Le controversie in materia di lavoro, ai fini della competenza territoriale, possono radicarsi, a scelta di colui che agisce in giudizio, presso uno qualsiasi dei tre fori alternativi indicati nell’art. 413, co 2, cpc, vale a dire:
1.il foro della nascita del rapporto, ossia il luogo dove il preponente ha avuto conoscenza dell’accettazione da parte del lavoratore;
2.il foro dell’azienda, ovvero il foro della sede effettiva dell’azienda;
3.il foro della prestazione, vale a dire quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (Cass. 1771/1993; 4782/1986; 1179/1989).