Per i LAVORATORI COMUNITARI: vige il principio della libera circolazione dei lavoratori.
Ciò significa:
· libero ingresso nel territorio italiano (art.1 del D.P.R. 54/2002) per i cittadini comunitari in possesso di valido documento di identificazione;
· diritto al soggiorno (art. 3 D.P.R. 54/2002) nel territorio della Repubblica italiana.
Le modalità di esercizio, in concreto, del diritto di circolare e di soggiornare dei cittadini comunitari e dei loro familiari sono state disciplinate dal recentissimo D. Lgs n. 30/2007.
Per i LAVORATORI NEOCOMUNITARI, ossia per i cittadini dei nuovi Stati membri della U.E. (Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria): si applicano in fase transitoria delle procedure simili a quelle previste per i lavoratori extracomunitari.
Per i LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: si applica il D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 31-8-1999, n. 394, modificato con D.P.R. 18-10-2004, n. 334.