Il Consiglio di Stato con la sentenza 24 aprile 2009 n. 2608, stabilisce che il diritto a percepire l’emolumento da plus orario lavorativo, non deriva direttamente dalle norme contenute nei regolamenti adottati in base agli accordi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le cui disposizioni concernenti l’istituto dell’incentivazione non producono direttamente effetti nella sfera giuridica delle persone addette ai vari servizi sanitari; tali disposizioni, infatti, prevedono espressamente la necessità dell’adozione da parte dell’unità sanitaria locale di provvedimenti applicativi aventi contenuto organizzatorio e diretti ad individuare i soggetti per i quali il detto istituto debba trovare applicazione, nonché a stabilire il rispettivo numero di ore, l’entità dei fondi e i criteri per la loro ripartizione.
Dunque, la necessità dell’intermediazione di atti in tal senso della singola Amministrazione sanitaria, scaturenti da una valutazione complessiva degli obiettivi da perseguire e delle risorse da utilizzare, determina nel sanitario posizioni di interesse legittimo in ragione dell’esercizio di poteri autoritativi di pianificazione e di programmazione dell’attività in regime di plus orario, con il conseguente obbligo per l’interessato di impugnare gli stessi atti nei prescritti termini decadenziali.
Emiliana Matrone
CONSIGLIO DI STATO – 24 aprile 2009 n. 2608
di consulenza legale info
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3605/04 Reg. Gen., proposto dal prof. G. B., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiarella Lagomarsini e Antonio Funari, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, piazza Acilia n. 4;
contro
la Gestione liquidatoria dell’USL n. 2 di Massa Carrara, in persona del Direttore generale in carica dell’ASL n. 1 di Massa Carrara, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Faggioni e Raniero Bernardini, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, largo della Gancia n. 5;
e nei confronti
della Regione Toscana, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 2 aprile 2003 n. 1209 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione liquidatoria appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi per le parti gli Avv.ti Funari e Bernardini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato i giorni 24, 30 e 31 marzo 2004 e depositato il 21 aprile seguente il prof. G. B., già dirigente sanitario apicale presso il servizio di igiene pubblica e del territorio dell’USL n. 2 di Massa Carrara, collocato a riposo dal 5 giugno 1987, ha appellato la sentenza 2 aprile 2003 n. 1209 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’accertamento del diritto a percepire l’importo del 45% pari a di L. 10.332.955 sul fondo équipe medica o specialistico per l’attività di plus orario svolta negli anni 1986 e 1987, ulteriore rispetto alle competenze già liquidate per il 1987 con deliberazione n. 564 del 1989, ed alla condanna dell’USL al pagamento del relativo importo, aumentato per interessi e rivalutazione monetaria.
Premesso che il TAR ha ritenuto tali richieste inammissibili in considerazione della natura di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo perfetto, della posizione soggettiva del dipendente a fronte degli atti autoritativi dell’USL che disciplinano la materia del plus orario, a sostegno dell’appello ha dedotto:
1.- Insufficiente motivazione. Indebita negazione della titolarità del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme maturate in suo favore a titolo di “plus orario”.
2.- Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.
3.- Contraddittorietà della motivazione.
La Gestione liquidatoria appellata si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni.
A sua volta, con memoria del 29 dicembre 2008 l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e pretese; in subordine, ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica per l’esatta determinazione del residuo credito attuale.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
Ciò posto, la Sezione rileva che, com’è correttamente esposto dall’appellante nella memoria da ultimo menzionata, il “punto focale” della controversia in esame è stabilire se la domanda da lui svolta in primo grado debba essere ricondotta alla disciplina organizzativa del plus orario, come ritenuto dal primo giudice, ovvero attenga effettivamente al rivendicato diritto a percepire i compensi – nella loro integrità e comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria – per l’attività svolta incontestatamente nell’ambito del plus orario, come il medesimo appellante sostiene.
