Va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, per cui l’art. 11, D.P.R. n. 191/1979, può essere inteso nel senso che, ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l’Inail a norma di legge, agli altri dipendenti non assicurati presso lo stesso Istituto, perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria, è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali.
Sul punto risultano molto interessanti i chiarimenti forniti dal Tar Calabria, nella sentenza 9 marzo 2009 n. 136. Emiliana Matrone
T.A.R. CALABRIA – REGGIO CALABRIA – sentenza 9 marzo 2009 n. 136
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 857 del 1998, proposto da:
A. A., rappresentato e difeso dall’avv. Antonia Lascala, con domicilio eletto presso Antonia Lascala Avv. in Reggio Calabria, via De Nava 13;
contro
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria;
nei confronti di
Dirigente di Settore, non costituiti in giudizio
per l’annullamento
della nota dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria del 19 maggio 1998 con la quale si comunica al sig. A. che la sua richiesta di rendita vitalizia da malattia dipendente da causa di servizio è rigettata
e per l’accertamento del diritto del ricorrente a tale rendita vitalizia
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A. A., dipendente dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria con la qualifica di Guardia venatoria presso la sezione Caccia e pesca, veniva sottoposto a visita medico-collegiale presso la CMO di Messina in data 25 marzo 1987, la quale riconosceva le infermità di cui risulta affetto come dipendenti da causa di servizio.
In data 14 giugno 1993 presentava istanza al Presidente dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria affinché, ai sensi dell’art. 11 DPR 1 giugno 1979 n. 191. gli venisse liquidata la rendita vitalizia a causa dell’invalidità permanente residuatagli in conseguenza delle infermità riconosciutegli dipendenti da causa di servizio.
Non essendo pervenuta alcuna risposta, con atto stragiudiziale del 25/31 marzo 1998 egli insisteva nella sua richiesta che l’amministrazione, con la nota impugnata, rigettava.
Avverso tale diniego il dipendente, premesso di essere regolarmente iscritto all’INAIL, come da certificato in atti, deduceva che – contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione – l’art. 11 cit espressamente prevede l’obbligo per gli enti locali di liquidare una rendita vitalizia nel caso che dall’infortunio o malattia contratta per causa di servizio residui un’invalidità permanente.
Nessuno si costituiva per l’amministrazione provinciale di Reggio Calabria ed all’udienza del 25 febbraio 2009 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda è infondata.
Nella fattispecie in esame si pone il problema, frequentemente esaminato dalla giurisprudenza, concernente l’interpretazione dell’art. 11 DPR 1 giugno 1979 n. 191, a norma del quale “nel caso che all’infortunio o alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente o parziale, l’ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia” (co. 1) ed “ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell’equo indennizzo di cui all’art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni” (co. 3).
Va subito precisato che, secondo una lettura ormai consolidata, tale norma, nel prevedere l’obbligo di liquidazione in capo all’Ente locale datore di lavoro in favore dei dipendenti divenuti invalidi per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto all’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell’equo indennizzo ex art. 68 T.U. imp. civ. St. (DPR 10 gennaio 1957 n. 3). Tale interpretazione, che il Tribunale condivide, è l’unica compatibile con la riserva di legge di cui all’art. 38 Cost., che riserva al legislatore ordinario la previsione dei mezzi di tutela previdenziale, con la conseguenza che alla fonte subordinata è consentito solo il rinvio al testo unico degli impiegati civili dello Stato basato su considerazioni di coerenza della disciplina del pubblico impiego (Cons. St., V, 3 giugno 2002 n. 3051 e 9 febbraio 2001 n. 581).
Orbene, alla luce di tali considerazioni, va, intanto, escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, per cui l’art. 11 DPR. n. 191/79 può essere inteso nel senso che, ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l’Inail a norma di legge, agli altri dipendenti non assicurati presso lo stesso Istituto, perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria, è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali
Il ricorrente ha allo stato rinunciato al beneficio dell’equo indennizzo a favore della rendita vitalizia. Ma poiché egli è assicurato Inail è all’Ufficio Inail competente che avrebbe dovuto chiedere la rendita vitalizia e non già all’ente locale. Nella nota impugnata l’amministrazione specifica, infatti, correttamente che “la normativa vigente non prevede da parte di questo Ente la concessione della rendita vitalizia”.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza (vd. Cons. St., V, 04 agosto 2000 n. 4310 e 9 ottobre 2003 n. 6038 e da ultimo Tar Napoli, III, 4 luglio 2008 n. 7017), infatti, la possibilità dell’erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali deve essere esclusa anche sotto la vigenza del DPR n. 191 del 1979, in quanto solo ai dipendenti non assicurati Inail doveva essere esteso il regime dell’equo indennizzo. In sostanza, per i dipendenti assicurati, come l’odierno ricorrente, continua a essere previsto il beneficio della rendita vitalizia a carico dell’Inail, mentre per quelli non assicurati il terzo comma del citato art. 11 ha previsto il beneficio dell’equo indennizzo.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto, ma la mancata costituzione dell’amministrazione intimata esonera il Collegio dal provvedere in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009