L’Inpdap, quale sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale dei redditi da pensione corrisposti ogni anno; il termine previsto è il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono. Tale adempimento deve tener conto anche delle detrazioni d’imposta spettanti al pensionato.
Al riguardo, la finanziaria 2008 ha stabilito che il pensionato, per beneficiare delle detrazioni di imposta per carichi familiari, deve dichiarare annualmente di averne diritto. Tale richiesta annuale da parte del pensionato è condizione essenziale per il riconoscimento.
Qualora l’interessato non provveda a fornire detta comunicazione, entro il termine stabilito dal sostituto d’imposta, le detrazioni, eventualmente attribuite, vanno recuperate al pensionato.
Per l’anno 2008, primo periodo di applicazione della norma, si sono rilevate molteplici situazioni individuali in cui il pensionato, nonostante sia stato sollecitato dall’Istituto, non ha presentato il modello di dichiarazione per confermare o rinunciare alle detrazioni familiari già in godimento al momento dell’entrata in vigore della finanziaria 2008.
Per evitare che il recupero del debito fiscale fosse effettuato con la trattenuta integrale delle rate di pensione fino ad esaurimento del debito, (come prevedono le norme attualmente vigenti – art. 23 del DPR 600/1973) è stata concordata con l’Agenzia delle Entrate una procedura innovativa in base alla quale è stato garantito a tutti gli interessati il trattamento pensionistico minimo Inps di 458,20 euro o la trattenuta di un quinto per importi di pensione di per sé inferiori a 500 euro; l’eventuale ulteriore debito è stato rateizzato mensilmente secondo quanto disposto dall’art. 23 del DPR 600/73.
Senza questa procedura innovativa, di cui l’Istituto si è fatto promotore, gli effetti del conguaglio fiscale sarebbero stati molto più penalizzanti per i pensionati che, in moltissimi casi, si sarebbero ritrovati con due euro di pensione mensile.
Tuttavia sono stati segnalati numerosi casi di pensionati che, nonostante affermino di aver presentato direttamente all’Istituto o tramite i soggetti abilitati nel termine previsto (28 novembre 2008) la dichiarazione sul diritto alle detrazioni Irpef per familiari a carico, hanno avuto un conguaglio negativo.
Ciò ha indotto l’Inpdap, con la nota operativa n. 8 del 16 febbraio 2009 (v. documentazione) a un riesame delle richieste per le medesime detrazioni.
Agli interessati sarà quindi sufficiente dimostrare, recandosi presso la sede Inpdap di competenza, di aver prodotto idonea documentazione entro il predetto termine del 28 novembre 2008.
In tal modo i pensionati hanno la possibilità di accelerare il recupero degli sconti fiscali in questione senza dover ricorrere necessariamente alla presentazione del modello 730/2009 e attendere il mese di agosto per il relativo recupero.
Fonte: inpdap.it