Per il TAR Toscana, 3 aprile 2009 n. 560, è carente di motivazione, l’ordinanza con cui un Comune, intima ad una società la “rimozione e l’avvio al recupero e il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti giacenti” abbandonati da terzi sul terreno di sua proprietà, ripristinando lo stato dei luoghi, se l’Amministrazione non fornisce alcuna dimostrazione della mancanza d0/2009 ella necessaria diligenza nel custodire i beni di sua proprietà in modo da impedirne a terzi il facile accesso; ciò in quanto, la pretesa di addossare alla società l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati, si tradurrebbe in una imputazione di responsabilità a titolo oggettivo che è del tutto estranea alla fattispecie normativa di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 22/1997, non potendo il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati essere chiamato, per ciò solo, a risponderne indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della p.A., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo.
Infatti, già il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 29-9-2000 n. 692 nonchè il T.A.R. Sardegna, sez. II, 18-5-2007 n. 975, hanno avuto modo di ribadire che la situazione di colpa che renderebbe il proprietario del fondo corresponsabile con gli autori materiali dell’abbandono non autorizzato dei rifiuti consiste per lo più nella negligenza, dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l’obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare.
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE TOSCANA – FIRENZE – 3 aprile 2009 n. 560