Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche, presentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”. La Convenzione di Ginevra del 28 luglio del 1951, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Ecco alcune utili informazioni fornite dal sito del ministero:
“Come richiedere lo status di rifugiato:
Puoi richiedere lo status di rifugiato se:
Nel tuo Paese sei stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue opinioni politiche o se hai fondato e provato motivo di ritenere che potresti essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra) .
Non puoi chiedere lo status di rifugiato in Italia se:
sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
provieni da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non hai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
hai subìto in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l’incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza a organizzazioni terroristiche;
hai commesso reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l’Umanità.
DOVE RICHIEDERE
All’Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell’ingresso in Italia o
all’Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.
COME SI RICHIEDE
Puoi presentare la richiesta all’Ufficio di Polizia, che ti fornirà dei moduli già predisposti ove dovrai:
spiegare le motivazioni per le quali chiedi lo status di rifugiato;
fornire ogni altra informazione o documentazione in tuo possesso, a sostegno dei motivi della richiesta.
Dovrai altresì allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d’identità, ecc.) se posseduto, ovvero fornire le tue generalità all’autorità di polizia, indicando l’eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse.
La Questura ti rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà a foto-segnalarti.
CHI DECIDE SULLA TUA DOMANDA
La domanda, corredata della documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscerti lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani). La data della convocazione presso la Commissione ti sarà comunicata dalla Questura al domicilio che avrai indicato al momento della presentazione della domanda.
E’ importante che tu comunichi alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di tuo interesse. Ricordati che l’audizione è per te molto importante per spiegare bene la tua situazione e prospettare bene i tuoi timori di persecuzione; perciò, se non ti presenti alla convocazione, la Commissione potrà decidere limitandosi all’esame della documentazione disponibile senza ascoltarti.
Quali decisioni la commissione può adottare
La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell’audizione, adotta una delle seguente decisioni:
riconosce lo status di rifugiato;
rigetta la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un tuo rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciarti un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e ti consentirà di lavorare;
rigetta la domanda: in tal caso il Questore ti inviterà a lasciare il territorio nazionale.
Se non conosci l’italiano
Se non conosci la lingua italiana potrai richiedere l’assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale per compilare e redigere, ove possibile, nella tua lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO), il modello informativo e le dichiarazioni inerenti le motivazioni della richiesta.
Che succede dopo la presentazione della richiesta
In caso di verifica da parte dell’Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente.
Se sei giunto in Italia senza alcun documento che attesti la tua nazionalità e le tue generalità, o se la tua richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, sarai ospitato, per un periodo massimo di 20 giorni, in un Centro di identificazione. Se entro tale termine la tua richiesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, potrai lasciare il Centro che ti ospita e ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.
Se non hai le risorse per mantenerti da solo, puoi chiedere alla Prefettura competente, tramite l’Ufficio di Polizia ove hai presentato la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza, che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.
Ricordati che nel Centro di identificazione
ti saranno garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti;
potrai ricevere senza particolari condizioni visite di familiari, del tuo avvocato, dell’ACNUR e di organismi o enti di tutela dei rifugiati riconosciuti dal Ministero dell’Interno;
non esiste obbligo di soggiorno, a parte le ore notturne, nel rispetto comunque dei criteri individuati dall’apposito regolamento dell’ente gestore del Centro. Inoltre, per particolari motivi (famiglia, salute), potrai anche richiedere di assentarti per periodi prolungati, oltre gli orari stabiliti nel regolamento, previa autorizzazione del funzionario preposto al Centro;
l’allontanamento prolungato, non autorizzato e comunque non sufficientemente motivato, dal Centro, equivale a una rinuncia da parte tua alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Che rimedi hai per opporti alla decisione negativa
Se sei ospitato presso un Centro di identificazione, puoi presentare, entro 5 giorni dalla decisione negativa, una richiesta di riesame della tua istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione o su fatti preesistenti non emersi nel corso della prima audizione. La tua istanza di riesame sarà decisa entro 15 giorni.
In ogni caso puoi presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, un ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio (se non sei in Italia potrai farlo tramite rappresentanza diplomatica).
