La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14329 del 6 giugno 2013, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata con riferimento all’articolo 4 della legge n. 164 del 1982, laddove prevede che dal passaggio in giudicato della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso fa discendere automaticamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal soggetto che ha ottenuto la detta rettificazione.
Tale norma, infatti, potrebbe essere in contrasto con gli artt. 2 e 29 della Costituzione nonchè con gli artt. 8 e 12 della CEDU poste a tutela della famiglia.
Sul punto dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale.