La Corte di Cassazione, con la sentenza 26 aprile 2010 n. 9922, conferma il principio enunciato dalla ordinanza delle Sezioni Unite n. 14669 del 1° ottobre 2003, secondo cui il Legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo,
presumendo
vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Emiliana Matrone