Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza 4 settembre 2012, n. 14828, hnno affermato il seguente principio: “Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
In tal maniera, le Sezioni Unite hanno sciolto la questione, controversa in dottrina e giurisprudenza, relativa alla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto nell’ambito di una causa promossa per la risoluzione del contratto stesso.
Emiliana Matrone