Egli però, nell’atto di appello, rappresenta diffusamente come il proprio “diritto a percepire il plus orario per gli anni 1986 e 1987 anche sul fondo specialistico” si basi sui criteri di cui al DPR 348 del 1983 e agli artt. 101.6, 105 e 106.3 del D.P.R. n. 270 del 1987, a fronte della “illegittima attribuzione del plus orario disposta dalla USL con la delibera n. 97/85”. Più precisamente, tale deliberazione, con cui era stato attribuito al personale medico non compreso nelle équipes ospedaliere (quale il prof. B.) il plus orario per l’anno 1984 ed i tre anni successivi sul solo fondo comune, sarebbe appunto illegittima perché assunta “in base alla Norma Transitoria valida per il periodo 1.7.1983-31.12.1983, norma che il 15.1.1985 era decaduta da 12 mesi” (IX norma transitoria dell’Accordo quadro regionale del 16 aprile 1984, stipulato in attuazione di detto D.P.R. n. 348 del 1983, art. 60 seg.).
In tal modo si rende evidente che l’indicata deliberazione osta alla configurabilità del diritto rivendicato.
Com’è noto, invero, il diritto a percepire l’emolumento in parola non deriva direttamente dalle norme contenute nei regolamenti adottati in base agli accordi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le cui disposizioni concernenti l’istituto dell’incentivazione non producono direttamente effetti nella sfera giuridica delle persone addette ai vari servizi sanitari; tali disposizioni, infatti, prevedono espressamente la necessità dell’adozione da parte dell’unità sanitaria locale di provvedimenti applicativi aventi contenuto organizzatorio e diretti ad individuare i soggetti per i quali il detto istituto debba trovare applicazione, nonché a stabilire il rispettivo numero di ore, l’entità dei fondi e i criteri per la loro ripartizione. In altri termini, la necessità dell’intermediazione di atti in tal senso della singola amministrazione sanitaria, scaturenti da una valutazione complessiva degli obiettivi da perseguire e delle risorse da utilizzare, determina nel sanitario posizioni di interesse legittimo in ragione dell’esercizio di poteri autoritativi di pianificazione e di programmazione dell’attività in regime di plus orario, con il conseguente obbligo per l’interessato di impugnare gli stessi atti nei prescritti termini decadenziali.
E nella specie ciò non è avvenuto, giacché il prof. B. non si è gravato, tanto meno tempestivamente, nei confronti della deliberazione menzionata innanzi, né di quelle riguardanti specificamente il biennio di cui si discute che vi hanno fatto seguito, sicché per un verso non può contestarne i contenuti e, per altro verso, deve escludersi che egli possa ritenersi titolare di alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che si collochino nell’ambito dell’anzidetta pianificazione operata dall’Amministrazione.
Pertanto, giustamente il TAR ha ritenuto inammissibile la svolta domanda di accertamento del diritto a percepire il 45%, pari a di L. 10.332.955, sul fondo équipe medica o specialistico per l’attività di plus orario svolta negli anni 1986 e 1987, ovviamente senza entrare nel merito delle pretese in tal modo avanzate e senza tener conto delle pronunce favorevoli del giudice ordinario relative al precedente periodo.
L’appellante lamenta inoltre la mancata corresponsione da parte dell’USL del conguaglio per i due anni di L. 184.038 sul fondo comune ed il mancato esame di tale domanda da parte del TAR.
Al riguardo, va notato come la medesima domanda riguardi questione ben diversa dalla partecipazione al fondo specialistico, ossia la riparametrazione della misura del compenso al nuovo trattamento economico globale mensile lordo del prof. B., attribuitogli a seguito della retrodatazione al 20 giugno 1954 (anziché dal 23 giugno 1962) del conseguimento della qualifica di dirigente sanitario apicale disposta con deliberazione 25 settembre 1989 n. 7888 della Giunta regionale della Toscana.
Tale domanda è chiaramente inammissibile, in quanto avanzata per la prima volta in appello, non risultando formulata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In conclusione, l’appello non può che essere respinto. Tuttavia, tenuto conto anche dell’annosità della vicenda, la Sezione ravvisa ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009