Il Consiglio di Stato, nella decisione 9 settembre 2008 n. 4293, afferma che il padre può validamente usufruire dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino, di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, anche se la coniuge, madre della prole, sia una casalinga.
Infatti, la giurisprudenza argomenta nel senso che, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto un’interessante ricostruzione è fornita da Cass. 20324/2005, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio, allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
Emiliana Matrone