L’art.22 della legge 21 luglio 1965 n.603 e succ. modif. riconosce il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità “ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi… Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università”.
La Corte dei Conti per la Toscana, con la sentenza 19.6.2008 n. 459, segue la scia innovativa introdotta dalla Sentenza 26.1.2007 n.396 della Corte dei Conti per Liguria, secondo cui dalla lettura della norma sopra richiamata non emerge che l’orfano debba essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’università al momento in cui avviene il decesso del dante causa. Infatti, l’unico riferimento temporale che viene dettato è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto, anche se permanesse la condizione di studente universitario.
Non v’è dubbio che, peraltro, l’accertamento della sussistenza del diritto non possa prescindere dal riscontro degli altri requisiti imprescindibili, imposti dalla legge, costituiti dalla condizione dell’essere “a carico” del genitore al momento del decesso e dal limite del compimento del 26° anno di età.
Emiliana Matrone
Corte dei Conti Toscana , sentenza 19.6.2008 n. 459
di consulenza legale info
Corte dei Conti
Toscana
SENTENZA n. 459/2008
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 57012PC del registro di segreteria, proposto da S.A., come in atti rappresentato e domiciliato
CONTRO
INPDAP
per
ottenere la liquidazione della quota parte di pensione di reversibilità quale orfano di S.A. Gianpaolo;
Visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Uditi, per il ricorrente, l’avv. …; per l’Inpdap, il dr. …;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
FATTO
Con la domanda odierna il sig. Alessio S.A., orfano di S.A. Gianpaolo, già dipendente dello Stato, studente iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica in Agricoltura Biologica e Multifunzionale, impugnava la determinazione Inpdap 26.4.2006 n.10161, con la quale era respinta la sua richiesta del 12.8.2005 di liquidazione della pensione di reversibilità, da percepire contestualmente alla madre Giuliana S..
Il diniego dell’Inpdap era motivato dal fatto che “il sig. S.A….alla data del conseguimento della laurea avvenuta il 19.7.2005 risultava essere fuori corso”, tenuto conto che “l’orfano studente universitario ha diritto alla pensione di reversibilità, quando il decesso del lavoratore è avvenuto durante il periodo di iscrizione ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea”.
In vero, il genitore era deceduto in data 26.7.2005 ed il ricorrente aveva appena conseguito la laurea triennale in data 19.7.2005. Peraltro, costui, in data 7.9.2005 presentava richiesta di iscrizione al corso di laurea specialistica in Agricoltura Biologica e Multifunzionale per l’anno accademico 2005/2006, e chiedeva all’Inpdap il riesame della richiesta de qua. L’istituto previdenziale negava, con la citata determinazione 26.4.2006, il beneficio richiesto.
L’Inpdap si costituiva con memoria depositata in data 11.4.2008, chiedendo il rigetto della domanda. Precisava, in particolare, che nella fattispecie trovava applicazione la legge n.903/65 e ss. modif., per effetto dell’estensione prevista dall’art.1, comma 41, legge 335/95. Secondo tale norma il diritto al trattamento di reversibilità dell’orfano sorgerebbe solo se costui presenti i requisiti di studente universitario e di essere a carico del genitore. Secondo l’Inpdap, il ricorrente non possedeva i richiamati requisiti, poiché alla morte del genitore avvenuta il 26.7.2005 era fuori corso (lo era dall’anno accademico 2003) e, pertanto, aveva perso il diritto alla pensione.
All’udienza del 23 aprile 2008 il patrono del ricorrente insisteva sull’accoglimento della domanda, depositando anche una giurisprudenza favorevole della Sezione Liguria n. 396/2007. Il rappresentante dell’Inpdap chiedeva il rigetto del ricorso.
Ciò premesso in fatto, si osserva in
DIRITTO
L’art.22 della legge 21 luglio 1965 n.603 e succ. modif. riconosce il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità “ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi… Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università”.
Per quanto qui occupa, versandosi in una fattispecie in cui il figlio superstite alla data del decesso del padre era inferiore di 26 anni e frequentava l’Università, appare necessario procedere ad una rilettura adeguatrice della norma in combinato disposto con la legge 127/1997, con cui è stata varata la cd. riforma universitaria, che ha allineando il sistema universitario italiano a quello del resto dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America, prevedendo un gradino intermedio nell’alta formazione dei cittadini.
Alla stregua della richiamata riforma la laurea di I° livello dà accesso ai corsi di master di I° livello e ai corsi di laurea specialistica o magistrale dello stesso ambito disciplinare. Pertanto, il corso universitario è composto da una prima fase (prodromica alla successiva), che comporta il conseguimento della laurea di primo livello (o laurea breve), e di una seconda fase, che permette ai possessori di laurea di continuare gli studi, accedendo ai master di I° livello e ai corsi di laurea specialistica. Nel caso di specie il ricorrente aveva conseguito la laurea di primo livello prima del decesso del genitore, concludendo la prima fase di studi, nella quale era rimasto fuori corso, ma si accingeva ad intraprendere la seconda fase – eventuale – della laurea specialistica, con riferimento alla quale non poteva ritenersi fuori corso, in quanto tale insegnamento aveva inizio con l’iscrizione al primo anno. Il genitore era deceduto il 26.7.2005 ed il ricorrente aveva scelto di continuare gli studi con l’iscrizione alla laurea specialistica (formalizzata in data 7.9.2005) per l’anno accademico 2005/2006. Alla luce della riforma universitaria surrichiamata, che distingue la fase prodromica del conseguimento della laurea di I° livello dalla successiva fase della laurea specialistica, il ricorrente alla data del decesso del genitore non aveva perso il requisito di studente universitario, poiché stava per intraprendere la prosecuzione degli studi, da intendersi come un continuum all’interno della carriera universitaria, sebbene tecnicamente la frequenza al corso specialistico, per il quale risultava in corso nell’ambito della durata legale, decorreva dal novembre 2005 .
Nella specie, non vi era stata soluzione di continuità tra l’anno accademico del conseguimento della laurea di primo livello e l’anno accademico di iscrizione al corso di laurea specialistica, acquisendo tale che costituiva naturale prosecuzione del primo corso.
Si tratta di un’interpretazione che tiene conto della riforma universitaria, che ha ideato una nuova struttura dei corsi universitari, e del particolare favor da accordare al figlio superstite che intenda completare gli studi universitari, pur a seguito del decesso del genitore. Su questa linea di favorsi è assestata una giurisprudenza della Corte, secondo la quale dalla lettura della norma non emerge che l’orfano debba essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’università al momento in cui avviene il decesso del dante causa, in base all’assunto secondo il quale l’unico riferimento temporale che viene dettato è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto, anche se permanesse la condizione di studente universitario (Corte dei conti, Sez. Giurisd. per Liguria 26.1.2007 n.396). Alla luce di questo orientamento innovativo il diritto del S.A. dovrebbe ritenersi sussistente, anche ove si condividesse la tesi, secondo la quale il ricorrente aveva perduto lo status di studente universitario, considerato che costui si era poi iscritto al corso di laurea specialistica, acquisendo tale status ex post.
Non v’è dubbio che, peraltro, l’accertamento della sussistenza del diritto non possa prescindere dal riscontro degli altri requisiti imprescindibili, imposti dalla legge, costituiti dalla condizione dell’essere “a carico” del genitore al momento del decesso e dal limite del compimento del 26° anno di età.
Tutto ciò premesso, l’odierno ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere riconosciuto al sig. S.A. il trattamento pensionistico di reversibilità quale orfano maggiorenne, dalla data del decesso del genitore fino al compimento del 26° anni di età (21.10.2007), salvi i dovuti accertamenti della sussistenza della condizione dell’esistenza a carico. Sulle somme arretrate deve essere, altresì, riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dalla Corte dei Conti, S.S.R.R., con la sentenza n. 10/2002/QM.
A norma dell’art.92 c.p.c. sussistono ragioni per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.57012PC proposto da S.A. e, per l’effetto, riconosce il diritto di questi a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità quale orfano maggiorenne, per la durata degli studi universitari e fino al compimento del 26° anno di età. Sulle somme arretrate deve essere, altresì, riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dalla Corte dei Conti, S.S.R.R., con la sentenza n. 10/2002/QM.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze all’udienza del 23 aprile 2008.
IL GIUDICE UNICO
f.to Dr.ssa Paola Briguori
Depositata in Segreteria il 19 giugno 2008