Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi in materia di conciliazione in ambito CIVILE e COMMERCIALE, decreti che si vanno a quelli gia esistenti che prevedono l’obbligatorietà della conciliazione in tema di diritto societario. Nell’esercizio della delega fra i tanti principi e criteri da seguire c’è quello di disciplinare la conciliazione/mediazione, nel rispetto delle norme comunitarie, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 (conciliatori specializzati attraverso corsi formativi iscritti in organismi di conciliazione vigilati dal Ministero di Giustizia). Dunque, saranno gli Organismi di Conciliazione sorvegliati dal Ministero della Giustizia che daranno una mano ai Giudici, nel limitare i danni dovuti ai tempi lunghi per avere giustizia. Infatti, i conciliatori specializzati, dovranno concludere al massimo entro 4 mesi la conciliazione.
Il cittadino, ora non potrà più lamentarsi della lungaggine dei processi civili e commerciali logorandosi, nell’attesa della conclusione del procedimento, perché oltre al tempo breve della conciliazione, sono previste esenzioni per spese di giustizia e se, il provvedimento che chiude il processo corrisponde interamente al contenuto dell’accordo, proposto in sede di procedimento di conciliazione, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincintore che ha rifiutto l’accordo. Successivamente alla proposta dello stesso, può condannare la parte che ha fatto fallire la conciliazione, altresì, e nella stessa misura, alle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115.
Altra norma, molto interessante a favore dei cittadini, è quella che prevede il dovere dell’avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell’instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione.
I Decreti di riforma del processo civile saranno, molto probabilmente inseriti nei ddl alla manovra finanziaria.
Dr. Giovanni Pecoraro*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
.ai sensi dell’art. 3,comma, del D.Lgs. 39/1993