TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA – LECCE – Sentenza 6 maggio 2009 n. 909
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 335 del 2008, proposto da:
– S. S.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Durano e Giuseppe Lucarini ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Marcello Esposito, alla via Ferrante D’Aragona 15;
contro
– il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
– il Dirigente pro tempore del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, non costituito;
per l’annullamento:
– del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, in data 17.12.07, prot. n. 13076/07, notificato il 5.1.08;
– della delibera di Giunta Comunale n. 664 del 18.12.06;
– della nota del Comune intimato, Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, prot. n. 3290/08 dell’1.4.08;
– del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi in data 19.6.08, prot. n. 6634/08/07;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in specie, del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica in data 26.5.08, prot. n. 5751/08, e del parere del Settore Ambiente in data 16.6.08.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e udito l’Avv. Lucarini.
Osservato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 in data 6.12.07 la S. S.r.l. presentava al Comune di Brindisi denuncia di inizio di attività per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici di potenza nominale pari a 29,65 kWp cadauno, per una potenza complessiva di kWp 88,95.
Ciò, all’interno di un’area con destinazione “D3” produttiva – industriale, ricadente all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi, non ancora restituito agli usi legittimi da parte del Ministero dell’Ambiente.
1.2 La d.i.a. veniva protocollata il 10.12.07 e alla medesima erano allegati: a) la documentazione prescritta dal Regolamento Edilizio comunale, allegato “A”; b) la Relazione asseverata del progettista; c) l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria.
1.3 Con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio in data 17.12.07, prot. n. 13076/07, peraltro, il Comune di Brindisi faceva presente:
– di volersi dotare di un regolamento in materia;
– di aver intanto elaborato alcuni indici di riferimento;
– di aver riscontrato la “coerenza e compatibilità urbanistico – paesaggistica dell’intervento”;
– di aver tuttavia altresì riscontrato una serie di carenze nella documentazione allegata all’istanza.
Disponeva pertanto, in ragione di quanto da ultimo indicato, la sospensione della pratica sino all’acquisizione dei documenti richiesti.
2.- La determinazione appena citata, e gli altri atti indicati in epigrafe, venivano quindi censurati per i seguenti motivi:
A) Violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e per manifesta irragionevolezza della stessa. Violazione della delibera di G.R. n. 35/07 e del relativo All.to A. Violazione dei doveri generali di semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa ed altro.
B) Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa. Violazione della delibera di G.R. n. 35/07 sotto altro profilo. Invalidità comunitaria e violazione delle regole a tutela della concorrenza nel libero mercato dell’energia elettrica. Sviamento ed altro.
C) Violazione dell’art. 23 t.u. sull’edilizia in combinato disposto con l’art. 19 l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Manifesta violazione del divieto di aggravio e del principio di semplificazione dell’azione amministrativa. Invalidità comunitaria.
D) Invalidità derivata e ulteriori vizi diretti del primo dei provvedimenti impugnati.
3.- Alla camera di consiglio del 19.3.08, quindi, il T.a.r. accoglieva l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente (ord. n. 204/08).
4.- Alla statuizione del T.a.r. seguiva poi la nota del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio n. 3290 dell’1.4.08, con la quale il Comune di Brindisi precisava la richiesta di integrazione documentale facendo riferimento a quattro documenti, ed in specie:
1) il “titolo legale di proprietà ovvero il titolo di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell’impianto”;
2) un “parere tecnico amministrativo da parte del Consorzio S., Ente territoriale competente alla programmazione ed attuazione del Piano Territoriale Generale Regolatore dell’Area Industriale di Brindisi”;
3) una “copia del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui alla legge 266/02, obbligatorio dal 2 gennaio 2006”;
4) una relazione tecnica che «attestasse che la tipologia delle opere, ed in particolare degli scavi e le movimentazioni di terra, previste nelle varie categorie dei lavori, possa classificarsi come di “piccola entità”, tanto al fine della valutazione, da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, in merito alla verifica di idoneità dei lavori previsti rispetto alle eventuali interferenze negative all’espletamento dell’attività di bonifica del “Sito di interesse Nazionale” perimetrato per l’intera area industriale di Brindisi».
5.- La ricorrente integrava la pratica con nota che il Comune riceveva in data 8.5.08, come si evince dal timbro dell’Ufficio di Gabinetto appostovi (il riferimento alla data del 21.5.08, quindi, contenuto nella nota del Settore U.A.T. del 9.6.08, prot. n. 6066, va inteso come riferibile con riguardo al protocollo “interno” dello stesso Settore) e, comunque, impugnava la nota n. 3290/08 per i seguenti motivi:.
E) Eccesso di potere per violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Violazione del principio di semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa. Invalidità comunitaria per violazione dell’art. 6 Dir. 2001777 CE. Eccesso di potere per perplessità. Eccesso di potere per violazione dell’ordinanza cautelare n. 204/08 di questo T.a.r. e per difetto di motivazione.
F) Eccesso di potere per erroneo presupposto e travisamento dei fatti. Violazione della delibera di G.R. n. 35/07 e del relativo All.to A. Eccesso di potere per violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Violazione del principio di semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 6 Dir. 2001777 CE. Eccesso di potere per straripamento. Invalidità comunitaria ed altro.
G) Violazione della delibera di G.R. n. 35/07 e del relativo All.to A sotto altro e diverso profilo. Violazione del principio di semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa sotto altro e diverso profilo. Violazione dell’ordinanza cautelare n. 204/08. Violazione dell’obbligo di motivazione ed altro.
6.- Con nota prot. n. 5751 del successivo 26.5.08, peraltro, il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio prendeva atto, evidentemente ritenendola soddisfacente, della compiuta integrazione documentale “in merito alle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio”, facendo però salva la necessità di verificare “la compatibilità tra le opere e le attività di caratterizzazione del sito” (in quanto, appunto, Sito di Interesse Nazionale, non ancora restituito agli usi legittimi da parte del Ministero dell’Ambiente): sotto quest’ultimo unico profilo, pertanto, trasmetteva la documentazione al Settore Ambiente ed Edilizia Sostenibile del Comune.
6.1 In data 16.6.08, quindi, il Settore Ambiente ed Edilizia Sostenibile si esprimeva affermando la necessità di un’autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente.
6.2 Lo stesso 19 giugno, infine, appunto in ragione delle prescrizioni dettate dal Settore Ambiente ed Edilizia sostenibile, il dirigente del Settore U.A.T. diffidava la società dall’iniziare i lavori in argomento (inizio dei lavori che la ricorrente aveva invece comunicato il 9 giugno precedente).
7.- Venivano dunque proposti ulteriori motivi aggiunti, così articolati:
H) Violazione dell’art. 23 t.u. sull’edilizia, commi 1 e 6. Violazione dell’l’art. 19, comma 3, l. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Irragionevolezza ed altro.
I) Violazione della normativa regionale in tema di installazione di impianti fotovoltaici e, in particolare, della delibera di G.R. n. 35/07, All.to A, punto 2, lett. B, B1 e B2. Eccesso di potere per violazione del divieto di aggravio del procedimento. Eccesso di potere per violazione del principio di semplificazione dell’azione amministrativa. Invalidità comunitaria ed altro.
8.- Alla camera di consiglio del 30.7.08 il T.a.r. accoglieva l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
9.- All’udienza del 17 dicembre 2008 la causa era quindi introitata per la decisione.
10.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato e nei sensi che di seguito si esporranno.
11.- Ed in specie:
a) con riguardo alla determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio in data 17.12.07, prot. n. 13076/07, debbono richiamarsi, quali parti integranti di questa decisione, le considerazioni già espresse dal T.a.r. in sede cautelare, in base alle quali la richiesta del Comune doveva reputarsi, soprattutto in quanto riferita «ad una procedura concernente un impianto di piccola taglia, eccessiva e, in alcune sue parti, non del tutto coerente con il tipo di valutazione demandato alla p.a.»: atteso che, peraltro, con nota del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio n. 3290 dell’1.4.08 il Comune di Brindisi precisava la richiesta di integrazione documentale, così modificando la originaria statuizione, deve ritenersi che l’interesse al gravame della d.d. n. 13076/07 sia ormai venuto meno.
b) con riguardo alla nota n. 3290/08 appena richiamata, poi, va osservato che, adempiuto all’ordine istruttorio da parte della ricorrente, la stessa Amministrazione, con nota prot. n. 5751 del successivo 26.5.08, riscontrava la relativa produzione documentale prendendone atto “in merito alle valutazioni di carattere urbanistico – edilizio”: anche sotto questo profilo, dunque, l’interesse all’impugnazione deve ritenersi venuto meno, con conseguente improcedibilità del ricorso.
c) l’interesse al gravame, dunque, si concentra ormai esclusivamente sulla questione della compatibilità fra l’intervento in parola e le predette attività di caratterizzazione dell’area de qua, come già scritto perimetrata all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi.
Sul punto, dunque, il Tribunale ritiene che:
– quanto alla tempestività dell’intervento comunale, anzitutto, «occorre stabilire se la scadenza del termine (perentorio) di trenta giorni previsti per l’eventuale intervento inibitorio della p.a. coincida con l’esito delle istruttoria (o meglio del processo decisionale) oppure con il momento in cui il relativo ordine sia effettivamente portato a conoscenza del privato istante: in altre parole, se il dies ad quem sia quello dell’adozione del provvedimento oppure l’altro della avvenuta notifica.
L’art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380 del 2001, prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 (ndr: trenta giorni) sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”.
Sul piano letterale, è agevole osservare come il termine di trenta giorni entro il quale la p.a. si deve perentoriamente attivare riguardi il momento della decisione (ossia quello in cui deve riscontrare l’eventuale assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente) piuttosto che quello della notifica.
Allo stesso modo, anche sul piano logico e sistematico il collegio ritiene che alla p.a., per ragioni di buon andamento, sia assegnato a tal fine (controllo dei requisiti di legge) un termine pieno, e non “monco” (ossia di fatto inferiore a trenta giorni) come quello che alla stessa sarebbe inevitabilmente riservato se, alla scadenza indicata dalla legge, si dovesse procedere sia alla istruttoria della pratica ed alla relativa (eventuale) decisione inibitoria, sia alla materiale notificazione della predetta decisione.
In questa direzione, è sufficiente che nel termine perentorio di trenta giorni l’ordine sia stato adottato e, tutt’al più, inviato, mentre la notifica (ossia la materiale conoscenza dell’ordine da parte del privato istante) può ragionevolmente avvenire, in considerazione degli ordinari tempi tecnici, anche successivamente a tale termine.
Tale impostazione è peraltro coerente con quanto stabilito dalla Corte costituzionale a proposito della notifica di atti giudiziari, ove si è affermato che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario anziché a quella, successiva, di ricezione dell’atto da parte del destinatario antecedente.
Sarebbe infatti palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario, l’agente postale oppure il messo comunale, come nella specie), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione (ritiene il collegio anche laddove si tratti di atti amministrativi con effetti restrittivi della sfera giuridica del destinatario) devono dunque essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare al soggetto a ciò preposto (cfr. in termini, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477)» (T.a.r. Lecce, I, 15.1.09, n. 54).
Alla luce di quanto testè affermato, la nota del 26.5.08, inviata anche alla S. e con la quale il Settore Urbanistica, ritenendo necessaria una valutazione da parte del Settore Ambiente, interrompeva il decorso del termine ex art. 23, comma 1, t.u. 380/01 (v. anche l’art. 23, comma 3, ai sensi del quale il termine potrebbe reputarsi addirittura non decorrente se non dalla valutazione, ove favorevole, in parola), deve dunque considerarsi del tutto tempestiva (il dies a quo era l’8 maggio precedente).
– quanto alla condivisibilità, infine, delle valutazioni compiute dal Settore Ambiente nella nota del 16 giugno, il Tribunale osserva che trattavasi di nota con la quale l’A.C. sottolineava come, pur se la caratterizzazione in corso avrebbe probabilmente escluso il superamento della Concentrazioni Soglia Rischio, e dunque la necessità di una bonifica, il Ministero non aveva ancora restituito l’area agli usi legittimi in attesa degli esiti degli ultimi campionamenti: per conseguenza, fino a quel momento, si riteneva necessaria un’autorizzazione da parte del Ministero.
Era dunque, quella del Settore ambiente, una valutazione del tutto legittima e ragionevole e per altro di carattere in certo modo interlocutorio, la quale solo imponeva alla ricorrente di attendere la conclusioni delle analisi sulla falda acquifera e sul suolo in corso di ultimazione: in questa prospettiva, pertanto, anche il consequenziale ordine di non effettuare -o comunque proseguire- i lavori sino alla restituzione dell’area ai suoi usi “normali” risultava conforme a criteri di legalità e ragionevolezza.
Quanto, poi, alla diversa e più complessa opzione di sollecitare da subito un intervento del Ministero, senza dunque attendere l’esito delle analisi in corso, deve osservarsi come ciò non fosse in contrasto con le previsioni della D.G.R. 35/07, all.to A, punto B), posto che, anche ponendosi nella prospettiva della difesa della ricorrente, la prescritta valutazione sulla previsione di interventi migliorativi della condizione ambientale preesistente -requisito per l’assentibilità degli interventi nelle zone ambientalmente critiche-, necessariamente richiedeva, per la ovvia considerazione che l’intervento ricadeva su di un’area non ancora dal Ministero restituita ai suoi usi ordinari, un contraddittorio sul punto con quest’ultima Autorità.
12.- Nei sensi fin qui descritti il ricorso va dunque respinto.
13.- Nulla sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge il ricorso n. 335/08 indicato in epigrafe.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17.12.2008.