La Cassazione Civile, Sezione Prima, nella sentenza 14 maggio 2010 n. 11771 ha chiarito che, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista nell’art. 3, lettera B, L. 1185/1967, quando difetti l’assenso dell’altro coniuge, si è in presenza di un provvedimento di volontaria giurisdizione,
come espressamente enunciato nell’art. 4 L. 1185/1967, volto non a derimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore.