La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16050/2012, precisa che il reato di ingiuria si perfeziona anche nell’ipotesi in cui l’offesa sia formulata per mezzo del telefono o di lettera ad una terza persona. Tuttavia, la Cassazione soggiunge che in tale caso sussiste il reato di ingiuria solo se “v’è incarico di riferirla al destinatario e l’incarico sia fedelmente adempiuto ovvero se l’agente abbia avuto in dubbia consapevolezza che l’offesa sarebbe stata comunicata al destinatario”.
Non integra, pertanto, il reato di ingiuria la condotta di colui che telefona, nel cuore della notte, gridando frasi offensive a carico di una terza persona, senza dare alcun incarico al suo interlocutore di riferirle a questa.La fattispecie è ricondocibile piuttosto alla contravvenzione delle molestie ex art. 660 cp, in virtù del disturbo arrecato “per biasimevole motivo, a persone immerse nel sonno”.
Emiliana Matrone