Il consulente tecnico è un ausiliario occasionale del giudice, provvisto di particolare competenza tecnica, da scegliere in appositi albi, investito di una pubblica funzione (art. 61 cpc).
La Legge 69/2009 ha introdotto significative modifiche alla nomina del CTU (consulente tecnico d’ufficio) e alle modalità di espletamento della relazione tecnica peritale.
Il nuovo art. 191 cpc:
Articolo 191 – Nomina del consulente tecnico.
[I]. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
[II]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Prima:
Articolo 191 – Nomina del consulente tecnico.
[I]. Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza prevista nell’articolo 187, ultimo comma, o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.
[II]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Il nuovo art. 195 cpc:
Articolo 195 – Processo verbale e relazione.
[I]. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
[II]. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
[III]. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Prima:
Articolo 195 – Processo verbale e relazione.
[I]. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può
anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
[II]. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
[III]. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il nuovo art. 23 disp. att. cpc:
Articolo 23 disp att – Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
[I]. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
[II]. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
[III]. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
[IV]. Il primo presidente della corte d’appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Prima:
Articolo 23 – Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
[I]. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo.
[II]. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi
che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
[III]. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
[IV]. Il primo presidente della corte d’appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Emiliana Matrone