In entrambi i casi potrai richiedere al Prefetto della provincia dove sei domiciliato di autorizzarti a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro 5 giorni dall’istanza e, in caso di accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.
Che cosa succede in caso di riconoscimento
La Commissione ti riconoscerà lo status di rifugiato e ti rilascerà un tesserino attestante l’avvenuto riconoscimento dello status.
Insieme al tesserino, la Questura competente ti consegnerà anche un documento personale che ti consentirà, ove tu voglia, eventuali spostamenti all’estero e di fare rientro in Italia (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).
Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune dove hai fissato la tua residenza.
Ti sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.
Avrai tutti i diritti e sarai soggetto agli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che presuppongono la cittadinanza italiana (esempio, il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi, ecc.).
Qualora per esercitare in Italia un diritto tu debba procurarti determinati documenti o certificati dal tuo Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché ti siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti che sostituiranno a tutti gli effetti quelli del tuo Paese.
Per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, in quanto manifestazione di volontà di tornare ad avvalerti della protezione del tuo Paese d’origine. Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del tuo Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.
Il documento personale che ti consegnerà la Questura ti consentirà di recarti all’estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all’estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare, presso il nuovo Stato che ti ospiterà, la procedura per il “trasferimento di responsabilità”.
In caso di accoglimento
La Commissione territoriale che esamina la richiesta di “status di rifugiato” rilascia allo straniero un tesserino che attesta la sua ammissione allo status e quindi, il riconoscimento di un insieme di diritti e di doveri. Il certificato non ha valore di documento di identità cheuest’ultimo dovrà, invece, essere richiesto al Comune di residenza.
diritti e doveri
Con lo “status di rifugiato” si ottengono gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, a esclusione dei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana (come ad esempio, la partecipazione a concorsi per l’accesso al pubblico impiego).
Il rifugiato è soggetto, in sostanza, all’osservanza di tutte le norme civili, penali e amministrative vigenti in Italia e, in caso di inosservanza, è soggetto alle relative sanzioni.
La Convenzione di Ginevra prevede che, nel caso in cui lo straniero debba esercitare in Italia un diritto che richiederebbe il concorso di autorità straniere alle quali non può fare ricorso per ottenere determinati documenti o certificati (ad esempio quelle del suo Paese d’origine), saranno le autorità italiane a intervenire garantendo che i documenti o certificati siano forniti o sostituendoli con propri atti.
Il riconoscimento dà diritto a un permesso di soggiorno di durata biennale
Dopo almeno sei anni è possibile richiedere la “carta di soggiorno” (che ha durata indefinita)
Per ANDARE All’estero
Lo straniero che voglia andare all’estero riceve dalla Questura, insieme al tesserino, un documento di viaggio che gli consente di uscire e di fare poi rientro in Italia. Il tesserino ha una validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno e dovrà quindi essere periodicamente rinnovato insieme al permesso di soggiorno. Con questo documento di viaggio è possibile entrare, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e senza necessità di visto, nei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativo ai rifugiati residenti nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d’Europa.
Qualora lo straniero abbia necessità di stabilirsi all’estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrà fare richiesta di visto alla rappresentanza diplomatica e poi avviare, presso il nuovo Stato, la procedura per il “trasferimento di responsabilità”, così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1980.
In caso di rigetto
Il rigetto della domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato” viene notificato allo straniero tramite la Questura. Lo straniero viene invitato a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica; se non lo fa viene accompagnato alla frontiera. In caso di impossibilità del rinvio al Paese di origine, dove lo straniero può essere colpito da discriminazioni che mettano in pericolo la sua vita o la sua libertà personale, la Questura su richiesta può inviarlo in un Paese terzo.
Lo straniero può comunque ottenere, se vi siano i presupposti, un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per ricongiungimento familiare, lavoro, attesa di emigrazione).
Contro il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio, entro 15 giorni dalla data di notifica. Il richiedente che, all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento era ospite presso un centro di identificazione, può presentare la richiesta di riesame al presidente della Commissione territoriale entro cinque giorni dalla decisione negativa”.
Fonte: interno.it