Il Tar Lombardia, con la sentenza 16 gennaio 2009 n. 146, chiarisce che poichè la domanda formalmente diretta all’impugnazione degli atti che hanno negato l’autorizzazione a recarsi presso un centro ospedaliero estero per fini curativi, è nella sostanza diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate da un centro non italiano, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario,
senza che venga in discussione la legittimità degli atti di rifiuto della preventiva autorizzazione della A.U.S.L. competente. Infatti il petitum sostanziale ad esse sotteso ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto ciò che si fa valere è la sussistenza di un diritto di credito correlato alle spese ospedaliere, sostenute all’estero dall’assistito dal servizio sanitario nazionale, la cui verifica non è intermediata da poteri di supremazia della pubblica Amministrazione (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9-3-2007 n. 5402; Cass. Civ., SS.UU., 8-8-2001 n. 10963; Cass. Civ., SS.UU., 10-5-2001 n. 194; Cass. Civ., SS.UU., 29-12-1990 n. 12218; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3-7-2008 n. 6815; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3-8-2006 n. 6879).
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA – MILANO – 16 gennaio 2009 n. 146
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1866/2006 proposto da G. F., rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Giorgio Carretta e Aldo Cristofoli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano Via Manzoni n. 12;
contro
Azienda Sanitaria Locale Città di Milano, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Milano, C.so Vittorio Emanuele II n. 15;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Ufficio Assistenza Sanitaria all’estero del Distretto 1 della A.S.L. Città di Milano di emissione di parere contrario al trasferimento per cure presso il “Birmingham Nuffiel Hospital” di Birmingham (R.U.) ed il conseguente rifiuto di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la degenza e l’intervento chirurgico ivi effettuato; rifiuto reso noto al ricorrente il 24/10/2005 con lett. prot. N. 3723, contestato dal ricorrente e dai suoi Legali, ma riconfermato con lettere del 17/03/2006 prot. N. 1193 e del 26/04/2006 prot. N. 1662;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Città di Milano;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il ref. Stefano Cozzi;
Uditi l’avvocato A. Cristofoli per la parte ricorrente, e l’avv. S. Motta, in delega, per l’amministrazione resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con nota del 30 settembre 2005, ha proposto istanza alla A.S.L. Città di Milano per ottenere l’autorizzazione a recarsi presso il Birmingham Nuffield Hospital nel Regno Unito al fine effettuare un intervento chirurgico di rivestimento della testa del femore e ricostruzione dell’acetabolo dell’anca fissato per il giorno 27 ottobre 2005, richiedendo che le spese di intervento fossero sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale.
In data 21 ottobre 2005 il Centro Regionale di Riferimento competente per la patologia esprimeva parere contrario, affermando che la patologia di cui era affetto il sig. G. poteva essere trattata con competenza in tutti i centri ortopedici italiani; sicché l’A.S.L. Città di Milano, con successiva nota del 24 ottobre 2005, comunicava all’interessato il rigetto dell’istanza proposta.
Il ricorrente, intanto sottopostosi all’intervento programmato, attraverso i suoi legali, proponeva quindi domanda di riesame, alla quale veniva dato riscontro negativo dapprima con nota del 17 marzo 2006, e successivamente, a seguito di ulteriore istanza, con nota del 26 aprile 2006.
Avverso tali atti è diretto il ricorso in esame.
Si è costituita in giudizio l’A.S.L. Città di Milano per opporsi all’accoglimento del gravame.
Tenutasi la pubblica udienza in data 27 novembre 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’amministrazione intimata eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che la controversia in esame attiene, nella sostanza, al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di cura sostenute all’estero dal ricorrente, e che tale tipologia di controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. L’eccezione è fondata.
La Sezione deve invero rilevare che la domanda proposta dal ricorrente, pur essendo formalmente diretta all’impugnazione degli atti che hanno negato l’autorizzazione a recarsi presso un centro ospedaliero del Regno Unito per fini curativi, è nella sostanza diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate da detto centro in favore del ricorrente medesimo.
Il sig. G., infatti, pur avendo ottenuto un rigetto sull’istanza di autorizzazione inoltrata alla competente A.S.L., si è comunque recato presso la suindicata struttura ospedaliera e si è sottoposto all’intervento chirurgico di cui necessitava. Egli riteneva dunque che tale intervento fosse di assoluta urgenza, e che non tollerasse quindi alcuna dilazione.
Questo convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che la data dell’intervento è stata concordata dall’interessato con la struttura straniera prima ancora dell’inoltro dell’istanza di autorizzazione, evidentemente in quanto questi era deciso ad affrontare le cure indipendentemente dalla posizione che gli organi del Servizio Sanitario Nazionale avessero assunto sull’istanza stessa.
Bisogna dunque ritenere che la fattispecie vada correttamente ricondotta alla disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, del D.M. 3 novembre 1989, in base al quale è possibile ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute in centri di cura stranieri prescindendo dall’autorizzazione “…per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza…”.
Occorre poi considerare che qualora si dovesse ritenere che il ricorso abbia effettivamente natura impugnatoria, secondo la prospettazione formale effettuata dal ricorrente, sarebbe inevitabile una pronuncia di irricevibilità, atteso che l’atto di rigetto dell’istanza di autorizzazione (conosciuto dal ricorrente in data 24 ottobre 2005) non è stato tempestivamente impugnato, e che i successivi atti hanno natura meramente confermativa, come tali inidonei a determinare la riapertura dei termini di proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.
2.2. In tale quadro si deve osservare che, pur essendo il Collegio consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento (cfr. C.d.S. sez. V, 27/1/2006 n. 242; id., 07/04/2006 n. 1902), la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è orientata nel senso di ritenere che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie come quella in esame, nelle quali si discute della sussistenza del diritto al rimborso ex post delle spese mediche affrontate presso centri ospedalieri non italiani, senza che venga in discussione la legittimità degli atti di rifiuto della preventiva autorizzazione. Invero il petitum sostanziale ad esse sotteso ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto ciò che si fa valere è la sussistenza di un diritto di credito correlato alle spese ospedaliere, sostenute all’estero dall’assistito dal servizio sanitario nazionale, la cui verifica non è intermediata da poteri di supremazia della pubblica amministrazione (cfr. Cass. Civ., SSUU,. 09/03/2007 n. 5402; id. 08/08/2001 n. 10963; id. 10/05/2001 n. 194; id. 29/12/1990 n. 12218; TAR Campania Napoli, sez. I, 03/07/2008 n. 6815; TAR Lazio Roma, sez. III, 03/08/2006 n. 6879).
L’autorità amministrativa infatti deve solamente verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto al rimborso, attraverso un apprezzamento dell’urgenza della prestazione sanitaria caratterizzato da mera discrezionalità tecnica e non da valutazioni discrezionali (cfr. Cass. Civ., SSUU, 29/11/1999 n. 837).
Si deve pertanto concludere affermando che la giurisdizione sulla controversia in esame appartiene al giudice ordinario.
Sono peraltro dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione del giudizio davanti al predetto giudice.
3. In definitiva deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione.
4. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia vita al giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2008