La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 30 maggio 2012 n. 8651, ha ribadito che per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità a integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
In forza di tale argomentazione la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare subito da una guardia giurata, che si era addormentato durante il suo turno di servizio ed aveva abbandonato il servizio di pattuglia nella zona di sua competenza, compilando, peraltro, un rapporto falso nel quale dichiarava invece di aver effettuato il controllo della predetta zona.
Emiliana Matrone