La Corte di Cassazione, nella Sentenza 27 febbraio 2009, n. 4773, ribadisce che l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell’amministrazione finanziaria, ancorché incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere sulla medesima, è atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass. 6 maggio 2005, n. 9407; Cass. n. 14212 del 28 luglio 2004).
La sentenza compie un ulteriore passo in avanti giugendo a riconoscere che l’ufficio non competente che riceva un’istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione (cfr. anche l’art. 5 1. 18 marzo 1968, n. 249), restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. 8 agosto 1988, n. 4878), e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all’amministrazione finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l’ordinamento impone una dovuta costante collaborazione fra organi (arg. ex art. 38, comma 3, d.P.R. n. 602 cit.).
Matrone Emiliana
Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 27 febbraio 2009, n. 4773
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli Andrea C., in proprio e per conto di congiunti, proponeva opposizione avverso il silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla sua richiesta del 28 luglio 1999, rivolta al centro dei servizi di Salerno, per il rimborso della somma di Lire 210.036.336, oltre agli interessi, che il Comune di Forio d’Ischia aveva trattenuto, quale sostituto d’imposta, a titolo di Irpef su quella corrisposta per l’esproprio di un terreno per pubblica utilità, sul presupposto che quell’indennizzo fosse esente, perché si trattava di immobile inserito in una determinata tipologia.
Instauratosi il contraddittorio, l’agenzia delle entrate eccepiva la inammissibilità dell’impugnativa, in quanto il ricorso era privo della indicazione del domicilio fiscale, nonché l’infondatezza della pretesa, per mancanza di prova, e perciò chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudice di prima istanza, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento negativo con sentenza n. 375 del 2003.
Avverso la relativa decisione Andrea C. proponeva appello principale, relativamente alla mancata condanna dell’ufficio al rimborso dell’imposta versata, e a cui l’agenzia delle entrate resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, ha dichiarato inammissibile il secondo, e, in accoglimento del primo, ha condannato l’agenzia al rimborso della somma di Euro 108.474,71, oltre agli interessi, e compensato le spese del grado con sentenza del 17 giugno 2004.
Quanto all’appello principale ha rilevato che in effetti il contribuente aveva diritto alla ripetizione delle somme trattenute dal sostituto d’imposta, godendo del beneficio dell’esenzione, attesa la tipologia del terreno; in ordine a quello incidentale, ha osservato che l’eccezione di incompetenza per territorio era nuova, e perciò non proponibile in sede di gravame.
Avverso questa pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Andrea C. ha resistito con controricorso, e a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato, enunciando un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.
Ricorso principale
Col motivo addotto a sostegno di esso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. n. 602/1973, 16, 19 e 57 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, n. 3 del codice di rito, in quanto la CTR non avrebbe considerato che quella proposta con l’appello incidentale non era una vera e propria eccezione, bensì una sollecitazione al giudice di appello affinché rilevasse la improcedibilità del ricorso introduttivo, posto che nessun silenzio-rifiuto aveva potuto formarsi, giacché la richiesta di rimborso doveva essere proposta all’intendenza di finanza (ora DRE) di Roma, città nella quale il controricorrente ha il domicilio fiscale.
Il Collegio ritiene il motivo infondato, pur essendo consapevole che simile pronuncia si discosta dall’orientamento prevalente di questa Corte, accolto anche nella sentenza delle Sezioni unite 13 novembre 1997, n. 11217.
Poiché la sentenza impugnata è stata depositata anteriormente al 2 marzo 2006, non trova applicazione il 2° comma dell’art. 374 c.p.c. (così come riformato dalla l. 40/2006) secondo cui “la sezione semplice che ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”. E dunque il Collegio deve decidere il medesimo.
