AUTORITA’ DI GARANZIA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento del 17 luglio 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 19 maggio 2008, presentato da T. D., rappresentata e difesa dall’avv. Davide Iacovozzi, nei confronti di H. s.r.l. con il quale la ricorrente, che (nella sua qualità di titolare di un’impresa individuale) aveva stipulato con la medesima società un contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli, ha ribadito le istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché a conoscere le modalità su cui si basa il trattamento; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata;
VISTA la nota datata 9 giugno 2008 con la quale la società resistente, nel sostenere che il ritardo nel riscontrare le richieste dell’interessata è stato determinato dal fatto che “le raccomandate sono state erroneamente recapitate (…) presso una società a noi collegata che le ha erroneamente accettate e non le ha tempestivamente trasmesse”, ha dichiarato che gli unici dati della ricorrente in proprio possesso sono “la copia del contratto di noleggio di autoveicoli e i dati della patente”, di cui ha allegato copia;
VISTA la nota pervenuta via fax il 12 giugno 2008 con la quale l’interessata ha comunicato che la società resistente “ha ottemperato all’invito a fornire riscontro alle richieste” dell’interessata medesima;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente fornito sufficiente riscontro alle richieste dell’interessata, seppure solo nel corso del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 250 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di H. s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l’ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H. s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 17 luglio 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli