AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO EX LEGGE 9 GENNAIO 2004, N.6
Soggetti legittimati a richiederla
1) Lo stesso beneficiario;
2) Parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, convivente;
3) Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario;
4) P.M.;
I terzi che non rientrano nelle suindicate categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero trasmetta gli atti per competenza al giudice tutelare.
Contenuto del ricorso (esente da contributo unificato) con marca da bollo di euro 8,00
Il ricorso deve contenere le seguenti indicazioni:
1) Generalità del beneficiario, sua dimora abituale, certificato di nascita; copia documento del beneficiario e ricorrente/i; del beneficiario;
2) Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
3) Ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
3) In caso di richiesta di accesso domiciliare al Giudice Tutelare allegare CERTIFICATO D’INTRASPORTABILITA’.
5) Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socioambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con rendite catastali;
6) Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario ,(ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese ed i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
7) Accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare;
8) Delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia documento del delegato.