Per una corretta impostazione del problema, appare opportuno premettere che, con riguardo a somme oggetto di ritenuta per Irpef, l’istanza di rimborso di cui all’art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere presentata dal contribuente, al pari di quella di cui al primo comma dello stesso articolo relativa al rimborso dei versamenti diretti, alla direzione regionale delle entrate (subentrata all’intendenza di finanza a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze dopo la l. 29 ottobre 1991, n. 358) nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale il versamento è stato eseguito.
Nel caso di specie la domanda di rimborso doveva essere presentata alla direzione regionale della Campania, e non invece a quella del Lazio; né tanto meno all’ufficio periferico di Salerno, atteso che la previsione di cui all’art. 37 d.P.R. n. 602/1973 riguarda solamente le trattenute operate dallo Stato, e non piuttosto i sostituti d’imposta.
E la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la presentazione dell’istanza ad ufficio diverso, e quindi territorialmente incompetente, osti alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio-rifiuto, e conseguentemente determini l’inammissibilità del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile; improponibilità rilevabile d’ufficio dal giudice anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno (v. ex plurimis Cass. n. 13194 del 16 luglio 2004; n. 23701 del 15 novembre 2007; n. 9095 del 2002; Sezioni Un. n. 11217 del 1997).
Ritiene però il Collegio che simile drastica conclusione, che viene a penalizzare un errore meramente formale del contribuente, debba essere rivisitata alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che, in base all’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. Sulla scorta di simili principi questa sezione ha già riconosciuto, che l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell’amministrazione finanziaria, ancorché incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere sulla medesima, è atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass. 6 maggio 2005, n. 9407; Cass. n. 14212 del 28 luglio 2004). Ha però soggiunto che tale istanza – rivolta ad organo incompetente – non sarebbe invece idonea a determinare la formazione di un provvedimento di diniego nella forma del silenzio-rifiuto, e renderebbe conseguentemente inammissibile il ricorso al giudice tributario; quindi il contribuente dovrebbe, entro il termine prescrizionale di cui all’art. 2967 c.c., rinnovare l’istanza rivolgendola all’organo competente.
Il Collegio ritiene che la coerenza del sistema imponga un ulteriore passo avanti e dunque di riconoscere che l’ufficio non competente che riceva un’istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione (cfr. anche l’art. 5 1. 18 marzo 1968, n. 249), restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. 8 agosto 1988, n. 4878), e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all’amministrazione finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l’ordinamento impone una dovuta costante collaborazione fra organi (arg. ex art. 38, comma 3, d.P.R. n. 602 cit.).
La soluzione accolta appare, infine, conforme al principio affermato da questa Corte e secondo cui le leggi devono essere interpretate alla luce delle esigenze di celerità processuale e di sollecita definizione dei diritti delle parti di cui all’art. 11 [recte: 111 – n.d.r.] Cost. (cfr. le sentenze delle Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008 e n. 4109 del 22 febbraio 2007); appare infatti inutilmente defatigatorio imporre ad un contribuente, il cui diritto non è venuto meno, di presentare una seconda istanza ed instaurare un secondo giudizio, senza che ciò risponda ad alcuna esigenza sostanziale, dal momento che l’amministrazione ha resistendo nel primo giudizio, manifestato la inequivocabile decisione di non procedere al rimborso.
Alla luce quindi di quanto più sopra enunciato, la motivazione della sentenza impugnata va integrata nel senso suindicato, ferma restandone la statuizione, con la conseguenza che il ricorso principale va rigettato.
Ricorso incidentale
Col motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale, che è condizionato, il ricorrente per incidente in realtà non muove sostanzialmente censura al provvedimento che assume impugnato, chiedendo solo il rigetto del gravame avverso, con l’aderire sia alla motivazione che alla statuizione del giudice di secondo grado, incentrando l’adesione sulla applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, anzicché sulla previsione di quello precedente, applicabile solamente alle amministrazioni statali in ipotesi di trattenuta diretta.
Esso perciò è da intendersi assorbito da quello esaminato.
Quanto alle spese di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale; dichiara assorbito l’incidentale, e compensa le spese.