La Corte di Cassazione, con la Sentenza 5 dicembre 2008 n. 28812, in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, ribadisce che il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso.
Pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art. 1783 Codice Civile), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis Codice Civile.
L’articolo 1785 bis Codice Civile (introdotto dalla legge 10.6.1978 n.316) ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, fermo restante la distinzione tra cose “portate” in albergo e cose consegnate all’albergatore o da quest’ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione.