La V Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza del 06 settembre 2013 n. 20482, ha chiarito che il datore di lavoro ha legittimamente operato le ritenute sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento per l’illegittimo licenziamento e che nessun rimborso è dovuto al lavoratore.
Infatti, anche il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/1970 costituisce reddito da lavoro dipendente e come tale è assoggettato a tassazione separata ed a ritenuta d’acconto.
Emiliana Matrone