Il Legislatore italiano ha riservato grande attenzione alla tutela del lavoro delle donne. Infatti, già nel 1902 si era provveduto a fissare il limite massimo della giornata lavorativa per le donne e i fanciulli (L. 19.06.1902, n. 242).
Sul tema, si sono avuti diversi interventi legislativi che hanno contribuito a rafforzare la tutela, in particolare, delle lavoratrici-madri:
· l’art. 37 Cost.;
· L. 30.12.1971, n. 1204;
· L. 09.12.1977, n. 903;
· L. 08.03.2000, n. 53;
· D.Lgs. 26.03.2001, n. 151.
Norma cardine, dunque, del riconoscimento della tutela del lavoro delle donne è rappresentata dall’art. 37 Cost.:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”
Di particolare portata innovativa è il D.lgs. 151/2001, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità.
La progressiva affermazione dei principi di parità e di pari opportunità nel lavoro tra uomini e donne ha determinato l’estensione anche ai lavoratori padri dei diritti derivanti dalla nascita di un figlio. Ciò anche al fine di consentire un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.