Il condono fiscale pone il contribuente di fronte ad una libera scelta. Da un lato, proseguire la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti. Dall’altro corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto già pagato nell’ambito del procedimento fiscale ordinario. Ne consegue che l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali (ex art. 15, L. n. 289/2002), è ostativa al rimborso di crediti di imposta asseritamene spettanti.
Credito che l’amministrazione finanziaria è tenuta a disconoscere. E’ quanto osserva la Sezione Tributaria della Cassazione con la Sentenza 8 settembre 2008 n. 22559.
Emiliana Matrone
Cassazione Sezione Tributaria – Sentenza 8 settembre 2008, n. 22559
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 22559/2008
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/06 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata 15/09/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/08 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato, che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato, su delega dell’Avvocato, che ha chiesto il rigetto – infondatezza e inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 94/50/0 del 15 settembre 2006 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio e riteneva che a seguito dei versamenti previsti dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, eseguito per l’anno 1999, fosse venuto meno il potere della Amministrazione di disconoscere i crediti di imposta esposti dal contribuente M. spa.
L’Agenzia formula il seguente quesito “dica codesta Suprema Corte se l’intervenuta definizione del rapporto tributario controverso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, precluda all’Amministrazione la possibilità di emettere avviso di accertamento finalizzato esclusivamente al disconoscimento della sussistenza dei crediti esposti nella dichiarazione relativa all’annualità oggetto della definizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto la risposta al quesito è che la Amministrazione ben può (e deve) disconoscere i crediti d’imposta esposti nella dichiarazione relativa ad una annualità d’imposta oggetto di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15. Questa Corte ritiene infatti con giurisprudenza del tutto pacifica che ogni condono o sanatoria ponga il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinali, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Pertanto l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, è ostativa al rimborso di crediti di imposta asseritamene spettanti, i residui motivi risultano assorbiti.
E’ possibile definire la controversia nel merito.
Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduco della contribuente, compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 maggio 2008.