Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino, Sezione di Trento, nella Sentenza 24 luglio 2008 n. 191, conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale allorquando l’Amministrazione provvede a modificare il Piano Regolatore adottato, accogliendo osservazioni che incidono sulla proprietà di terzi, essa è tenuta a fornire idonea comunicazione ai soggetti proprietari dell’area incisa in maniera diretta dalla modificazione, mediante ripubblicazione del Piano nella parte risultata modificata, o a darne quanto meno comunicazione agli interessati, per consentire loro di presentare memorie e osservazioni di merito.
Emiliana Matrone
T.A.R. Trentino Alto Adige – Trento – Sentenza 24 luglio 2008 , n. 191
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 162 del 2007 proposto da D. S.n.c., in persona del legale rappresentante signor .., rappresentata e difesa dall’avvocato …ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, ….
contro
il Comune di Carisolo (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
contro
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
e nei confronti
della signora L. R., non costituita in giudizio
per l’annullamento
– quanto al ricorso principale:
– 1. della “deliberazione n. 13 di data 11.4.2007 del Consiglio comunale di Carisolo, pubblicata a partire dal 16.4.2007, avente ad oggetto la seconda adozione della variante al piano regolatore comunale di Carisolo, conosciuta successivamente alla relativa pubblicazione”;
– quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della “deliberazione n. 1460, prot n. 267/07D di data 6.7.2007 della Giunta provinciale di Trento, pubblicata nel B.U.R. in data 17.7.2007, avente ad oggetto la definitiva approvazione della variante al piano regolatore comunale di Carisolo”.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonchè i suddetti motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avvocato… per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente espone in fatto di essere proprietaria esclusiva di un terreno pianeggiante di mq. 6.538, urbanisticamente classificato E1, zona agricola di interesse secondario, situato in località …omissis… nel Comune di Carisolo e sul quale da tempo intenderebbe realizzare un’importante struttura ricettiva.
2. Il Consiglio comunale di Carisolo con la deliberazione n. 47 di data 4 agosto 2005, avente ad oggetto la prima adozione della variante generale al piano regolatore, ha assegnato all’area in questione la destinazione D3 PA (alberghiera subordinata a lottizzazione – piano attuativo).
3. In sede di adozione definitiva della variante – avvenuta con la deliberazione n. 13 di data 11 aprile 2007 – il presidente del Consiglio comunale ha illustrato ai consiglieri che, a seguito della procedura di pubblicazione degli atti di adozione, erano giunte all’Amministrazione 20 osservazioni. Con specifico riferimento alla prevista nuova zona alberghiera in località …omissis… era in particolare pervenuta sia un’osservazione dall’Associazione Italia nostra che una doppia petizione popolare, sottoscritta da circa 300 residenti e 500 tra valligiani e turisti, con la quale si chiedeva la tutela dell’area verde esistente. Nello stesso provvedimento deliberativo è stato riportato anche il parere formulato dalla Commissione urbanistica provinciale, la quale non aveva ritenuto “accettabile … la nuova localizzazione di una vasta area alberghiera … in un contesto di buon valore paesaggistico ambientale”.
Il Consiglio comunale ha dunque approvato definitivamente la detta variante, stralciando la previsione della destinazione alberghiera precedentemente prevista per il terreno di proprietà della società ricorrente.
4. Con ricorso notificato in data 12 giugno 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 5 luglio, la società D. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale detto provvedimento, chiedendone l’annullamento e deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
I – “omessa pubblicazione del provvedimento deliberativo di seconda adozione del piano regolatore generale comunale e conseguente violazione degli articoli 40 e 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, nonché eccesso di potere per lesione del principio di piena partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale”; si assume che il provvedimento impugnato avrebbe gravemente leso le aspettative della ricorrente in quanto, accogliendo osservazioni di soggetti terzi, ha introdotto una modifica peggiorativa per l’area di sua proprietà: da ciò avrebbe all’opposto dovuto discendere l’obbligo in capo al Comune di effettuare una nuova pubblicazione della variante per assicurare agli interessati le necessarie garanzie procedimentali;
II – “eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, sviamento, illogicità e difetto di istruttoria, nonché travisamento della realtà e carenza di motivazione”. Con tale motivo, presentato solo in via subordinata, si evidenziano presunte anomalie che avrebbero influenzato il procedimento decisorio.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 7 novembre, la società D. ha impugnato anche la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della variante, come citata in epigrafe, chiedendone l’annullamento, deducendo il seguente motivo di illegittimità:
III – “illegittimità derivata” in quanto si rifletterebbero su tale provvedimento, che ha confermato le scelte operate dall’Amministrazione comunale, i vizi già dedotti per la deliberazione di adozione della variante.
6. Non si è costituita in giudizio alcuna della Amministrazioni intimate.
7. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società D. ha impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Carisolo ha adottato la variante al piano regolatore comunale e la deliberazione con la quale la Giunta provinciale di Trento ha approvato detta delibera, contestando la mancata ripubblicazione della variante al piano a seguito dell’accoglimento da parte del Consiglio comunale di osservazioni presentate da soggetti terzi e riferite ad un’area di sua proprietà circa la quale è dunque mutata la destinazione urbanistica tra la prima e la seconda adozione.
Tale doglianza è fondata e pertanto il ricorso va accolto con assorbimento dell’altro motivo, presentato peraltro in via subordinata.
2. Nella fattispecie è accaduto che, in danno alle aspettative che nutriva la società ricorrente, la previsione contenuta nella prima delibera di adozione della variante è stata modificata in occasione della seconda rilettura da parte del Consiglio comunale, effettuata sulla base sia delle valutazioni espresse dalla Commissione urbanistica provinciale sia delle osservazioni pervenute agli atti e presentate da soggetti diversi dai proprietari dell’area. In mancanza di una ripubblicazione della novellata variante la ricorrente lamenta correttamente che non gli è stata data la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare la facoltà di presentare osservazioni.
2a. Trova dunque applicazione nella specie quell’indirizzo giurisprudenziale che questo Tribunale ha già fatto in passato proprio, e che persiste a condividere, secondo il quale “allorquando l’Amministrazione provvede a modificare il piano adottato, accogliendo osservazioni che incidono sulla proprietà di terzi, è tenuta a fornire idonea comunicazione ai soggetti proprietari dell’area incisa in maniera diretta dalla modificazione, mediante ripubblicazione del PRG nella parte risultata modificata o a darne quanto meno comunicazione agli interessati, per consentire loro di presentare memorie e osservazioni di merito” (cfr. T.R.G.A. Trento 28.2.2008, n. 53; 12.7.2005, n. 204 e 5.3.2004, n. 91 e, oltre alla giurisprudenza nelle stesse richiamata, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6.12.2007, n. 1395 e T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 3.10.2005, n. 4614).
2b. L’opzione ermeneutica seguita dalla giurisprudenza appare coerente con la recente evoluzione legislativa (non applicabile alla fattispecie in esame i quanto i provvedimenti impugnati sono stati emessi prima della sua entrata in vigore, ma che si riporta solo per completare le argomentazioni svolte), posto che l’articolo 31, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 concernente la pianificazione urbanistica e il governo del territorio ha testualmente previsto che “se l’accoglimento di osservazioni comporta l’introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 (novanta giorni) e 3 (novanta giorni) sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione della CPC (Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità) ai sensi del comma 3 se le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC”.
3. Per le viste considerazioni il ricorso va conclusivamente accolto con conseguente annullamento in parte qua delle impugnate deliberazioni.
Per quanto riguarda le spese di lite, va fatta applicazione del principio della soccombenza, con la conseguenza che esse, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione comunale di Carisolo.
P. Q. M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 162 del 2007, lo accoglie.
Condanna il Comune di Carisolo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, a favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Francesco Mariuzzo
L’ESTENSORE
Alma Chiettini
IL CONSIGLIERE
Lorenzo Stevanato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Tanel
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 24 luglio 2008