Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, nella sentenza 7 aprile 2009 n. 675 , precisa che il principio di equiparazione retributiva al trattamento economico complessivo tra personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università (personale di cui all’art. 31, D.P.R. n. 761/1979) richiede, in presenza dello svolgimento di pari funzioni (quelle proprie dei farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), anche il requisito del possesso del relativo diploma di laurea (Cons. Stato, sez. VI, 27-4-2001 n. 245; T.A.R. Umbria n. 3/2003).
Ciò è confermato proprio dalla tabella D del Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, in quanto essa è espressamente riferita al personale ospedaliero in possesso del diploma di laurea, sicché l’equiparazione del personale universitario si giustifica solo per coloro che risultino in possesso del medesimo titolo di studio (Cons. Stato, sez. VI, n. 5017/2001).
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA – CATANIA – 7 aprile 2009 n. 675
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 1998, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso C. T. in Catania, via …omissis…;
contro
Azienda Policlinico Universitario di Messina, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Università di Messina, non costituita in giudizio;
per
il riconoscimento del diritto del ricorrente all’indennità di cui all’art. 31 del D.p.r. n. 761/79, nella misura occorrente ad equiparare il trattamento economico goduto (collaboratore tecnico di VII qualifica funzionale) a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità (IX livello ospedaliero), con decorrenza dalla data di inquadramento nella VII qualifica universitari, cioè dal 15 marzo 1989, e per il pagamento delle somme dovute a tale titolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sin dal 15 marzo 1989, nonché di quelle che si matureranno in seguito all’invocato riconoscimento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Policlinico Universitario di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20/02/2009 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, collaboratore tecnico dell’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso l’Università degli Studi di Messina (Istituto pluridisciplinare di Scienze biochimiche e Biochimica clinica), reclama l’inquadramento nel IX livello ospedaliero dal 1989; in sostanza, ha chiesto all’amministrazione l’equiparazione della VII qualifica area tecnico-scientifica e socio-sanitaria posseduta al IX livello ospedaliero, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 761/79, il cui primo comma recita: “Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”.
L’amministrazione, con la nota impugnata, ha motivato il diniego rilevando la mancanza della laurea specificamente richiesta per lo svolgimento delle mansioni di cui trattasi o equipollente, e l’iscrizione nei relativi albi professionali; ha altresì richiamato gli artt. 57 DPR n. 348/1983 e 117 DPR n. 280/1987, che riservano il non livello – ruolo tecnico sanitario professionale – al personale laureato e con laurea specifica.
Il ricorso è da respingere perché infondato.
Nonostante in passato si fosse in giurisprudenza ritenuto il contrario, si è consolidato l’orientamento secondo il quale il principio di equiparazione tra personale delle cliniche e degli istituti universitari e personale delle unità sanitarie locali, di cui all’invocato art. 31 del D.P.R. n. 761/79, richiede, in presenza dello svolgimento di pari funzioni (quelle proprie dei proprie dei farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), anche il requisito del possesso del relativo diploma di laurea (cfr.: C.d.S sez. VI, 27 aprile 2001, n. 245; Tar Umbria, n. 3/2003). Ciò è confermato proprio dalla tabella D del decreto interministeriale del 9 novembre 1982, in quanto essa è espressamente riferita al personale ospedaliero in possesso del diploma di laurea, sicché l’equiparazione del personale universitario si giustifica solo per coloro che risultino in possesso del medesimo titolo di studio (cfr.: C.S., VI, n. 5017/2001). Con riguardo ad analoga fattispecie, una recente decisione del Cga ha statuito che «Per l’equiparazione retributiva al trattamento economico complessivo spettante al personale sanitario che svolge funzioni e mansioni che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio (laurea) e di abilitazione all’esercizio professionale, è necessario che lo stesso titolo e abilitazione siano posseduti altresì dal personale universitario che assuma di avere, ai sensi e per gli effetti di cui al cit. art. 31 D.P.R. n. 761/1979, “pari funzioni, mansioni e anzianità”». Detta pronuncia è stata resa sugli appelli proposti avverso la sentenza della seconda sezione di questo Tribunale n. 2266 del 20 agosto 2004, che aveva ritenuto fondate le pretese al riconoscimento del diritto alla parificazione economica al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo le equiparazioni previste dalla tabella allegato D al Decr. Interm. 9 novembre 1982 di alcuni collaboratori tecnici dipendenti dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina. Il Cga ha argomentato che costituisce “un mero corollario del principio di non contraddizione interna dell’ordinamento giuridico – che altrimenti consentirebbe, retribuendolo, un esercizio professionale abusivo – la presunzione assoluta che in nessun caso sia possibile lo svolgimento di funzioni e mansioni che richiedano uno specifico titolo e abilitazione da parte di personale, di qualsiasi provenienza, che ne sia in concreto sprovvisto” (Cga, n. 926/2008, che richiama, come precedente conforme del medesimo consesso, la decisione 8 novembre 2005, n. 754).
Orbene, al ricorrente, dipendente dell’Università di Messina dal 23.12.1986, inquadrato con decorrenza 15.3.1989 nel settimo livello funzionale – profilo di collaboratore tecnico dell’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato, con decorrenza 9.6.2000 nella categoria D/1, area funzionale tecnico-scientifica, non in possesso dello specifico diploma di laurea, alla luce dei su enunciati principi non spetta la richiesta equiparazione.
Tenuto conto delle circostanze di fatto e delle questioni giuridiche sottoposte al vaglio del Tribunale – sulle quali gli orientamenti giurisprudenziali hanno registrato oscillazioni – si dispone l’integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sezione IV, RIGETTA il ricorso in epigrafe, compensando le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20/02/2009