Il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza del 30.04.09, pubblicata da iussit.eu, osserva che l’art. 141 del D.Lgs 209/05, oltre che stabilire la risarcibilità del danno subito dal soggetto trasportato a carico dell’Ente assicurativo del veicolo vettore, prevede la facoltà, non l’obbligo, per l’impresa di assicurazione del responsabile civile di intervenire nel giudizio e chiedere l’estromissione dell’impresa di assicurazione del veicolo vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Infatti, il comma 3, dell’art. 141 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private), statuisce che: “L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV”.
Il comma 1, del prefato art. 141 stabilisce che: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Ed ancora, il comma 2 del medesimo art. 141, D.Lgs 209/05, prevede che: “Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
Infine, il comma 4, del ripetuto art. 141, statuisce che: “L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.
Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 30.04.09
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.