La Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nella Sentenza 25 luglio 2008 n. 2079, soggiunge che la mancata attivazione della polizza di assicurazione RC, finalizzata a mantenere la pubblica Amministrazione indenne da responsabilità civile verso i ragazzi ricoverati in un convitto, non è causa di responsabilità erariale, nel senso della interruzione del nesso di causalità tra comportamento e danno, laddove sussista altra polizza fabbricati che, se correttamente utilizzata da altro soggetto succeduto nell’incarico di amministratore, avrebbe potuto consentire il raggiungimento del medesimo risultato.
Emiliana Matrone
Corte dei Conti – Regione Siciliana – Sez. Giurisdizionale – Sentenza 25 luglio 2008 , n. 2079
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Salvatore CULTRERA – Presidente
dott. Walter Camillo DEL ROSARIO – Consigliere
dr.ssa Oriana CALABRESI – I^ Ref. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2079/2008
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 48567 del registro di segreteria promosso dal Procuratore regionale nei confronti del Sig. B. C. nato a …omissis…, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Maltese con studio in Messina, via Dogali n. 20 ed elettivamente domiciliato in Palermo via Giusti n. 21 (studio avv. Mormino).
Visto l’atto di citazione depositato il 16 ottobre 2007
Visto l’atto di costituzione depositato il 13 febbraio 2008
Visti gli atti e i documenti di causa.
Sentiti nella pubblica udienza del 4 marzo 2008 il relatore dr.ssa Oriana Calabresi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Adriana la Porta e, in difesa del convenuto l’avvocato Silvio Maltese.
FATTO
In data 9 febbraio 2001 la minore X, ospite in regime di semiconvitto presso la Fondazione “C.” di Messina, restava coinvolta in un incidente nei locali dell’Istituto, procurandosi un’ampia ferita da taglio all’avambraccio destro.
A seguito di domanda di risarcimento del danno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione conferiva incarico di consulenza al dott. G. S. di Messina, specialista in medicina del lavoro ed assicurazioni, per accertare la rilevanza delle menomazioni subite e quantificare -conseguentemente l’eventuale danno da risarcire; acquisita la perizia medico legale del consulente incaricato, determinava l’ammontare del risarcimento in euro 16.299,34, autorizzando il Presidente dott. M. M. a sottoscrivere una transazione stragiudiziale con gli esercenti la potestà, al fine di evitare l’instaurarsi di un contenzioso giudiziale.
In esecuzione del predetto atto deliberativo, in data 24 luglio 2006 veniva stipulato l’atto di transazione tra le parti ed erogate alla creditrice la somma di euro 16.299,34.
Inoltre, con mandati nn. 41, 42 e 43 del 12 febbraio 2007, la Fondazione erogava al dott. G. S. la somma di euro 560,00, a titolo di compenso per l’attività di consulenza medico legale prestata dal professionista.
Esperita l’attività istruttoria, al fine di verificare la sussistenza, nella fattispecie, di danno erariale, nonché la sua imputabilità, sotto il profilo soggettivo, la Procura riteneva che la richiesta di risarcimento del danno sofferto dalla minore fosse stata soddisfatta dalla Fondazione “C.” a causa della mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa in favore degli ospiti dell’Istituto che, allo stato della documentazione acquisita, appariva causalmente riconducibile al Commissario Straordinario della Fondazione dott. B. C., nominato con decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali in data 14 luglio 2000.
Pertanto il Pubblico Ministero notificava al predetto amministratore atto di invito a dedurre contestandogli di avere cagionato alla Fondazione un danno complessivo di euro 16.859,34.
Con deduzioni scritte del 27 giugno 2007, il dott. B. respingeva le contestazioni di addebito formulate nei suoi confronti, rilevando:
* in via preliminare, che l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa si era ormai prescritta, per il decorso del termine quinquennale dal verificarsi dell’evento dannoso, come previsto dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
* nel merito, che alla data del sinistro occorso alla minore Viti (9 febbraio 2001) la Fondazione risultava titolare della polizza assicurativa Y n. 304796360 “…a garanzia di eventi dannosi ed RCA per il fabbricato…”.
