Il Giudice di Pace di Caserta, nella sentenza del 17 novembre 2008, pubblicata da iussiti.eu, osserva che la disciplina dei giochi dei bambini nei viali o cortili condominiali non integra un’occupazione degli stessi né un’alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini e si risolve in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, sempre che temporanea e/o occasionale compatibile con la destinazione del bene. In ogni caso, essa può essere disposta dall’assemblea dei condomini, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c. c..
Altresì, l’Onorevole Giudicante precisa che, mancando la deliberazione dell’assemblea condominiale autorizzativa, i giochi dei bambini nelle aree condominiali di uso comune, senza alcuna indicazione degli orari nei quali tali giochi sono ammessi ed in assenza di qualsivoglia riferimento nel regolamento condominiale che limiti o vieti, ovvero consenta siffatto utilizzo delle dette aree, deve ritenersi che il loro eventuale esercizio in tal senso (i giochi dei bambini), purché temporaneo e/o occasionale, sia solo tollerato, ma non abitualmente consentito.
Giudice di Pace di Caserta, Sentenza del 17 novembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6763/08 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 14.11.2008, vertente:
T R A
MEVIOX , nato ad …. l’ …. e TIZIOX, nata a …. Il …, quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Meviox Gxxx nato a Napoli il ….., residenti in Caserta ….., entrambi elettivamente domiciliati in …., presso lo studio degli Avv.ti … e … che li rappresentano e difendono per mandato a margine dell’atto di citazione; -attori-
E
CONDOMINIO PARCO XXXX, sito in Caserta alla Via Kkxxi n. , in persona del dell’Amministratore p.t.; -convenuto contumace-
Conclusioni: Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviox e Tiziox , n. q., rappresentati e difesi come in epigrafe, convenivano il Condominio Parco XXXX di Caserta, in persona dell’Amministratore p.t., innanzi a questa Giustizia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1. accogliere la domanda attrice e, per l’effetto, affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c., condannare il convenuto Condominio al risarcimento, in favore degli istanti, di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non, biologici e morali subiti, quantificati in complessivi € 2.328,00, di cui € 1.431,00 per danno biologico valutato al 2%, € 487,00 per danno morale, € 250,00 per ITP ed € 160 per ITT, oltre interessi e rivalutazione, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, comunque nei limiti di € 2.500,00; 2. vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.
A fondamento della domanda, gli istanti esponevano: 1) di essere residenti nel condominio Parco XXXX, in Caserta alla Via Kkxxxi n. …; 2) il Viale di accesso al Parco, sulla sinistra rispetto all’entrata, sono posti una serie di blocchi in cemento dei quali i coniugi Meviox avevano più volte chiesto la rimozione, attesa la loro pericolosità per i bambini soliti a giocare nel parco, oppure, in alternativa, la sostituzione di essi con altri di materiale plastico; 3) nonostante le continue sollecitazioni risolte all’amministratore, lo stesso, a tutt’oggi, non aveva provveduto; 4) in data 13.10.2006, si verificava l’ennesimo incidente nel quale rimaneva coinvolto il figlio minore degli istanti, Gxxx di 8 anni il quale, mentre giocava nel parco, inciampava su uno dei detti blocchi di cemento, cadendo rovinosamente al suolo; 5) trasportato all’ospedale di Caserta, al minore venivano praticate le prime cure e veniva dimesso con diagnosi di trauma da schiacciamento 2 raggio mano dx con ematoma subungueale; 6) vani erano risultati i tentativi di bonario componimento, nonostante la nota racc. a/r del 20.12.2006.
Il convenuto Condominio Parco XXXX di Caserta, in persona dell’Amministratore p.t., benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e restava contumace.
Venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle risultanze istruttorie e delle conclusioni rassegnate e discusse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va rilevato che dagli atti di causa, sia dall’atto introduttivo che dalla nota racc. a/r dei 18-20.12.2006, inviata all’amministratore p.t., ed anche dalle risultanze istruttorie, non si evince se gli istanti, dichiaratisi residenti in Caserta alla Via Kkxxx n. …, Parco XXXX, siano condomini del detto Parco, ovvero affittuari di un appartamento sito all’interno del medesimo Parco.
La circostanza non è di secondaria importanza poiché, nel caso si trattasse di semplici conduttori (e non condomini), gli istanti non avrebbero nessun titolo per chiedere all’amministratore qualsivoglia modifica alla struttura condominiale, ma ogni loro doglianza non poteva che essere rivolta al solo condomino/locatore.
I c.d. blocchi di cemento o cordolo, come riferito dal teste escusso, sono installati nel Parco XXXX al fine di limitare la sosta di autoveicoli e, quindi, la loro eventuale rimozione, o sostituzione con blocchi in plastica, avrebbe concretamente alterato l’assetto delle aree condominiali e, dunque, una decisione in tal senso non poteva essere adottata dall’amministratore p.t. ma doveva scaturire da una precisa delibera dell’assemblea dei condomini.
Infatti, è convinzione del decidente che la disciplina dei giochi dei bambini nei viali o cortili condominiali non integra un’occupazione degli stessi né un’alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini e si risolve in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, sempre che temporanea e/o occasionale compatibile con la destinazione del bene. In ogni caso, essa può essere disposta dall’assemblea dei condomini, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c. c..
Consegue che, mancando una deliberazione in tal senso dell’assemblea condominiale, i giochi dei bambini nelle dette aree, senza alcuna indicazione degli orari nei quali tali giochi sono ammessi, deve ritenersi che il regolamento condominiale limiti o vieti siffatte situazioni e, quindi, il loro eventuale esercizio (i giochi dei bambini), temporaneo e/o occasionale, deve ritenersi solo tollerato, ma non abitualmente ammesso.
Sulla dinamica dell’incidente dedotto in giudizio, prescindendo dalla culpa in vigilando da parte dei genitori, sicuramente sussistente, attesa l’età (8 anni) del minore infortunato, uno dei quali (il padre), secondo quanto riferito dal teste escusso, era persino presente al momento dell’accadimento, deve ancora osservarsi che i c.d. blocchi di cemento erano ben visibili ed ampiamente noti, sia per l’ora in cui l’evento de quo si è concretato, sia per essere stati oggetto di richiesta di rimozione da parte degli istanti.
In tale prospettiva, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l’azione risarcitoria ex art. 2051 c.c., tenuto conto che, secondo la corrispondente disciplina, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. L’esistenza del danno deve essere provocato dalla cosa per un dinamismo connaturato ad essa o per l’insorgenza in questa di un processo dannoso provocato da elementi esterni, e dell’effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa.
Infatti: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Sotto il profilo dell’onere della prova, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso”. (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/10/2005, n. 20317).
Per quanto può valere, infine, va rilevato che mentre l’evento dannoso di che trattasi è avvenuto in data 13.10.2006, il ricorso alle cure ospedaliere risale, invece, al 17.10.2006, a distanza di quattro giorni dal fatto. La circostanza è significativa in ordine alla effettiva portata ed all’entità del danno lamentato nell’atto di citazione.
Consegue che la domanda attrice va rigettata perché infondata.
Stante la contumacia di parte convenuta, non v’è pronuncia sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meviox e Tiziox , n. q., contro il Condominio Parco XXXX di Via Kkxxx n. … Caserta, in persona dell’Amministratore p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Stante la contumacia del convenuto Condominio, non v’è pronuncia sulle spese di giudizio.
Caserta, 17 Novembre 2008
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.