Pubblicato il DPR 13 marzo 2012, n. 54 “Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il predetto regolamento, che entrerà in vigori a partire dal 9 luglio 2012, introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In particolare, la novella in argomento stabilisce che chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole
cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’ rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato
civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a
fondamento della richiesta.
Chiunque ne abbia interesse puo’ fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione
ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con
atto notificato al prefetto.
Emiliana Matrone