Nell’audizione personale del 9 luglio 2007, il sig. B. -nel confermare le argomentazioni esposte con le deduzioni scritte- depositava copia della seguente documentazione, a dimostrazione della correttezza del proprio operato: preventivo Z del 19 febbraio 2001, preventivo Y del 19 febbraio 2001, preventivo W del 21 febbraio 2001, preventivo H del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 40/01 del 12 marzo 2001, quietanza di pagamento del premio alla società di assicurazioni “l’K S.p.A.”, relativo alla polizza n. 4796360-2 in data 21 aprile 1999.
Il dott B. si riservava, altresì, di produrre “…certificazione della Y Assicurazioni (già l’K S.p.A.) attestante la copertura del predetto sinistro con la polizza all’epoca sottoscritta dalla Fondazione”.
Il 13 luglio 2007, ad integrazione della documentazione depositata in sede di audizione, il dott. Carmelo B. trasmetteva:
* certificazione della Y in data 12 luglio 2007, attestante che “…la polizza n. 304796360 Globale Fabbricati con decorrenza 16.04.1998 è stata pagata con copertura sino al 16.04.2001 ed è comprensiva della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi…”;
* copia del contratto assicurativo vigente, non avendo reperito il contratto relativo alla polizza in vigore sino all’aprile 2001.
Dagli accertamenti istruttori svolti dalla Procura Regionale, è risultato che al 9 febbraio 2001 (data nella quale è avvenuto l’incidente alla minorenne ospite dell’Istituto) non era stata stipulata dalla Fondazione “C.” di Messina specifica assicurazione a copertura degli infortuni per i minori ricoverati.
Pertanto, l’iniziativa dell’ente -avviata a richiesta di parte- finalizzata alla quantificazione del danno subito dalla minore X, alla liquidazione delle somme corrispondenti, nonché alla loro erogazione, a seguito di stipula di accordo transattivo non appare, alla Procura, suscettibile di alcuna censura, in quanto atto dovuto.
Tuttavia, ad avviso del PM, il pagamento della somma complessiva di euro 16.859,34 rappresenta un danno per la Fondazione tenuto conto dell’evidente correlata assenza di utilità per l’ente danneggiato.
Sostiene la Procura che, nella dinamica della vicenda produttiva del danno predetto, ha assunto un ruolo determinante la mancata copertura assicurativa per infortuni dei minori ospiti dell’Istituto, imputabile al convenuto dott. B. C., Commissario Straordinario della Fondazione dal luglio 2000, il quale doveva indirizzare la propria attività alla corretta amministrazione della Fondazione, nell’interesse prioritario ed esclusivo dei minori ricoverati; finalità perseguibile con l’applicazione degli ordinari canoni di buona amministrazione e gestione dell’Ente, nel rispetto della normativa di riferimento.
Nella specie, invece, il predetto amministratore si è reso responsabile, sostiene il PM, della negligente inosservanza delle prescrizioni poste dal citato D.P.R.S. 29 giugno 1988, confermate dallo schema di convenzione tipo, relativo all’attività educativo-assistenziale in favore di minori (art. 4 lett. h del D.P.R.S. n. 158/1996, pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 10 agosto 1996), che ribadisce il dovere dell’ente gestore di “…stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei minori contro gli infortuni e per responsabilità civile.”
La sussistenza di un comportamento gravemente colposo del convenuto è ulteriormente dimostrata dall’inosservanza dell’obbligo del Commissario -enunciato nel provvedimento di nomina- di “…produrre analitica e circostanziata relazione in riferimento agli esiti della gestione intrapresa e delle generali condizioni patrimoniali e di funzionalità dell’Ente…”; ad avviso del Pubblico Ministero l’adempimento puntuale del predetto obbligo avrebbe evidenziato la mancanza di una polizza assicurativa per gli infortuni degli ospiti ricoverati, condizione indispensabile per l’esercizio del servizio educativo-assistenziale in favore di minori.
Con riguardo alle argomentazioni esposte con le deduzioni scritte, rileva l’Organo inquirente, come la attestazione di copertura assicurativa sino al 16.04.2001 con polizza Y “Globale Fabbricati” n. 304796360, comprensiva alla garanzia “Responsabilità Civile verso terzi”, non sia sufficiente ad escludere la responsabilità del convenuto per l’inosservanza di uno specifico obbligo imposto dalla disciplina normativa di settore in quanto la certificazione trasmessa dall’interessato, a scioglimento della riserva espressa in sede di audizione personale, appare di contenuto non conforme a quanto dichiarato dal B., non essendo stata espressamente indicata la copertura di sinistro ai minori ospiti dell’istituto.
D’altra parte, la consapevolezza del Commissario Straordinario che la polizza Y “Globale Fabbricati” non garantisse la copertura assicurativa per gli infortuni dei minori e che gravava sullo stesso amministratore l’obbligo di provvedere con una polizza autonoma è dimostrata, sostiene il P.M., dalla acquisizione di preventivi specifici per “assicurazione infortuni degli allievi” soltanto in date successive al verificarsi dell’incidente alla minore Viti, nonché della immediata sottoscrizione, sempre in data posteriore (cfr. delibera del Commissario Regionale n. 40/01, adottata in data 12 marzo 2001), di una polizza di assicurazione per infortuni dei minori assistiti; circostanze queste che avvalorano, per la Procura, la fondatezza della contestazione di colpa grave, formulata nei confronti dell’odierno convenuto.
Il sig. B. C., sostiene l’Organo inquirente, deve essere condannato al pagamento, in favore della Fondazione “C.” di Messina, della somma di euro 16.859,34, maggiorata con il calcolo della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio.
Il convenuto, con memoria depositata in data 13.2.2008 contestando l’addebito di responsabilità posto a fondamento dell’azione giudiziaria, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal Procuratore Regionale eccependo:
* l’ intervenuta prescrizione in quanto il dies a quo deve essere individuato nel monumento della conoscibilità – dei fatti comportanti danno erariale – da parte dell’organo dell’amministrazione che abbia obbligo di denunzia dell’evento;
* l’ insussistenza dell’addebito in quanto, al momento in cui si è verificato, il sinistro risultava operante la polizza fabbricati n. 304796360 contratta con la Y, la cui copertura era estesa ai danni del tipo riportati dalla minore, come certificato dalla stessa Y con la nota 12 luglio 2007 versata in atti;
* la non imputabilita’ del convenuto in quanto dott. Carmelo B. è stato nominato Commissario Straordinario della Fondazione C. di Messina con decreto assessoriale del 14 luglio 2000 per la durata di soli mesi 6 con decorrenza 2 agosto 2000.
Peraltro, sostiene l’avv. Maltese, in tale attività il commissario è stato avversato costantemente e sistematicamente dagli operatori amministrativi della Fondazione.
Per quanto riguarda, poi, l’incidente occorso alla piccola X la difesa segnala come lo stesso sia avvenuto in data 9 febbraio 2001 – a mandato cessato – e precisa che dello stesso il Commissario non abbia avuto notizia se non dopo l’avvenuta transazione.
Tutte le circostanze esposte, sostiene la difesa del convenuto, rilevano ai fini di ritenere la totale mancanza della colpa grave posta a fondamento della domanda.
Alla pubblica udienza il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni contenute nell’atto di citazione per la condanna del convenuto; il difensore ha confermato le eccezioni e le domande già contenute nelle memorie versata in atti ed ha ribadito la richiesta di assoluzione per il dott. B.
DIRITTO
Seguendo un criterio di priorità logica nella valutazione delle eccezioni e delle domande prospettate dalle parti in causa il Collegio ritiene, preliminarmente, di soffermare l’attenzione sull’eccezione, sollevata dalla difesa del convenuto, di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale azionato dal pubblico ministero contabile con l’atto introduttivo del giudizio.
L’eccezione di prescrizione nei termini descritti nella memoria difensiva è infondata.
In particolare la difesa ha ritenuto prescritta l’azione di responsabilità per decorso del termine quinquennale considerando come dies a quo il momento della conoscibilità dei fatti comportanti danno erariale da parte dell’organo dell’Amministrazione che aveva l’obbligo di denunzia.
Rileva il collegio, al contrario, come la domanda di risarcimento formulata nei confronti dell’odierno convenuto abbia ad oggetto una tipica ipotesi di c.d. “danno indiretto”, la cui realizzazione – (cfr., fra le altre: sez. giur.le II centrale 3 febbraio 1999 n. 24; sez. giur.le I centrale 17 luglio 2000 n. 213; sez. giur.le II centrale 22 febbraio 2000 n. 54 e 15 novembre 2000 n. 356; SS.RR. 15 gennaio 2003 n. 3/QM; Sez. III centrale 3 marzo 2003 n. 64 e 3 giugno 2003 n. 247; sez. giur.le II centrale 11 marzo 2003 n. 84; sez. giur.le reg. Campania 6 novembre 2003 n. 1273; sez. giur.le d’appello reg. Sicilia 2 marzo 2004 n. 33; sez. giur.le reg. Liguria 23 giugno 2004 n. 592; sez. giur.le reg. Sicilia 25 maggio 2005 n. 1258; sez. giur.le reg. Veneto 26 luglio 2005 n. 1011; sez. giur.le II centrale 27 marzo 2006 n. 447)- coincide con l’insorgenza dell’obbligo giuridico di risarcire il terzo (nella specie, la data di stipula dell’accordo transattivo), evidenziandosi in tale momento il debito nell’an e nel quantum, quale elemento negativo del patrimonio dell’amministrazione danneggiata.
Nel merito, osserva il Collegio, il convenuto ha svolto la mansione di Commissario Straordinario della IIPPAB C. di Messina, dal 2 agosto 2000 ed è cessato il 2 febbraio 2001; in tale lasso temporale il convenuto ha svolto la propria attività con molte difficoltà ed ostacoli che sono scaturiti in esposti e denunzie all’Autorità giudiziaria e all’Assessorato regionale per gli enti locali
Risulta al riguardo nel fascicolo processuale, che il commissario più volte ha denunciato di essere stato avversato – costantemente e sistematicamente – dagli operatori amministrativi della Fondazione, in particolare, dal segretario della Fondazione stessa.
Ostracismi concretizzatisi anche nella continua mancata sottoscrizione ed attivazione delle deliberazioni assunte dal Commissario, come dimostrato dalle verbalizzazioni, dalle denunzie e dalle querele proposte dall’odierno convenuto e prodotte in atti.
Risulta agli atti, peraltro, che, al momento dell’assunzione dell’incarico da parte del Commissario, la Fondazione ospitava solo 4 bambini, mentre il numero risulta incrementato a poco meno di 50 bambini, dopo solo sei mesi, al termine dell’incarico del dott. B..
Dall’esame del fascicolo processuale il Collegio osserva, altresì, che il convenuto ha avuto notizia dell’incidente occorso alla piccola X solo a mezzo dell’azione giudiziaria esercitata dalla Procura Regionale (e sotto tale aspetto assumono peculiare rilevanza i pessimi rapporti intercorrenti tra i dipendenti della Fondazione e il Commissario).
