Riguarda coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 in poi.
Fino al 31 dicembre 2007, le condizioni per l’accesso al pensionamento erano:
almeno 57 anni di età sia per gli uomini sia per le donne
almeno 5 anni di contribuzione effettiva
cessazione attività lavorativa dipendente
misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età
La prestazione può essere erogata prima del compimento dei 57 anni di età, soltanto con 40 anni di contributi, per il raggiungimento dei quali sono esclusi i periodi di studio riscattati ed i versamenti volontari, mentre sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5.
Dal 1° gennaio 2008, le condizioni per l’accesso al pensionamento sono 3 e devono soddisfare i seguenti requisiti:
almeno 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 anni per le donne
almeno 5 anni di contribuzione effettiva
cessazione dell’attività lavorativa dipendente
misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età.
oppure
40 anni di contributi a prescindere dall’età, per il raggiungimento dei quali sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. Sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5
oppure
– 35 anni di contributi e 58 anni di età fino al 30 giugno 2009
– 35 anni di contributi e 59 anni di età dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010*
– 35 anni di contributi e 60 anni di età dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012*
– 35 anni di contributi e 61 anni di età dal 1° gennaio 2013*
Per il raggiungimento dei 35 anni di contributi, sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. La misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età.
*in attesa di verifica riguardo all’applicazione delle quote e delle 2 finestre di accesso
Le lavoratrici madri possono accedere alla pensione anticipando l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo pensionistico più favorevole, tramite l’applicazione di un particolare coefficiente, basato sull’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza pensionistica e sul numero dei figli (fino ad un massimo di 3).
La pensione liquidata con il sistema contributivo non può essere integrata al trattamento minimo.