Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione, ma non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione di quest’ultimo
Posto che in sede di giurisdizione esclusiva il giudicato si forma anche in relazione a profili distinti rispetto al (soltanto eventuale) dictum demolitorio, appare potersi affermare che risponde ad un criterio di economia dei mezzi processuali, e che sia rispettoso del precetto di cui al comma 2 del novellato art. 111, Cost., prescrittivo della necessità che i processi abbiano una durata ragionevole, consentire il ricorso al Giudice dell’ottemperanza al fine di determinare le condizioni affinchè l’Amministrazione ottemperi ai precetti contenuti nelle decisioni rese in materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. E ciò anche se l’ottemperanza riguarda anche un’Amministrazione che non sia stata parte nel giudizio.
E’ quanto si evince dalla Decisione 8 settembre 2008 n. 4288 del Consiglio di Stato .
Consiglio di Stato – Decisione 8 settembre 2008 , n. 4288
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello nn. 8836/2006 e 8837/2006, proposti rispettivamente:
1) ric. n. 8836/2006 da M. L., rappresentata e difesa dall’Avv. Aristide Police con domicilio eletto in Roma piazza …omissis…;
contro
– l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” e il – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
– l’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Capparelli con domicilio eletto in Roma viale del Policlinico n. 155, presso l’Avvocatura dell’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I;
e nei confronti di
P. A. e B. E., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli Avv. Giorgio Recchia, Silvio Bozzi e Ugo Timoteo Casolino con domicilio eletto in Roma Corso Trieste n. 88, presso lo studio Recchia;
2) ric. n. 8837/2006 da F. G., rappresentato e difeso dall’Avv. Aristide Police con domicilio eletto in Roma piazza …omissis…;
contro
– l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, come sopra rappresentati e difesi;
– l’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, come sopra rappresentata e difesa;
e nei confronti di
P. A. e B. E., come sopra rappresentate e difese;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI n. 612/2006.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1.7.2008 il Consigliere Fabio Taormina
Uditi per le parti gli avv.ti Aristide Police e Antonio Nardella per delega di Antonio Capparelli;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con distinti ricorsi del 18 ottobre 2006, F. G. e M. L. chiedevano l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 612/2006 di questa sezione del Consiglio di Stato e l’accertamento dell’ingiusta lesione dei loro diritti derivanti dal rapporto di impiego con l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma e l’Università degli Studi “La Sapienza” della stessa città, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Con l’indicata sentenza n. 612/2006 questa sezione del Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza n. 13084/05 del 13 ottobre/16 novembre 2004 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, dopo averli riuniti, aveva dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati i due ricorsi del F. e della M. intesi ad ottenere l’annullamento del provvedimento del 19 settembre 2003, con il quale il commissario straordinario dell’azienda Policlinico Umberto I aveva rimosso i due originari ricorrenti dall’esercizio delle funzioni assistenziali di dirigente medico di secondo livello da loro al momento espletate. La Sezione tuttavia, pur rigettando l’appello proposto dai ricorrenti e confermando nella parte dispositiva la sentenza di primo grado – vertendosi in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva – dichiarava nella parte motiva che il F. e la M., in quanto rimossi dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di secondo livello al momento esercitate, avevano, tuttavia, diritto allo svolgimento delle funzioni assistenziali presso una struttura dell’università di pari livello di quella presso la quale erano precedentemente incardinati salvo l’eventuale risarcimento dei danni.
I ricorrenti F. e M., rilevato che l’amministrazione non aveva dato soddisfazione all’indicato diritto, come già rilevato in precedenza facevano pertanto istanza per l’ottemperanza al giudicato con la nomina di un commissario ad acta per loro reintegra nello svolgimento delle funzioni assistenziali e la condanna al pagamento delle retribuzioni ed indennità non corrisposte, oltre al risarcimento dei danni e delle spese.
Parte ricorrente ha quindi evidenziato la competenza del Consiglio di Stato, in subiecta materia, posto che la sentenza confermativa del Consiglio di Stato aveva, sotto il profilo motivazionale, innovato rispetto alla pronuncia del Tar che l’amministrazione non aveva ottemperato al predetto dictum giurisdizionale;ha quindi, aggiunto che era rimasto privo di effetto ogni atto sollecitatorio indirizzato all’intimata amministrazione
Costituitasi regolarmente in giudizio, l’Università degli studi di Roma la Sapienza eccepiva, preliminarmente la carenza di interesse al ricorso ed in ogni caso l’incompetenza del Consiglio di Stato in quanto il giudizio di ottemperanza era stato proposto avverso una sentenza ad essi sfavorevole ed in più confermativa di altra decisione del Tribunale amministrativo regionale. Nel merito, inoltre, l’Università resistente escludeva che l’ottemperanda decisione contenesse statuizioni implicanti alcuna pronuncia di accertamento ovvero di condanna nei confronti dell’università, laddove ivi si era affermato che non poteva “revocarsi in dubbio il loro diritto allo svolgimento delle funzioni assistenziali presso una struttura di pari livello di quella presso la quale erano precedentemente incardinati, salvo l’eventuale risarcimento dei danni patrimoniali e morali per il periodo in cui sono stati ingiustificatamente privati dei loro compiti.”
Anche i controinteressati costituendosi nel presente giudizio hanno eccepito l’infondatezza nel merito delle doglianze prospettate e, in via preliminare,la inammissibilità del rimedio dell’ottemperanza al giudicato.
Posto che la decisione di cui si chiedeva l’ottemperanza non aveva affermato la soccombenza dell’amministrazione, il rimedio in oggetto era inammissibile; inoltre v’era il rischio di un possibile conflitto di giudicati, attesa l’avvenuta impugnativa in sede di legittimità dei provvedimenti asseritamente lesivi posti in essere dall’amministrazione.
La Sezione, con distinti provvedimenti interlocutori ha disposto incombenti di natura istruttoria.
Segnatamente, con la ordinanza n. 625/2007, del 12.12.2006, è stato disposto di “acquisire presso l’università resistente informazioni relative all’attuale posizione del F. e della M. e concernenti gli eventuali adempimenti adottati successivamente alla notificazione della decisione di cui si è chiesta l’ottemperanza.”
Con la ordinanza n. 5594/2007, del 2.7.2007, invece, si è preso atto del contenuto della la relazione depositata in data 30.04.2007 a firma del Rettore dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in cui si fa presente che, a seguito di accoglimento delle istanze dei ricorrenti di cambio di afferenza ed assegnazione al Dipartimento di Scienze dell’ Invecchiamento:
– nei confronti del prof. F. è stato adottato il provvedimento n. 7592/2005 di conferimento di “programma interdipartimentale” ai sensi dell’art. 5, comma quarto, del d.lgs. n. 517/1999 – da ritenersi equipollente, sul piano delle funzioni di cui trattasi, alla direzione di U.O.C. – programma non portato ad esecuzione perché contestato ed opposto dal docente interessato sia in sede amministrativa che giudiziaria;
– nei confronti della prof.ssa M. è stato conferito incarico di direzione dell’ U.O.C. di “Odontoiatria Speciale Geriatria”, con messa a disposizione di spazi e strutture destinati alle funzioni assistenziali afferenti alla predetta U.O.C.-
E’ stato quindi disposto acquisirsi una documentata relazione tecnico amministrativa, dalla quale risulti l’assetto organizzativo e strutturale del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento di nuova afferenza degli odierni ricorrenti, nei suoi profili di idoneità a consentire l’utilizzo dei predetti docenti nelle attività assistenziali peculiari al settore scientifico/disciplinare di appartenenza, muovendo dai compiti esercitati presso le strutture di provenienza e dall’esigenza di assicurare il rapporto di corrispondenza fra attività didattica ed attività assistenziale, e ciò anche in relazione all’ impiego di eventuali risorse economiche disponibili in funzione equilibratrice.
Rilevata la opportunità di affidare tale incarico a persona esterna all’amministrazione, l’incombente è stato affidato all’Ecc.mo dott. S. S., Presidente del Consiglio di Stato a.r., affidando a questi il compito di provvedere in via commissariale alla verifica, individuazione ed acquisizione degli elementi conoscitivi innanzi indicati.
Il Presidente S. ha fornito alla Sezione i richiesti chiarimenti, depositando analitici scritti (rispettivamente datati 11.12.2007, 4.6.2008) sul contenuto dei quali si sono diffusamente soffermate le parti.
Alla camera di consiglio dell’ 1.7.2008 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente fornirsi risposta alle eccezioni di inammissibilità formulate dalle amministrazioni e dai contro interessati (peraltro, posto che la competenza per il giudizio di ottemperanza ha carattere funzionale ed inderogabile ogni questione al riguardo poteva e doveva essere rilevata d’ufficio)
Ritiene la Sezione che esse siano infondate.
Invero non ignora la Sezione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve considerarsi ” inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato, quando sia stato proposto nei confronti di un’amministrazione che non sia stata parte nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si deduca il mancato adempimento. Infatti, il giudizio di ottemperanza presuppone che l’amministrazione, cui si rivolge la statuizione giudiziale, non abbia soddisfatto la pretesa di colui che abbia conseguito la sentenza favorevole e può essere proposto solo quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione ad un “dictum” giudiziale, contenuto in una sentenza che abbia disposto la sua soccombenza.(Consiglio Stato, sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3320).
Detto insegnamento non è tuttavia predicabile nel caso di specie.
In disparte la circostanza relativa alla positiva partecipazione, nel caso di specie, dell’amministrazione asseritamente inottemperante al giudizio di merito (il che già introduce un elemento di significativa differenziazione rispetto alla ipotesi presa in esame dalla decisione sopra riportata), assume nodale importanza la considerazione che – con riguardo alle pretese degli appellanti prospettate in sede di giudizio cognitorio – pacificamente si rientrava nella giurisdizione esclusiva del plesso giurisdizionale amministrativo.
Si era in presenza, quindi, di un giudizio non limitato all’atto, ma esteso al rapporto.
Ed a questo proposito, deve evidenziarsi che costituisce affermazione consolidata, in giurisprudenza, quella per cui “nell’ambito della giurisdizione esclusiva il giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia.” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 38).
Posto, quindi, che in sede di giurisdizione esclusiva il giudicato si forma anche in relazione a profili distinti rispetto al (soltanto eventuale) dictum demolitorio, pare alla Sezione potersi affermare che risponde ad un criterio di economia dei mezzi processuali, e che sia rispettoso del precetto di cui al comma II del novellato art. 111 della Costituzione prescrittivo della necessità che i processi abbiano una durata ragionevole, consentire il ricorso al Giudice dell’ottemperanza al fine di determinare le condizioni affinchè l’amministrazione ottemperi ai precetti contenuti nelle decisioni rese in materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (si veda, in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 1999, n. 1901 in ordine alla finalità del giudizio di ottemperanza, laddove si è avuto modo di precisare che “nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione, ma non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione di quest’ultimo “).
Sotto altro profilo, la Sezione condivide l’insegnamento secondo il quale “in base all’art. 37 comma 3 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, spetta al Consiglio di Stato la competenza in ordine ai ricorsi per l’ottemperanza alle decisioni rese da questo organo, in sede di appello, difformi dalla sentenza di primo grado appellata. “(Consiglio Stato, sez. V, 30 giugno 1987, n. 423): avuto riguardo al concreto contenuto della decisione n. 612/2006 resa dalla Sezione, non può non affermarsi la sussistenza del radicarsi in capo al Consiglio di Stato della competenza a decidere dell’ottemperanza al dictum ivi contenuto.
Nel merito, non appare revocabile in dubbio (né, sostanzialmente, è decisamente contestato dalle intimate amministrazioni) che il diritto dei ricorrenti affermato nella sentenza 612/2006 e supportante il ricorso in ottemperanza non sia stato soddisfatto in passato; non lo sia stato successivamente alla pronuncia della decisione in oggetto; e, come anche può evincersi dalle complessive analitiche relazioni rese dal Presidente S., non lo sia a tutt’oggi.
Tale condizione configura una inammissibile aporia rispetto al dictum giurisdizionale, e deve essere rimossa, dovendosi di conseguenza affermare, in accoglimento dei riuniti ricorsi in ottemperanza, l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare completa esecuzione al precetto più volte richiamato contenuto nella sentenza della Sezione n. 612/2006, a tal fine facendo riferimento alle due relazioni predisposte dal Presidente S. da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
Si delega all’uopo il Rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, onerando altresì il medesimo a verificare la eventuale ricorrenza di profili di danno erariale sinora verificatisi a cagione dell’inottemperanza riscontrata, con successiva trasmissione di informativa alla competente Procura Contabile per gli incombenti di propria competenza.
Condanna le intimate amministrazioni, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che appare equo quantificare in complessivi euro 5.000.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie nei termini di cui alla motivazione i ricorsi riuniti in epigrafe, e per l’effetto,
ORDINA
alle intimate amministrazioni di porre in essere attività adempitiva del giudicato nei sensi di cui alla motivazione, assegna a tal fine il termine di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente decisione.
Condanna le intimate amministrazioni, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti quantificate in complessivi euro 5.000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 1-7-2008