituzionale e inoltre risulta innervato nei principi enucleati nella ripetuta legge 241 del 1990.
Infatti, se l’amministrazione deve essere garante della correttezza dello svolgimento del procedimento, al quale presiede, è anche vero che sussistono altri valori ed esigenze giuridicamente rilevanti, quali la buona fede e l’affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4001).
Tornando al caso in esame, appare evidente che era necessaria una previa conoscenza dei nuovi più restrittivi criteri acciocché i privati ne potessero tenere conto, anche nel corso del 2005. Trattandosi di un’attività a contenuto economico, risulta palese che una conoscenza preventiva (prima dell’inizio dell’anno) poteva indurre l’operatore a incrementare le vendite (con idonea pubblicità o altre acconce attività promozionali) per poter rientrare nei nuovi parametri, tra l’altro non assoluti in quanto consentono una deroga in casi speciali.
La fondatezza della principale censura comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’impugnato diniego.
La parziale novità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato diniego n. prot 519 del 19 aprile 2007.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
Umberto Zuballi
IL CONSIGLIERE
Michele Eliantonio
IL CONSIGLIERE
Dino Nazzaro
Depositata in Segreteria il 3 luglio 2008