Ove correttamente informato, il convenuto avrebbe potuto attivare o suggerire l’attivazione di denunzia assicurativa ponendo il risarcimento del danno, ove dovuto, a carico della Y, a mente della polizza n. 304796360 che copriva l’evento, come da certificazione rilasciata dalla Compagnia il 12 luglio 2007e prodotta agli atti di causa con le deduzioni 13 luglio 2007
La Procura Regionale, al contrario, ritiene sussistente l’ipotesi di responsabilità del convenuto per la mancata attivazione di polizza RC che, a mente della normativa vigente, avrebbe dovuto essere contratta “… per ciascun minore presente in istituto anche a pagante la retta in proprio…”.
Al riguardo, rileva il Collegio che, pur essendo provato che il convenuto non aveva provveduto alla stipula di polizza RC minori, avendo acquisito solo in data 19 febbraio 2001preventivi da Z, Y W ed H, al momento in cui si è verificato il sinistro risultava operante la polizza fabbricati n. 304796360 contratta con al Y, la cui copertura era estesa ai danni del tipo riportati dalla minore, come certificato dalla stessa Y con la nota 12 luglio 2007 versata in atti.
Correttamente, pertanto, il CdA dell’Ente al momento in cui ha avuto notizia dell’evento dannoso avrebbe dovuto effettuare alla Y denunzia di sinistro con manleva per il ristoro danni e solo dopo un eventuale rifiuto dell’Assicurazione a provvedere al risarcimento danni, avrebbe dovuto, eventualmente, addivenire ad una transazione con la minore X.
Ove il CdA tanto avesse fatto, probabilmente, tenuto conto della nota della Y del 12 luglio 2007, nessun danno sarebbe derivato alla Fondazione.
Per gli effetti, ai fini del presente giudizio, il Collegio non può non rivelare come difetti in modo assoluto ogni nesso di causalità tra l’asserita omissione del convenuto nella contrazione di polizza RC ed il pagamento della somma di euro 16.859,34, atteso che il ristoro dei danni per l’incidente occorso alla minore X era risarcibile, con l’ordinaria diligenza, azionando la copertura assicurativa di cui alla polizza fabbricati Y n. 304796360.
Agli atti risulta una dichiarazione della RSA Agenzia Messina 1989 del 12.7.2007 nella quale si dichiara ” che la polizza fabbricati Y n. 304796360 con decorrenza 16.4.1998 è stata pagata con copertura sino al 16.4.2001 ed è comprensiva della responsabilità civile verso Terzi ”
La Sezione reputa, dunque, che nel comportamento del dott. B. non siano ravvisabili gli estremi per l’imputazione della responsabilità in quanto il danno erariale subito dalla Fondazione non appare riferibile alla condotta dell’odierno convenuto – pur censurabile in quanto avrebbe dovuto tener conto delle prescrizioni poste dal D.P.R.S. 29 giugno 1988, confermate dallo schema di convenzione tipo, relativo all’attività educativo-assistenziale in favore di minori (art. 4 lett. h del D.P.R.S. n. 158/1996, pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 10 agosto 1996), che ribadisce il dovere dell’ente gestore di “…stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei minori contro gli infortuni e per responsabilità civile – ma all’incauta transazione alla quale ha prestato adesione il CDA in assenza di una denuncia di sinistro, con manleva per ristoro dei danni, nei confronti dell’Assicurazione Y, transazione che assume valenza causale autonoma ed è idonea ad interrompere – sulla base del principio della c.d. condotta costitutiva – il precedente nesso causale riferibile alla condotta del B..
Prosciolto definitivamente nel merito il convenuto dott. B., che si è costituito con l’assistenza dell’avvocato Maltese, questo Collegio deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, procedere alla liquidazione delle spese di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell’Amministrazione di appartenenza, e conseguentemente liquida gli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto nel merito nella misura di euro 800,00 euro, per diritti, onorari e spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 48567 del registro di Segreteria, assolve il dott. C. B. dagli addebiti contestati e conseguentemente liquida gli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto nel merito nella misura complessiva di euro 800,00 euro, per diritti, onorari e spese generali, oltre I.V.A. e C. P. A.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4 marzo 2008